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Ordinanza — n. 3943/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding inadmissible oath of truth due to late introduction of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3943/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Vigliotti's appeal against the Second Instance Court's dismissal of UnipolSai's claim for agency contract termination damages. Vigliotti argued the lower court failed to examine a sworn oath of truth regarding the agency's transfer, but the appellate court had already ruled this evidence inadmissible because the transfer fact was introduced for the first time on appeal. The Supreme Court affirmed that the appeal was improper since the lower court provided sufficient reasoning for rejecting the evidentiary request, thereby upholding the dismissal of the original lawsuit.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: An appeal based on the failure to examine a sworn oath of truth is inadmissible if the lower court adequately explains the reasons for rejecting the evidence, as the omission of a ruling on the oath itself does not constitute an omitted examination of a decisive fact.

Parole chiave

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omitted examination of fact sworn oath of truth inadmissible evidence introduction of new facts appeal admissibility cognome coniugale azienda unitaria nell'assicurazione infortuni sottoassicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21073/2015
Cass. 2250/95
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11874/2022 R.G. proposto da : VIGLIOTTI ANTONIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MORONE MICHELE (MRNMHL57D10A783A) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in BOLOGNA VIA GALLIERA 19, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato COLIVA MASSIMO (CLVMSM67R31A944Z) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 132/2022 depositata il21/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda con la quale l’UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a chiese la condanna di Antonio Vigliotti e Luca Clemente, in qualità di soci della Antonio Vigliotti C snc, al pagamento di € 422.342,16, previa declaratoria della legittimità del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia. La domanda trovava fondamento nel riscontro di numerosi ammanchi segnalati nel corso di un’ispezione. Si costituì Antonio Vigliotti ed eccepì la carenza di legittimazione attiva della Unipol Sai s.p.a. per effetto della fusione per incorporazione della Milano Assicurazioni s.p.a. in Unipol Sai s.p.a, avvenuta con atto per notar Tassinari del 31.12.2013, cui era seguita la cessione del 24.4.2014 alla Allianz Assicurazioni s.p.a.

A riprova dell’eccezione di carenza della legittimazione passiva della Unipol Sai s.p.a, Antonio Vigliotti produsse l’elenco dei rapporti ceduti, deducendo che in essi era compreso il contratto di agenzia con la società Antonio Vigliotti C snc. Il Tribunale di Bologna rigettò la domanda. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21.1.2022 confermò la decisione di primo grado. Nel corso del giudizio d’appello, Antonio Vigliotti deferì giuramento decisorio de veritate al legale rappresentante della Unipol Sai s.p.a. e, in subordine giuramento decisorio de scientia sulla circostanza che l’agenzia generale Antonio Vigliotti C snc., avente codice n.7245, fosse stata ceduta all’Allianz s.p.a. unitamente ad altra agenzia con sede in Paduli avente codice identificativo n.6269.

La Corte d’appello dichiarò inammissibile il giuramento deferito sotto entrambe le formule, sia perché la circostanza della cessione dell’agenzia Antonio Vigliotti C snc. unitamente ad altra agenzia era stata dedotta per la prima volta in appello ( Cass. 21073/2015 ; Cass.2250/95), sia perché il giuramento non era idoneo a definire la controversia, in considerazione delle prove documentali acquisite in giudizio, che dimostravano come il contratto di agenzia con Antonio Vigliotti C snc non era stato oggetto di cessione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Vigliotti Antonio sulla base di un motivo.

Unipol Sai s.p.a. ha resistito con controricorso Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al giuramento decisorio de veritate e de scientia deferito all’udienza del 13.4.2021 al legale rappresentante della UNIPOL Sai s.p.a, con atto del 15.3.2021.

Sarebbe, inoltre, inammissibile l’implicito rigetto della richiesta di giuramento in quanto non sorretta da adeguata motivazione. Il motivo è inammissibile. Ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., è deducibile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico deducibile in giudizio e non anche l’omessa pronuncia su una richiesta di prova. Nel caso di specie, peraltro, la Corte d’appello ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni di inammissibilità del giuramento decisorio de veritate e de scientia deferito al legale rappresentante della Unipol Sai s.p.a, spiegando che la circostanza della cessione dell’agenzia Antonio Vigliotti C snc. unitamente ad altra agenzia era stata dedotta per la prima volta in appello; inoltre, il giuramento non era idoneo a definire la controversia, in considerazione delle prove documentali acquisite in giudizio, che dimostravano come il contratto intercorso tra la Unipol Sai s.p.a. e la società Antonio Vigliotti C snc di agenzia non era stato oggetto di cessione.

La motivazione si sottrae al vizio di apparenza o di incomprensibilità in quanto spiega in modo diffuso le ragioni dell’inammissibilità del mezzo istruttorio, ben oltre il minimo costituzionale richiesto dall’art.132 c.p.c. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €7800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 19 dicembre 2023