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Ordinanza — n. 4525/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal, upholding lower court's factual assessment of evidence credibility in civil procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4525/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal against a second-instance judgment that revoked default judgments based on a dispute over debt compensation. The lower court found the defendants' accounting documents unreliable due to conflicting ownership records and inconsistent asset valuations, concluding the creditor's claim was unproven. The Supreme Court affirmed that the appellate judge's evaluation of evidence credibility is a discretionary act of the court of first instance and cannot be re-examined by the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 116, commi 1 e 2 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the factual findings of the court of first instance regarding the credibility of evidence, as such evaluation is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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appellate review credibility of evidence discretionary power default judgment civil procedure pagamenti rateali pagamento del subappaltatore dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
3 dell’art. 360 c.p.c., “omessa motivazione sulla mancata applicazione del principio di esonero dell’onere probatorio sui fatti non contestati di cui all’art.115 c.p.c.
Art. 116, commi 1 e 2 c.p.c.
qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre
Art. 13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 360 c.p
3 dell’art. 360 c.p.c., “omessa motivazione sulla mancata applicazione del principio di esonero dell’onere probatorio sui fatti non contestati di cui all’art.115 c.p.c.
art. 115 c.p
su un fatto decisivo del giudizio allegato dai ricorrenti e non contestato”: la sentenza impugnata ha illegittimamente letto il disposto di cui all'art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20553/2021
Cass. n. 8053/2014
Cass. n. 17889/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.624/2021 R.G. proposto da : FABIANI MAURO, GIAMA SRL, rappresentatie difesi dall'avvocato MASSUCCI WALTER (MSSWTR58P05F664R); -ricorrenti- contro IMMOBILIARE SMERALDO DI SANTONI FRANCO SRLS- SAS , elettivamente domiciliatain ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 670, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA (MRBMCH61S50H501J),rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINI DEMETRIO (VLNDTR64L16I324K); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 300/2020,depositata il 27/03/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. L’Immobiliare Smeraldo ha venduto in data 24 marzo 2004 a Mauro Fabiani un macchinario incolla suole per euro 48.000; Fabiani ha conferito la propria impresa individuale alla Giama s.r.l., che ha rivenduto per lo stesso prezzo il macchinario alla originaria venditrice il 13 maggio 2005. L’Immobiliare Smeraldo ha fatto valere il proprio credito in via monitoria contro Fabiani e Giama, a sua volta, ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Immobiliare Smeraldo.

I giudizi di opposizione instaurati contro i due decreti sono stati riuniti e il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 530/2014, ha accolto l’opposizione di Fabiani e ha rigettato quella proposta da Immobiliare Smeraldo nei confronti di Giama. Il Tribunale ha ritenuto che dai documenti prodotti da Giama (verbali assembleari, inventario, il bilancio del 2005 e il libro giornale del 2006) si ricavasse che il credito dell’Immobiliare Smeraldo era stato soddisfatto.

2. L’immobiliare Smeraldo appellava la sentenza. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza 27 marzo 2020, n. 300, ha ritenuto fondato l’appello: le scritture sulle quali si fonda l’eccezione di pagamento del credito da parte di Giama sono inattendibili considerata la lettera delle medesime e lo scenario nel quale sarebbero avvenuti i trasferimenti del macchinario; al tempo del primo trasferimento (Immobiliare Smeraldo – Fabiani) il legale rappresentante della venditrice era Franco Santoni e nel momento del conferimento e della costituzione di Giama, Santoni era socio della medesima al 66,67% e Fabiani al 33,33% e alla data del secondo trasferimento (Giama – Immobiliare Smeraldo) gli accordi erano intervenuti sempre tra Fabiani e Santoni; il valore del macchinario da euro 40.000 + IVA del primo trasferimento è sceso dopo pochi mesi, nella relazione di stima del conferimento, a euro 26.000 per poi risalire a euro 40.000 al momento della seconda vendita; le reciproche richieste di pagamento sono intervenute dopo circa sei anni dai trasferimenti e da pregresse trattative in ordine alla compensazione dei rispettivi crediti.

La Corte d’appello ha quindi ritenuto infondata l’eccezione di pagamento da parte di Giama, non provato l’allegato pagamento dell’IVA da parte di Fabiani e fondata l’eccezione di compensazione; la Corte ha revocato entrambi i decreti ingiuntivi opposti e ha dichiarato l’estinzione dei rispettivi crediti.

3. Avverso la sentenza Mauro Fabiani e Giama s.r.l. ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso la società Immobiliare Smeraldo di Santoni Franco s.a.s. E’ pervenuta memoria per i ricorrenti CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi.

1) Il primo motivo denuncia, ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in discussione fra le parti e non contestato dalla controparte”: la Corte di merito, nel dichiarare l' “inconsistenza” probatoria delle scritture contabili di Giama, ha espresso un criterio di valutazione del materiale probatorio disancorato dalla realtà processuale; i ricorrenti hanno infatti affermato con l'atto di citazione in opposizione che le scritture contabili di Giama che riportavano il debito di Immobiliare Smeraldo erano state approvate nel bilancio di esercizio dell'anno 2006, quando Franco Santoni, controparte sostanziale per essere accomandatario della Immobiliare Smeraldo, era socio di maggioranza di Giama nonché segretario dell'assemblea ordinaria con la quale era stato approvato detto bilancio; la motivazione della Corte d'appello circa la carenza di valore probatorio delle scritture contabili perde di qualsivoglia pregio perché di fatto dette scritture erano state formate e in definitiva deliberate dalla stessa controparte, in persona del proprio legale rappresentante socio accomandatario Franco Santoni, essendo Giama e Immobiliare Smeraldo come facce di una stessa medaglia, dato che all'epoca dei fatti era in entrambe predominante la partecipazione al capitale sociale di Franco Santoni.

2) Il secondo motivo contesta, ex n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “omessa motivazione sulla mancata applicazione del principio di esonero dell’onere probatorio sui fatti non contestati di cui all’art.115 c.p.c. su un fatto decisivo del giudizio allegato dai ricorrenti e non contestato”: la sentenza impugnata ha illegittimamente letto il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione alla circostanza relativa al pagamento rateale del prezzo di vendita del macchinario da parte di Mauro Fabiani e di Giama al venditore Immobiliare Smeraldo, incorrendo in tal modo nel vizio di legittimità per omessa motivazione sul punto; controparte non ha mai contestato nel corso del giudizio di primo grado la circostanza di fatto dell'avvenuto pagamento rateale, circostanza dedotta dai ricorrenti con i propri atti introduttivi e comprovata dai documenti prodotti in primo grado, così che su detta circostanza di fatto si è consolidato il principio previsto dall'art. 115 c.p.c., disatteso senza alcuna motivazione dalla pronuncia impugnata, avendo Immobiliare Smeraldo contestato la prova del pagamento, ma non il fatto, cosicché le circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti debbono ritenersi pacifiche ed espunte dal thema probandum.

I motivi sono entrambi infondati. I ricorrenti, pur invocando nel primo motivo il parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non prospettano in realtà l’omesso esame di fatti decisivi, ma la valutazione di tali fatti da parte del giudice d’appello, che ha ritenuto l’inattendibilità delle scritture contabili proprio valutando gli stessi fatti dai quali ad avviso dei ricorrenti si ricaverebbe invece l’attendibilità dei medesimi. La valutazione delle prove è però attività che spetta al giudice di merito e che è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità ove, come nel caso in esame, sia stata motivata.

Lavalutazione delle prove raccolte costituisce infatti “un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito” (così Cass. n. 20553/2021).

Sul vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, è sufficiente richiamare la pronuncia n. 8053/2014 delle SSUU. Quanto al secondo motivo, che specificamente contesta l’omessa motivazione sulla mancata applicazione del principio di non contestazione, i ricorrenti fanno richiamo a un precedente di questa Corte (Cass. n. 17889/2020), che sottolinea come “il dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”, ma il richiamo non è pertinente per il caso in esame. Nel precedente richiamato, il giudice di merito si era limitato a ritenere sussistente la contestazione del fatto storico per la sola ragione che la parte aveva affermato che mancava la prova sul punto, senza “valutare la globalità delle circostanze per come risultavano dagli atti a sua disposizione”, ma nel caso in esame la Corte d’appello ha valutato l’insieme delle circostanze (v. supra in premessa) e proprio sulla base di tale esame “globale” ha esaminato l’eccezione di pagamento del credito.

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre