Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4555/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on the proposed judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 4555/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the proposed judgment within the statutory 40-day period. The appellant argued for a review of the lower court's decision, but the opposing party requested an early termination based on the appellant's silence. The court ruled that such silence constitutes a formal waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant on a proposed judgment within 40 days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of litigation costs on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver by silence proposed judgment extinction of proceedings cassation appeal litigation costs inosservanza del termine perentorio durata ragionevole del procedimento opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 93 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 23253/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione a beneficio del suo difensore, che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del suo difensore. Roma, 19 febbraio 2024 Il