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Ordinanza Interlocutoria — n. 4343/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 4343/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4343/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 26860 –2020 proposto da: CATALANO VITTORIA, elettivamente domiciliato in Roma, via le delle Milizie 34,presso lo studio dell'avv. Sergio De Felice , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Valerio Di Carlo , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via Emilia 88 , presso lo studio dell'avv . Rosamaria Lo Grasso, rappresentatae difesa da ll’ avv .

Regesto Legislator

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art. 144 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 4343/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sergio De Felice , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Valerio Di Carlo , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via Emilia 88 , presso lo studio dell'avv . Rosamaria Lo Grasso, rappresentatae difesa da ll’ avv .

Parole chiave

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censura di violazione costituzionale ricorso all'autorità di vigilanza denuncia penale procedure di ricorso opposizione ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 144 cod. proc. civ
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 26860 –2020 proposto da: CATALANO VITTORIA, elettivamente domiciliato in Roma, via le delle Milizie 34,presso lo studio dell'avv. Sergio De Felice , rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Valerio Di Carlo , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via Emilia 88 , presso lo studio dell'avv . Rosamaria Lo Grasso, rappresentatae difesa da ll’ avv .

Piergiacomo La Via , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – e contro Ric. 2020n. 26860 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 2 - MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA-intimati - avverso la decisione n. 92 / 2019 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, depositata il 15/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti; rilevato che: -Vittoria Catalano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la decisione n. 92/2019 con cui la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto la sua opposizione avverso ladelibera del 10/01/2017 con cui la Commissione Medica di Disciplina dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna le ha inflitto la sanzione della censura ex art. 40 punto 2) D.P.R. 233/1946 per violazione dell’art. 58 del Codice deontologico dei Medici (nel testo del 1995 aggiornato al 2014, applicabile ratione temporis); - il ricorso per cassazione è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna non presso la sede dell’Ufficio , ma presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma; considerato che - la Procura della Repubblica è un organo giurisdizionale che esercita funzioni requirenti e, nel giudizio civile, seppure giudizio di parti, opera in tale funzione a tutela di diritti e interessi rilevanti sul piano pubblicistico e non è, perciò, un’amministrazione pubblica a necessaria difesa dell’Avvocatura dello Stato; -non ricorrendo l’ipotesi del primo comma dell’art. 144 cod. proc. civ., la notifica deve essere effettuata presso la sede dell’Ufficio;

Ric. 2020n. 26860 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 3 - -la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli altri intimati consente la rinnovazione della notifica non rituale;

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna nella sede dell’Ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sez