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Ordinanza — n. 3942/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding prudent evidence assessment in divorce donation revocation. The court rejects the claim that the lower court misapplied civil procedure rules. The decision upholds the appellate court's evaluation of evidence without interference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3942/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the appellate court violated civil procedure rules regarding evidence assessment. The appellant argued that the wife's infidelity caused grave damage to his honor, but the court found no evidence of the required contempt or animosity. The court ruled that the lower court correctly exercised its discretion in evaluating testimonial evidence and that the appeal sought to substitute the trial judge's factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.: A complaint alleging violation of these articles is inadmissible unless the lower court explicitly contradicted the law or misapplied legal rules, as mere disagreement with the prudent assessment of evidence is not grounds for cassation.

Parole chiave

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prudent evidence assessment donation revocation infidelity damages inadmissible appeal civil procedure rules honor and reputation appellate discretion contributo straordinario in denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
Art. 801 c.c.
DPR 115/2002, Art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
artt. 115 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.
art. 115 c.p
La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867
Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008, n. 17188
Sulla base della valutazione delle prove testimoniali, la Corte d’appello ha escluso che sussistessero i presupposti dell’ingiuria grave richiesta dall’art.801 c.c per la revoca della donazione indiretta (Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008, n. 17188; Cassazione civile, sez.
Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013
17188; Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17206/2022 R.G. proposto da: FERRONATO DAVIDE, elettivamente domiciliato in VICENZA VIALE RISORGIMENTO NAZIONALE, presso lo studio dell’avvocato SIOTTO SIMONA (STTSMN73S46L840Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARCHIORI DANIELA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPUANO BRANCA ALESSANDRA (CPNLSN55D61D653H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 890/2022 depositata il14/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Ferronato Davide citò in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza la moglie Daniela Merchiori chiedendo la revoca della donazione indiretta di un immobile adibito a casa familiare cointestato ad entrambi ed acquistato con denaro proprio. A sostegno della domanda dedusse che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale di dominio pubblico, che era stata la causa della separazione giudiziale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 14.4.2022, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda.

La Corte di merito, sulla base delle risultanze istruttorie, ritenne che la condotta della convenuta non si fosse accompagnata a manifestazioni di disistima, avversione ed animosità nei confronti del coniuge, presupposti essenziali per la revoca della donazione. Per la cassazione della sentenza d’appello Feronato Davide ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo. Marchiori Daniela ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, la controricorrente ha depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perché dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che l’infedeltà della ricorrente era avvenuta in costanza di matrimonio ed aveva gettato discredito sul coniuge, con grave lesione all’onore ed alla reputazione. La sentenza avrebbe accolto la tesi della Marchiori riguardo al temperamento violento del marito mentre non avrebbe tenuto conto che la sua relazione adulterina era iniziata prima della separazione e che era di dominio pubblico nell’ambiente di lavoro del marito, come sarebbe emerso dalle risultanze istruttorie, di cui la Corte d’appello non avrebbe fatto buon governo.

Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c. è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli mentre è inammissibile la diversa doglianza con cui si censura la valutazione delle prove proposte dalle parti, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.

Quanto alla dedotta violazione dell'art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).

Nel caso di specie, la Corte d’appello non è incorsa nelle violazioni di cui all’art.115 c.p.c. e 116 c.p.c., essendosi limitata a ricostruire il quadro probatorio secondo il proprio apprezzamento, incensurabile in sede di legittimità. Sulla base della valutazione delle prove testimoniali, la Corte d’appello ha escluso che sussistessero i presupposti dell’ingiuria grave richiesta dall’art.801 c.c per la revoca della donazione indiretta (Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008, n. 17188; Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013).

Nel ricostruire le risultanze istruttorie, la Corte di merito ha escluso che condotta della convenuta fosse stata accompagnata da manifestazioni di disistima, avversione ed animosità nei confronti del donante, ritenendo che le vicende relative alla separazione costituissero manifestazione di accesa conflittualità tra i coniugi; conseguentemente, sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimità, non è stato ravvisato un pregiudizio all’onore ed alla reputazione del ricorrente. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, essendo volto a sollecitare un diverso l’apprezzamento delle risultanze istruttorie che spetta al giudice di merito.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazion