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Ordinanza — n. 4317/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against professional council suspension for unpaid contributions, citing lack of defense interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4317/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Rossato Rudi's appeal against a six-month suspension imposed by the Mantova Geometers' College for unpaid contributions. The appellant argued the National Council failed to properly evaluate the disciplinary record and violated his right to defense, while the opposing party did not submit a defense. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant lacked a legitimate interest to challenge the suspension, which was justified by the unpaid debts under the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ.; Art. 2 D.L. 382/1944: The right to appeal to the Court of Cassation for disciplinary sanctions is excluded when the appellant lacks a legitimate interest, such as when the sanction is temporary and the debt remains unpaid.

Parole chiave

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professional discipline unpaid contributions suspension sanction legitimate interest inadmissible appeal geometers order contributory arrears violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 cod. proc. civ.
Art. 2 D.L. 382/1944
773e 10 del Codice di deontologia professionale nonché la violazione del principio di proporzionalità degli art. 2 e 27 del C odice di deontologia professionale.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 374 cod. proc. civ
articolo 360 cod.proc.civ
art. 384 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, n. 11622 del 21/11/1997
Cass. Sez. U, n. 11622 del 21/11/1997; Sez.
Sez. 2, n. 24463 del 10/08/2023
11622 del 21/11/1997; Sez. 2, n. 24463 del 10/08/2023).
Cass. Sez. 6-3, n. 14476 del 28/05/2019
Sez. 3, n. 12753 del 17/11/1999
14476 del 28/05/2019; Sez. 3, n. 12753 del 17/11/1999).
Cass. Sez. 3, n. 369 del 15/01/2002
Cass. Sez. 3, n. 369 del 15/01/2002).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9268– 202 1 proposto da: ROSSATO RUDI, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5 , presso lo studio dell'avv. Orlando Sivieri dal quale è rappresentato e difeso con gli avv. Paolo Gianolio e Iacopo Rebecchi , giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DIMANTOVA -intimati - Ric. 2021n. 9268sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 2 - avverso la decisionen. 11 / 21 del CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, depositata il 20/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie del ricorrente.

FATTI DI CAUSA 1. Con decisione n.11 del 2021, il Consiglio n azionale Geometri e Geometri l aureati ha rigettato il ricorso proposto da Rudi Rossato avverso la deliberazione del Consiglio di disciplina del C ollegio dei Geometri eGeometri laureati di Mantova del 10/4/2019, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di sei mesi dall'esercizio della professione, per grave morosità contributiva, riverberatasi nella violazione dell'articolo 10 del codice deontologico e, cioè, in un comportamento di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.

2. Avverso questa decisione il geometra Rossato ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi. Il Collegio d ei Geometri eGeometri laureati della provincia di Mantova non ha svolto difese. Il PM presso il Tribunale di Mantova non ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve ribadirsi che le disposizionicheprevedono, nei casi di incompetenza o eccesso di potere,il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni dei Consigli Nazionali degli ordini professionali istituiti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, adottate a seguito di impugnazione delle deliberazioni degli Ordini locali, sono attributive di competenza alle Sezioni Unite limitatamente ai ricorsi che pongono una questione di giurisdizione , secondo il principio generale di cui all'art. 374 cod. proc. civ. , ma non escludono, in difetto di espresse disposizioniderogative, la competenza Ric. 2021n. 9268sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 3 - delle sezioni semplici per i ricorsi che, come il presente, tale questione non pongono(cfr. Cass. Sez. 3, n. 369 del 15/01/2002).

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al numero 5 del comma primo dell'articolo 360 cod.proc.civ.,il ricorrente ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo e, in riferimento al numero 3 , la violazione del diritto di difesa e l'eccesso di potere perché il Consiglio nazionale non avrebbe adeguatamente valutato il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato, oggetto del primo motivo di impugnazione e la violazione del suo diritto di difesa, per avere egli rappresentato di aver ottenuto copia del verbale redatto nella seduta in cui è stata assunta la delibera del Consiglio di disciplina con una parte oscurata. 1.1.

