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Ordinanza — n. 3985/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against traffic fine due to corrected publication date extending admissibility deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3985/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's dismissal of an appeal regarding a traffic violation for driving a rental vehicle without the licensed driver. The lower court declared the appeal inadmissible because it was filed late, relying on a publication date of March 1, 2016. The Supreme Court corrected this error by establishing the actual publication date as March 8, 2016, which extended the six-month appeal deadline to October 10, 2016, rendering the October 5 filing timely.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 7 d.lgs. 152/2011: An appeal is admissible if filed within the statutory period calculated from the actual date of publication of the contested judgment, and a filing made within this corrected period cannot be declared inadmissible solely due to an erroneous date used by the lower court.

Parole chiave

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admissibility of appeal publication date correction traffic violation appeal statutory deadline calculation Cassation annulment guida nonostante revoca della patente contratto d'impiego del commesso viaggiatore contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
36728/2022), la sentenza del Giudice di Pace risulta effettivamente pubblicata in data 8 marzo 2016 e l’impugnazione, quindi, si ritiene tempestivamente proposta ex art. 327 c od.
Art. 7 d.lgs. 152/2011
Nella ricostruzione del giudice del gravame, la sentenza del Giudice di Pace risultava essere depositata il 1 marzo 2016; l'art. 7 d.lgs.
art. 7 d.lgs. n. 152/2011
Nella ricostruzione del giudice del gravame, la sentenza del Giudice di Pace risultava essere depositata il 1 marzo 2016; l'art. 7 d.lgs. n. 152/2011 prevede che i ricorsi introdotti dopo la sua entrata in vigore siano trattati con il rito del lavoro anche in appello.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 36728/2022
Cass. n. 36728/2022), la sentenza del Giudice di Pace risulta effettivamente pubblicata in data 8 marzo 2016 e l’impugnazione, quindi, si ritiene tempestivamente proposta ex art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26943/2019 R.G. proposto da: GREGO ANDREA, LIMOUSINE TRAVEL ITALY SOC. COOP., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIORGIO MORPURGO, N. 16, presso lo studio dell’avvocato PIANCATELLI MARCO (PNCMRC70M09H501P),che li rappresenta e difende; -ricorrente– contro ROMA CAPITALE; -intimata - avverso SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 2807/2019 depositata i l 06/02/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 7406/2016, respingeva il ricorso proposto da Andrea Grego e da Limousine Travel Italy Soc. Coop. avverso il verbale di accertamento notificato da Roma Capitale relativo alla contravvenzione elevata ai sensi dell'art. 85, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada, ‘CdS’), in quanto il veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente era guidato da persona diversa dal titolare della licenza, il quale aveva esibito un contratto di lavoro stipulato con il titolare della licenza non preventivamente presentato all'ufficio provinciale del lavoro, come invece prescrive l'art. 9-bis della legge Regionale del Lazio n. 58 del 1993. 1.1.

Avverso detta pronuncia Andrea Grego e Limousine Travel Italy Soc. Coop. interponevano appello innanzi al Tribunale di Roma deducendo: omesso esame del dubbio di costituzionalità avanzato nel giudizio di primo grado; mancato esame della questione dell'applicabilità dell'art. 9-bis della legge Regionale del Lazio n. 58/1993; insussistenza del fatto contestato, essendo stato stipulato un contratto di collaborazione tra il Greco e Limousine Travel Italy Soc. Coop. depositato nel giudizio di primo grado ed esibito a richiesta dell'autorità.

2. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile l'appello, in quanto tardivo. Nella ricostruzione del giudice del gravame, la sentenza del Giudice di Pace risultava essere depositata il 1 marzo 2016; l'art. 7 d.lgs. n. 152/2011 prevede che i ricorsi introdotti dopo la sua entrata in vigore siano trattati con il rito del lavoro anche in appello. Pertanto, l’atto di l'appello doveva essere depositato entro sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata, ossia in data 1 ottobre 2016. Nel caso di specie, era stato erroneamente depositato atto di citazione che - per il principio di conservazione degli atti ove possibile - può essere considerato come ricorso, purché siano rispettati eventuali termini di decadenza esistenti nel rito previsto: poiché il predetto atto di appello risulta essere stato depositato il 5 ottobre 2016, a nulla rilevando la preventiva notifica dell'atto di citazione da qualificarsi come ricorso, al momento del deposito era, dunque, scaduto il relativo termine, comprensivo anche della sospensione del termine feriale.

3. I ricorrenti impugnavano la predetta pronuncia con ricorso per Cassazione affidandolo ad un unico motivo. Restava intimata RomaCapitale. CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso si chiede l'annullamento della pronuncia con rinvio al medesimo Tribunale, in quanto erroneamente il giudice del gravame avrebbe assunto come data di pubblicazione della sentenza impugnata il 1 marzo 2016 quando, invece, essa risaliva all'8 marzo 2016: si deve, quindi, escludere la tardività dell'atto di appello poiché il termine di scadenza del gravame era il 10 ottobre 2016, e l'atto di appello è stato depositato il 5 ottobre 2016. 1.1. Il motivo è fondato: come emerge dagli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio dedotto ( ex multis , di recente:

Cass. n. 36728/2022), la sentenza del Giudice di Pace risulta effettivamente pubblicata in data 8 marzo 2016 e l’impugnazione, quindi, si ritiene tempestivamente proposta ex art. 327 c od. proc. civ., in quanto depositata il5 ottobre 2016, mentre il termine semestrale scadeva il 10 ottobre 2016. 1.2. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata e il giudizio rinviato al medesimo Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso