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Ordinanza — n. 4011/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction regulation request because value-based incompetence does not trigger mandatory jurisdictional transfer rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4011/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the ex officio jurisdiction regulation request inadmissible after the Peace Court declared itself incompetent based on the case value. The Tribunal of Rome subsequently also deemed itself incompetent solely on value grounds, prompting the request for a transfer. The Court ruled that Article 45 of the Civil Procedure Code only mandates jurisdictional regulation when incompetence stems from mandatory territorial or subject-matter reasons, not from value thresholds.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. proc. civ.; The ex officio jurisdiction regulation is inadmissible when the declaring judge's incompetence is based solely on value, as the competent court's jurisdiction remains established.

Parole chiave

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jurisdiction regulation value threshold ex officio transfer civil procedure code mandatory jurisdiction rimborso del mutuo opposizione al precetto esecutivo ammortamento del prestito

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod. proc. civ.
E’ ius receptum che il regolamento di competenza d'ufficio, di cui all'art. 45 cod.
Art. 380-ter, comma 1, cod. proc. civ.
18247 questa Corte rilevava che non erano state richieste, né depositate , le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, secondo quanto dispone l’art. 380-ter, comma 1, cod.
Art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
Infatti, ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.lgs.
Art. 44 cod. proc. civ.
In conseguenza della pronuncia di inammissibilità, la competenza resta radicata ai sensi dell'art. 44 cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa andrà riassunta.
Art. 47, comma 5, cod. proc. civ.
ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ.
art. 380-ter cod. proc. civ
18247 questa Corte rilevava che non erano state richieste, né depositate , le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, secondo quanto dispone l’art. 380-ter, comma 1, cod.
art. 45 cod. proc. civ
E’ ius receptum che il regolamento di competenza d'ufficio, di cui all'art. 45 cod.
art. 44 cod. proc. civ
In conseguenza della pronuncia di inammissibilità, la competenza resta radicata ai sensi dell'art. 44 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 04/10/1996, n. 728
Cass. 25/02/2005, n. 4077
Cass. 17/07/2008
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17454 del 23/07/2010
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 728 del 19/01/2015
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8891 del 2023
728 del 19/01/2015 e da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8891 del 2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA REGOLAMENTO DI COMPETENZA sollevato D’UFFICIO dal TRIBUNALE DI ROMA con ordinanza resa il 21 luglio 2022, iscritto al n.r.g. 18783/2022, in relazione al processo tra: BRUNO DOMENICO; -attore - contro ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA, rappresento e difeso dell’avvocato CATURANO WALTER GIACOMO; -convenuto- avverso l’ORDINANZAdel TRIBUNALE ROMA n. 16580/2022 depositata il21/07/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Domenico Bruno ha proposto domanda al Giudice di Pace di Roma chiedendo che IBL Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. fosse condannata a pagare €663,65 a titolo di rimborso del costo del credito con riferimento a un contratto di mutuo estinto anticipatamente. L’Istituto, costituendosi, ha anzitutto eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito. Il Giudice di Pace ha ritenuto fondata l’eccezione, essendo stato chiamato a valutare il globale contenuto economico del contratto di finanziamento, e si è dichiarato incompetente, risultando compente il Tribunale di Roma. 1.1.

Il Tribunale di Roma, davanti al quale è stata riassunta la causa, ha ritenuto che il valore della medesima dovesse essere determinato esclusivamente sulla base della domanda di ripetizione delle somme, senza che ad essa possa essere cumulata la pregiudiziale domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali impeditive della ripetizione. Il Tribunale ha così, a sua volta, ritenuto di essere incompetente e ha richiesto d’ufficio il regolamento con ordinanza resa il 21 luglio 2022. IBL Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ.

2. Con ordinanza del 27.06.2023 n. 18247 questa Corte rilevava che non erano state richieste, né depositate , le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, secondo quanto dispone l’art. 380-ter, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di giudizio introdotto con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per il quale, a tale data, era però stata fissata l’adunanza in camera di consiglio. Infatti, ai sensi dell’art. 35, comma 6 del d.lgs. n. 149/2022 (come modificato dalla legge n. 197/2022) la nuova disposizione di cui all’art. 380-ter cod. proc. civ., che non prevede più la richiesta delle conclusioni scritte al pubblico ministero, si applica ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non è, però , stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio. Stabiliva, quindi, il Collegio la necessità di disporre la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché provveda al deposito delle sue conclusioni scritte.

3. Il Pubblico Ministero, nella persona del dott. CarmeloCelentano, depositava le conclusioni scritte pronunciandosi per l’inammissibilità del conflitto di competenza. CONSIDERATO CHE:

1. Il Collegio, accogliendo le conclusioni del Pubblico Ministero, giudica il conflitto inammissibile. E’ ius receptum che il regolamento di competenza d'ufficio, di cui all'art. 45 cod. proc. civ., può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (dal giudicedichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore (ex pluribus Cass. 04/10/1996, n. 728; 25/02/2005, n. 4077; 17/07/2008;

Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17454 del 23/07/2010; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 728 del 19/01/2015 e da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8891 del 2023). 1.1. La piana lettura della disposizione di cui all’art. 45 cod. proc. civ., rubricato «Conflitto di competenza», la quale disciplina espressamente l’ipotesi del conflitto negativo di competenza, impone di ritenere che affinché possa proporsi regolamento di competenza d’ufficio, il giudice ad quem deve ritenersi incompetente per ragioni di materia o territorio inderogabile, e non, invece, per ragioni di valore o territorio non inderogabile, con la conseguenza che, qualora il secondo giudice, adíto a seguito della riassunzione, non individui la competenza per materia o territoriale inderogabile del primo o di altro giudice ritenendo che la competenza sia regolata soltanto per valore, il regolamento di competenza deve ritenersi inammissibile, poiché la competenza ratione valoris del giudice ad quem a conoscere della lite deve ritenersi ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (cfr. ord. n. 8891/2023cit.).

2. In conseguenza della pronuncia di inammissibilità, la competenza resta radicata ai sensi dell'art. 44 cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa andrà riassunta.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio. Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinan