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Ordinanza Interlocutoria — n. 4058/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine validity of lawyer's power of attorney for procedural decision request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4058/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve procedural disputes regarding the validity of a power of attorney and the applicability of early settlement provisions. The defense argued the electronic authentication of the lawyer's signature was invalid under specific civil procedure rules, while the appellant relied on a special power of attorney issued by the client. The court deferred the decision to await the ruling of the United Sections on the incompatibility of the rapporteur judge and the nature of the early settlement proposal.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 83 c.p.c.; The court must determine the validity of a power of attorney for procedural acts and the consequences of early settlement proposals when contested by the opposing party.

Parole chiave

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power of attorney validity procedural decision request early settlement proposal electronic authentication judge incompatibility civil procedure law remand to public hearing termine per l'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
2192/2020 RG, in conseguenza di comunicazione di proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c.
Art. 83 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2192/2020 R.G. proposto da : TATO' SABINA ILARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STRESA, 41, presso lo studio dell’avvocato BRIGIDA TROILO (TRLBGD71E44A669G), rappresentat a e difes a dall'avvocato FILIPPO TATO' (TTAFPP77S26A669W) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro SEMERARO FRANCESCOe SEMERARO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA (MSULRD54S22D508P) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato MARIANO NATALIZI ZIZZI (NTLMRN47B08D508Q)per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di LECCE n. 754/2019 depositata l’11.7.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.1.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO. Premesso che nel procedimento n. 2192/2020 RG, in conseguenza di comunicazione di proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. formulata dal Consigliere delegato in data 15.5.2023, l’avv. Filippo Tatò, sulla base della procura speciale cartacea rilasciatagli dalla ricorrente Tatò Sabina Ilaria il 19.6.2023, autenticata dal medesimo legale, ed allegata in copia, senza attestazione di conformità all’originale analogico, ha depositato telematicamente il 21.6.2023 istanza di decisione della causa ex art. 380 bis comma 2° c.p.c.; considerato che a seguito di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, la difesa dei controricorrenti , nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.,ha eccepito l’invalidità dell’autenticazione della firma di Tatò Sabina Ilaria da parte dell’avv.

Filippo Tatò per il rilascio della procura speciale per il deposito dell’istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., non rientrando, a suo dire,tale atto fra quelli elencati dall’art. 83 comma 3° c.p.c., per i quali la procura può essere autenticata dallo stesso difensore patrocinante; rilevato che a tale questione processuale rilevante per la notevole diffusione del fenomeno e per l’assenza di precedenti, si aggiunge quella relativa alle conseguenze che si verificherebbero ove l’istanza di decisione per ragioni di rito, e non di merito, non dovesse consentire di addivenire ad una decisione diversa da quella prospettata nella proposta di definizione anticipata, in punto di applicabilità, o meno, delle conseguenze di cui all’art. 96 comma 3° e 4° c.p.c., richiamate dall’art. 380 bis ultimo comma c.p.c. nei casi in cui, richiesta la decisione dal ricorrente entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata, la causa venga decisa in conformità alla proposta medesima; considerato che la Corte ritiene, inoltre , meritevole di approfondimento anche la questione della validità della procura allegata dalla ricorrente all’istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., in relazione all’osservanza delle disposizioni che consentono di equiparare le copie per immagine di atti analogici depositate telematicamenteagli originali cartacei; ritenuto, infine,che l’opportunità di rinviare alla pubblica udienza è anchecorrelata anche all’attesa della decisione delle S ezioni unite, fissata per il prossimo mese di febbraio, sulla questione dell’esistenza dell’incompatibilità del c onsigliere relatore della proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. a far parte del collegio chiamato a decidere la causa a seguito della presentazione dell’istanza di decisione della parte ricorrente ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., che sarà occasione anche per qualificare il carattere decisorio o non decisorio della proposta di definizione anticipata

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazion