Cassation court dismisses appeal against tax collection costs, ruling implicit compensation applies only when tax authority is at fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the private company's appeal against a first-instance judgment awarding litigation costs solely to the tax collection agent. The company argued that the tax authority should also bear costs due to its implied joint liability, while the opposing parties contended that costs should only be shared if the tax authority itself caused the annulment of the tax notice. The court decided that implicit cost compensation is justified only when the tax authority is at fault, excluding the collection agent from joint liability when the error lies with the agent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92, 100 c.p.c.; The court holds that implicit compensation of litigation costs between a private party and the tax authority is justified only when the annulment of the tax notice is attributable to the tax authority's conduct, excluding the collection agent from joint liability when the error lies with the agent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
024 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.25210/2019 proposto da: Sivieri s.r.l., difesadall’avvocato Gianluca Fontanella ; -ricorrente- contro Roma Capitale, Agenzia delle entrate -Riscossione; -intimati- Avverso la sentenza de l Tribunale d i Roma n. 15358/2019 del 18/07/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltate il Sostituto Procuratore GeneraleCorrado Mistri, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Nel 2016 la Sivieri s.r.l. proponeva dinanzi a giudice di pace di Roma nei confronti di Roma Capitale e dell'Agenzia delle entrate opposizione avverso una cartella esattoriale.
In primo grado la cartella veniva an- nullata per un motivo imputabile all'agente della riscossione, che 2di 4 – 25210/2019 – 2 – 9 / 1 /202 4 ( 1 6 ) – Caponi Est. veniva condannato alle spese. Su appello della parte privata che cen- surava la mancata condanna in via solidale dell’ente impositore alle spese, la pronuncia è stata confermata anche sotto tale profilo. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi. Rimangono intimate le due pubbliche amministrazioni controparti. Cass.10132/2021 ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Ragioni della decisione 1. –Con il primo motivo la parte privata denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di merito disposto l’implicita compensazione delle spese nel rapporto tra sé e Roma Capitale. Si fa valere che, dopo la modifica del 2014, l’art. 92 c.p.c. prevede che il giudice possa disporre la compensazione delle spese (oltre che nei casi di soccombenza reciproca) solo nei casi di assoluta novità della que- stione o di mutamento della giurisprudenza e, per effetto di Corte cost.77/2018, in altri casi di analoghe ragionigravi ed eccezionali.
Nel caso di specie la domanda è stata accolta nel presupposto implicito della legittimazione passiva concorrente dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, per cui il primo avrebbe dovuto essere condannato congiuntamente al secondo, a prescindere dal fatto che l’esito della lite è stato cagionato dalla condotta di quest’ultimo, poiché tale profilo in- cide solo nei rapporti interni tra le parti soccombenti e non può essere opposto alla parte vittoriosa al fine della compensazione delle spese. Il secondo motivo denuncia la violazione art. 100 c.p.c. al fine di censurare l’affermazione che:
«Avendo ottenuto la condanna del con- cessionario, ovviamente soggetto assolutamente solvente [la parte pri- vata] non ha alcun interesse specifico e qualificato ad appellare la sen- tenza». Si fa valere l’interesse a rivolgersi al soggetto aggredibile più agevolmente, a causa del mancato pagamento ad opera dell’agente della riscossione. Diversamente si farebbe spazio ad una valutazione di 3di 4 – 25210/2019 – 2 – 9 / 1 /202 4 ( 1 6 ) – Caponi Est. merito sulla solvibilità, sganciata da parametri oggettivi ed affidata ad opinamenti soggettivi del giudice. 2.
–i due motivi sono da esaminare congiuntamente. Essi sono da disattendere. Nel passo rilevante, la sentenza impugnata è sintetizzabile come se- gue. Il giudice di pace ha accolto la domanda della parte privata e con- dannato Equitalia al pagamento delle spese del giudizio. L'appellante si duole che non sia stata condannata anche RomaCapitale. La ragione di ciò risiede nel fatto che la cartella esattoriale è stata annullata per un motivo imputabile all’agente della riscossione ed estraneo alla sfera di controllo dell'ente impositore. La sentenza di primo merita pertanto di essere confermata, poiché è giustificabile l’implicita compensazione nei rapporti tra parte privata ed ente impositore.
Peraltro, la parte pri- vata non ha alcun interesse specifico e qualificato ad appellare, poiché ha ottenuto comunque la condanna dell’agente della riscossione, che è soggetto solvente. 3.- La sentenza impugnata resiste alle censure , poiché ad avviso del Collegio nella liquidazione delle spese del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale è da distinguere (in linea con l’orientamento espresso da Cass. 7716/2022, ivi l’indicazione dei precedenti)l’ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullataper ragioni addebitabili esclusivamente alla condotta de ll’ente impositore , dal l’ipotesi in cui l’annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente alla con- dotta dell’agente della riscossione.
Mentre nel primo caso l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscos- sione, che avràregresso nei confronti dell’ente impositore (cfr. Cass.15314/2017), nel secondo caso (che è quello di specie)è da escludere che l’obbligo di pagare le spese possa estendersi in via solidale all’ente 4di 4 – 25210/2019 – 2 – 9 / 1 /202 4 ( 1 6 ) – Caponi Est. impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell’imputazione delle spese. Su questa base è rigettato il primo motivo, mentre il secondo è inam- missibile in quanto è indirizzato a censurare un mero obiter dictum. 4. - Il ricorso è rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché le controparti non hanno svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sus- sistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri- corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella pre