Italian court dismisses appeal against parking fine for vehicle parked outside marked stalls in designated zone.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a parking fine issued by the Municipality of Tortona. The appellant argued that no horizontal signage existed to mandate parking within specific stalls, claiming free parking was permitted outside designated spots. The court ruled that the presence of stalls in the area created a regulatory obligation to park only within horizontally marked spaces, and the appellant's vehicle was illegally positioned outside these delimitations despite being in a parking zone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 5 del Codice della Strada; Art. 351, comma 2 del Regolamento di esecuzione: In designated parking areas with marked stalls, vehicles must be parked strictly within horizontally delimited spaces; parking outside these markings constitutes a violation even if within the general parking zone.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19164/2022 R.G. proposto da : PINTEA IONEL DUMITRACHE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato CESAREI PIERO (CSRPRI64E02H501L) rappresentato e difeso dall'avvocato CAVAGNARO ANTONIO (CVGNTN73R19L304C) -ricorrente- contro COMUNE DI TORTONA, elettivamente domiciliato in TORTONA CORSO ALESSANDRIA 62, presso lo studio dell’avvocato MARENZI GIANLUCA (MRNGLC66D13G388N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ALESSANDRIA n. 576/2022 depositata il28/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - con sentenza n. 3135/2021, il Tribunale di Alessandria, respingendo l'appello proposto da Ionel Dumitrache Pintea, ha dichiarato la legittimità del verbale con cui l'opponente era stato sanzionato per aver parcheggiato il proprio veicolo fuori dagli appositi stalli, in violazione dell'art.157 C.d.S, comma 5; - la cassazione della sentenza è chiesta da Ionel Dumitrache Pintea con ricorso affidato ad un unico motivo; - il Comune di Tortona resiste con controricorso; - il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art.157 C.ds, comma 5, in quanto nello spazio in cui era stato parcheggiato il veicolo non vi sarebbero segnaletiche orizzontali, che sarebbero tracciate soltanto sul lato della piazzetta, sì da non costituire ostacolo per alcun genere di transito. La decisione del Tribunale sarebbe, pertanto, contraria al principio secondo cui la sosta degli autoveicoli è libera al di fuori degli stalli; - il motivo è infondato; - come recentemente affermato da questa Corte (Cassazione civile sez.
II, 08/03/2023, n.6930)- in un giudizio proposto dallo stesso difensore avverso provvedimento analogo del medesimo Tribunale - l’art. 157, comma V del Codice della Stradadispone che, nelle aree di sosta all'uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica. In tal senso, l'art.351 , comma 2 del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui (nel caso in esame, la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento dei veicoli all'interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale, mentre il veicolo del ricorrente era parcheggiato irregolarmente all'interno dell'area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell'art.157, comma 5 del Cds). - nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il furgone del ricorrente era stato parcheggiato al di fuori della segnaletica orizzontale ma nella stessa piazza ove erano presenti, in diversi punti, segnali orizzontali sicchè il parcheggio era avvenuto in prossimità degli stalli contrassegnati; - la presenza degli stalli non consentiva, quindi, il posizionamento del veicolo all'interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale e non irregolarmente all'interno dell'area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell'art. 157 C.d.S, comma 5; - il ricorso va pertanto rigettato. - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio d