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Ordinanza — n. 3971/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding confiscation of company shares, ruling public agency retains legal personality. The court rejects the argument that the original company lost its legal status after asset confiscation. The decision clarifies that public entities managing confiscated assets remain distinct legal subjects. The court holds that the original company's legal personality persists despite the transfer of assets to the state. The ruling emphasizes the rigid public nature of confiscated goods under Italian law. The court concludes that the state agency is the proper defendant for such claims. The judgment affirms the continuity of the original company's legal identity. The decision upholds the lower court's rejection of the debt claim against the state. The court finds no violation of procedural or substantive legal norms. The appeal is dismissed with the losing party bearing the costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3971/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal filed by Edilvetra S.p.A. against a lower court decision that revoked an injunction order. The appellant argued that the original company, Ecoplanet S.r.l., retained its legal personality after its assets were confiscated, making it the proper defendant for the debt. The court rejected this claim, ruling that the confiscation of shares does not alter the legal status of the public agency managing those assets. Consequently, the court affirmed that the state agencies remain the correct parties to the dispute, and the original company's legal identity is not extinguished by the confiscation process.

Regesto Legislator

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Art. 2462 cod. civ.; D.L. n. 4/2010: The confiscation of company shares does not extinguish the legal personality of the original company; the public agency managing the confiscated assets retains its own legal status and is the proper defendant for related claims.

Parole chiave

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confiscation of shares legal personality public agency status state asset management injunction revocation legitimate standing civil code liability confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 2462 cod. civ.
civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione al disposto dell'art. 2462 cod. civ. e degli artt.
D.L. n. 4 del 2010
art. 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
50, secondo cui all'Agenzia « si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con l'unico motivo di ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 2462 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione al disposto dell'art. 2462 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022
L'interesse tutelato è, pertanto, «l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica » (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.).
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16607 del 23/05/2022
anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16607 del 23/05/2022, Rv.
Cass. Sez. U., n. 10532 del 07.05.2013
per tutte: Cass. Sez. U., n. 10532 del 07.05.2013).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22109/2019 R.G. proposto da: EDILVETRA S.P.A., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall'avvocato CATRA PAOLO (CTRPLA71M25L219K); -ricorrente – contro AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI, AGENZIA DEL DEMANIO e MINISTERO ECONOMIA FINANZE, tutti elettivamente domiciliatiin ROMA , VIA DEI PORTOGHESI,N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidental i – avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 75/2019 depositata il16/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. EDIL.VE.TRA. s.p.a. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Catania decreto ingiuntivo notificato il 03.02.2011 nei confronti del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia del Demanio per il pagamento di €37.116,35. A sostegno della sua pretesa, la ricorrente asseriva di aver provveduto nell'anno 2006 alla fornitura di cemento armato sfuso per un totale di €104.924,01, risultante da 10 fatture intestate ad Ecoplanet s.r.l., sottoposta a confisca ex art. 2 - ter legge 31 maggio 1965, n. 575, su richiesta degli amministratori finanziari della stessa.

La committente, con scrittura privata del 2 ottobre 2010, in persona del proprio amministratore finanziario riconosceva di essere debitrice della somma indicata, oltre interessi, e in acconto della stessa cedeva alla EDIL.VE.TRA. s.p.a.un credito di €80.000,00 vantato nei confronti di altra società; a séguito di detta cessione a EDIL.VE.TRA. s.p.a. residuava un credito di €37.116,35 azionato con il decreto ingiuntivo. 1.1. Proponevano opposizione al decreto ingiuntivo il Ministero dell'Economia e l'Agenzia del Demanio assumendo la loro carenza di legittimazione passiva, dovendosi ritenere che Ecoplanet s.r.l. avesse conservato, anche a seguito della confisca, la propria personalità giuridica. 1.2.

Integrato il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo carenti di legittimazione passiva le amministrazioni ingiunte.

2. La pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Catania che, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello proposto da EDIL.VE.TRA. s.p.a, ritenendo che il decreto ingiuntivo andava chiesto nei confronti della Ecoplanet s.r.l. che, anche a séguito della confisca, ha conservato la propria personalità giuridica, tant'è che ha continuato ad operare sul mercato proseguendo la propria attività di impresa stipulando contratti e riscuotendo i propri crediti, come quello ad esempio ceduto all'odierna appellante. Per tale motivo, la committente risponde dei propri debiti personalmente ai sensi dell'art.2462 cod. civ.

Inconferente, pertanto, appare il richiamo all'art. 2- octies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, atteso che la citata normativa attiene alle spese necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni confiscati - quali ad esempio il pagamento degli amministratori finanziari e dei loro coadiutori - nel caso in cui i fondi dell'azienda non siano sufficienti a tale scopo, e non - come nel caso che ci occupa -alle forniture relative all'attività d'impresa. Quanto alla posizione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si rileva che l'amministrazione dei beni sottoposti a confisca era comunque di esclusiva competenza dell'Agenzia del Demanio, essendo stata l'Agenzia Nazionale istituita con D.L. del 04/02/2010 n. 4, mentre le forniture di cui al decreto ingiuntivo opposto sono state emesse negli anni 2008-2009.

3. La sentenza veniva impugnata per la cassazione da EDIL.VE.TRA s.p.a.,affidando il ricorso ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resistevano il Ministero dell’Economia, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANADC) depositando controricorsoincidentale condizionato. CONSIDERATO CHE: I.R ICORSO P RINCIPALE 1. Con l'unico motivo di ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione al disposto dell'art. 2462 cod. civ. e degli artt. 2-octies, 2-sexiese 2 - nonies della legge n. 575 del 1965. La ricorrente ritiene erronea l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la sottoposizione a confisca della Ecoplanet s.r.l. non farebbe venire meno la società stessa come soggetto di diritto autonomo ed il regime di responsabilità patrimoniale perfetta di cui all'art. 2462 cod. civ. Il richiamo all'art. 2-octies legge n. 575 del 1960 non è affatto inconferente, prosegue la ricorrente, posto che al momento della richiesta dell'ingiunzione di pagamento Ecoplanet s.r.l. era già stata acquisita in via definitiva al patrimonio indisponibile dello Stato in forza del provvedimento di confisca.

Invero, i beni aziendali della società Ecoplanets.r.l. sono stati acquisiti dallo S tato ex art. 2 - nonies , comma 1, legge n. 575/1965: tali beni, dovendo essere mantenuti al patrimonio dello Stato exart. 2-undecies, comma 3, della stessa legge, non possono essere sottratti alla loro destinazione e devono, anzi , essere utilizzati per il raggiungimento di una delle finalità espressamente indicate dalla normativa (v. art. 2-sexies, commi 1 e 2). Alla luce dei dati normativi citati, deve escludersi che l'esponente, che vanti un credito nei confronti dell'amministratore giudiziario autorizzato dal tribunale alla prosecuzione dell'impresa sottoposta a confisca, possa procedere esecutivamente nei confronti di detta impresa, atteso che è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che i beni parte del patrimonio indisponibile dello Stato non possono essere assoggettati a pignoramento.

Se ne deduce che non è logicamente né giuridicamente possibile affermare che lo Stato possa da un canto acquisire la proprietà dei beni aziendali della società confiscata, e dall'altro omettere di pagare i debiti assunti dallo stesso tramite i propri amministratori. 1.1. Il motivo è infondato:la confisca non ha investito la proprietà di un immobile (donde le conseguenze che, in relazione all'esercizio delle azioni a tutela del diritto dominicale, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso trarre: cfr. Cass. Sez. 6 - 2, ord. 18 maggio 2017, n. 12586, Rv. 644278-01), bensì la società .

È lo Stato, tramite l’attività gestoria dell'ANADC, a porsi quale dominusdella società (la quale non scompare affatto) e, dunque, a disporre del modo di amministrarla, anche con riferimento al la sua rappresentanza legale. Il bene confiscato, allorché costituito dalla «quota rappresentativa dell'intero capitale sociale», passa, per legge, «in proprietà dello Stato»e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante l'ANADC (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2022, n. 191, Rv. 663897-01). Si tratta, all'evidenza, «non di una ipotesi di un ordinario intervento dello Stato nell'economia, ma ope legis ed «imposto» nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le quali prevedono la confisca definitiva e la gestione delle partecipazioni da parte dell'Agenzia».

L'interesse tutelato è, pertanto, «l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica » (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.). Il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la «mano» che lo guida, giacché è « la condizione giuridica del bene confiscato» quella che muta, e ciò « in ragione della “ impronta rigidamente pubblicistica” che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati» (così, nuovamente in motivazione, Cass.

Sez. 1,sent. n. 191 del 2022, cit.; v. anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16607 del 23/05/2022, Rv. 664906 - 01), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie. 1.2. Quanto, poi, alla rappresentanza processuale della società, poiché è l'ANADC - come detto - a porsi come gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite alla mano statale, trova applicazione l'art. 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modific. in legge 31 marzo 2010, n. 50, secondo cui all'Agenzia « si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

Resta immutata la compagine sociale - sebbene gestita dall'Agenzia/dal Demanio -nella sua soggettività giuridica, ovvero nella sua idoneità a porsi come autonomo centro di interessi, risultando quindi non conferente il riferimento – contenuto nel ricorso (p. 7, 3° capoverso) - alla giurisprudenza di questa Corte relativa alla confisca di beni immobili (v. per tutte: Cass. Sez. U., n. 10532 del 07.05.2013). II.R ICORSO I NCIDENTALE C ONDIZIONATO 2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato i controricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.L. n. 4 del2010, con riferimento all'art . 360 , comma 1, n . 3), cod . proc . civ .

Nella denegata ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere fondato l’avverso ricorso, si denuncia l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Aséguito dell'entrata in vigore del d.l. n . 4 del 2010 le competenze ed attribuzioni sono state, infatti , devolute alla neo istituita A genzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata : ente dota to di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico,nei cui confronti avrebbe quindi dovuto essere indirizzata qualsiasi pretesa. 2.1.

Avendo il Collegio rigettato il ricorso principale, il controricorso incidentale condizionato si dichiara assorbito.

3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principaleal pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in €5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel