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Ordinanza — n. 4045/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of litigation by all parties and acceptance of the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4045/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following a mutual withdrawal of the litigation filed by the plaintiffs against the defendants. The plaintiffs had previously sought to enforce construction distance violations and noise cessation, but the case was ultimately abandoned by all parties on January 12, 2024. Consequently, the court ruled that the procedural outcome was a dismissal of the appeal without any allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When all parties and their lawyers mutually withdraw the appeal and accept the lower court's decision, the judgment of cassation is declared extinct without cost allocation.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of litigation acceptance of lower decision cassation procedure cost compensation agreement rinuncia d'eredità conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11883-2019proposto da: VALLE DI ERA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, eDI BENEDETTO BIAGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE n. 32, nello studio dell’avv. GIUSEPPE SPADA, rappresentatie difesi dall’avv. ANTONIO DIPASQUALE -ricorrenti - contro OCCHIPINTI GIOVANNI e OCCHIPINTI MARIA, rappresentati e difesi dall’avv. EMANUELA TUMINI e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 240 / 201 9 de l la CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/02/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 3.6.2009 Cascone Teresa evocava in giudizio Valle di Era S.r.l. innanzi il Tribunale di Ragusa, invocando la condanna della convenuta ad arretrare alcune opere eseguite in violazione delle distanze, a cessare le immissioni rumorose provenienti dal suo fondo e a risarcire il danno.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Di Benedetto Biagio, proprietario dell’immobile locato alla società Valle di Era S.r.l., accoglieva in parte, con sentenza n. 1230/2016, le domande di parte attrice, ordinando l’arretramento e la cessazione delle immissioni denunziate, ma rigettando la pretesa risarcitoria. Con la sentenza impugnata, n. 240/2019, la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame interposto da Valle di Era S.r.l. e Di Bendetto Biagio avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propongono ricorso per la cassazione di tale pronuncia Valle di Era S.r.l. e Di Benedetto Giagio, affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso Occhipinti Giovanni e Occhipinti Maria, eredi di Cascone Teresa. Con atto del 12.2.2021 si è costituito il nuovo difensore della parte ricorrente. Con atto del 12.1.2024, depositato e firmato da ambo le parti e dai rispettivi difensori, il giudizio è stato rinunciato. RAGIONI DELLA DECISIONEIn forza dell’istanza di rinuncia al giudizio del 12.1.2024, che –in quanto sottoscritta da tutte le parti e dai rispettivi difensori– va interpretata come atto di rinuncia al ricorso e di contestuale accettazione della stessa, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.

Nulla per le spese, avendo le parti espressamente previsto la loro compensazione. PQM la Cortedichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consig