Il motivo è inammissibile.In tutti gli ordini professionali, il potere disciplinare dell’organo territoriale di disciplina si esercita mediante provvedimenti di natura amministrativa, impugnabili in via giurisdizionale davanti ai Consigli nazionali, che sono giudici speciali, e a cui spetta giudicare della sussistenza di tutti i vizi di legittimità del provvedimento disciplinare che siano stati dedotti dall'incolpato, sia quelli concernenti la sussistenza dell'illecito che quelli relativi alla legittimità del procedimento amministrativo seguito dal collegio provinciale nell'applicazione della sanzione (cfr., in materia di periti industriali, Cass.

Sez. 3, n. 10491 del 01/08/2001; Sez. 2, n. 1172 del 17/01/2023, in motivazione, con richiami). Con la sua censura, pertanto, ilricorrente omette di considerare che in tal senso al Consiglio di disciplina era devoluta tutta la materia esaminata dal C onsiglio provinciale , sicché , in questa sede di legittimità,è possibile sottoporre a censura la decisione del C onsiglio nazionale, ma non più la motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, né vizi del procedimento amministrativo; a ciò si aggiunga che, nella sua decisione (pag.3) il Consiglio nazionale Ric. 2021n. 9268sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 4 - ha sottolineato come i lamentati vizi di procedura non abbiano impedito la conoscenza dei fatti (mancato versamento dei contributi per 9 anni consecutivi)e «le concrete ragioni della determinazione assunta» e «il motivo di fondo che sorregge la volontà sanzionatoria».

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al numero 3 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., R ossato ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Regio decreto 11/02/1929 n. 274e degli art. 15 e 17 della legge 20/10/1982 n. 773e 10 del Codice di deontologia professionale nonché la violazione del principio di proporzionalità degli art. 2 e 27 del C odice di deontologia professionale. In particolare, secondo un primo profilo di censura, non sarebbe ontologicamenteconfigurabile una violazione del divieto di concorrenza; per un secondo profilo, la sanzione della sospensione risulterebbe non giustificata da alcuna norma perché,per le irregolarità nelle denunce contributive,l'articolo 17 della legge n.773 del 1982 prevede unicamente una sanzione pecuniaria. 2.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Come rilevato nel provvedimento impugnatoe come riportato in ricorso, al geometra Rossato sono stati contestat e la grave morosità contributiva e, quale sua conseguenza, la violazione dell’articolo 10del codice deontologico e, cioè, la violazione del divieto di atti di concorrenza sleale; la violazione dell'articolo 10 del codice deontologico rappresenta pertantosoltanto uno dei due comportamenti contestati. Ciò precisato, è allora infondato il secondo profilo di censura, esaminato per primo per logica espositiva, perché la contestazione principale della grave omissione contributiva è sanzionata dall'articolo 2 della legge 03/08/1949 n. 536 , recante la disciplina delle sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: la norma ha carattere generale e si applica a tutti gli ordini e i collegi professionali Ric. 2021n. 9268sez.

S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 5 - (cfr. Cass. Sez. U, n. 11622 del 21/11/1997; Sez. 2, n. 24463 del 10/08/2023). S econdo l’art. 2, «i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi; coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare; la sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute».Nella fattispecie, la sanzione è stata irrogata non a tempo indeterminato ma per soli sei mesi,e il pagamento delle somme dovute è stato unicamente programmato come rateizzato , ma non risulta sia stato effettuato in pendenza della sospensione.

L’indicazione della norma disciplinante la fattispecie è evidentemente consentita in questa sede perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguardi un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, peraltro investito, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass.

Sez. 6 - 3, n. 14476 del 28/05/2019; Sez. 3, n. 12753 del 17/11/1999). Dall’infondatezza del secondo motivo di censura consegue l’inammissibilità,per difetto di interesse, del primo profilo del motivo, Ric. 2021n. 9268sez. S2 - ud. 30 - 1 - 20 2 4 - 6 - relativo alla non sussumibilità del comportamento nell'articolo 10 del codice deontologico:la sanzione della sospensione resta, infatti, in ogni caso, giustificata dal fatto principale contestato e, cioè, dalla grave morosità contributiva.

3. Il ricorso è perciò respinto . Non vi è statuizione sulle spese perché il Consiglio intimato non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.