Cassation court remands case to allow opposing party to respond to electronically submitted documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation remanded the case to a public hearing on May 7, 2024. The recorrenti submitted documents electronically on February 7, 2024, while the controricorrenti requested time to respond. The court prioritized the principle of full adversarial proceedings over the initial electronic submission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: The court must ensure full adversarial proceedings by allowing parties to respond to documents produced electronically before any substantive decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32866/2018) proposto da: NEGRINO Licia (C.F.: NGR LCI 68M52 A944N) e NEGRINO Federica (C.F.: NGR FRC 66E50 A944P), rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Paolo Borioni, nel cui studio in Roma, via Luigi Ceci n. 21, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro CALDARULO Clarissa (C.F.: CLD CRS 80S60 H501F), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Antonio Corvasce e Sofia Pasquino, nel cui studio in Roma, via Emanuele Filiberto n. 166, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2423/2018, pubblicata il 12 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
R.G.N. 32866/18 U.P.8/2/2024 Vendita –Edilizia residenziale pubblica – Ripetizione prezzo eccedente viste le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., e nell’interesse delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; sentite le conclusioni rassegnate nel corso dell’udienza pubblica dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, che ha chiesto la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio, per l’accertamento dei fatti sopravvenuti dedotti ai fini della cessazione della materia del contendere; richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 28203/2023, depositata il 6 ottobre 2023, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 19 settembre 2023, di rimessione alla pubblica udienza; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv.
Massimo Marra – per delega dell’Avv. Paolo Borioni – per le ricorrenti e l’Avv. Antonio Corvasce per la controricorrente; verificato, in via preliminare, che il difensore della controricorrente ha chiesto in primis che sia disposto il rinvio dell’udienza pubblica allo scopo di poter controdedurre sul documento prodotto in via telematica dalle ricorrenti il 7 febbraio 2024 (con convalida del deposito avvenuta l’8 febbraio 2024); atteso che si ritiene necessario garantire il pieno contraddittorio delle parti in ordine a tale produzione prima di ogni decisione della causa.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia la causa all’udienza pubblica del 7 maggio 2024 allo scopo di consentire alla controricorrente di dedurre sui documenti prodotti dalle ricorrenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio