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Sentenza — n. 3811/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows revocation of donation for ingratitude, requiring proof of deep moral contempt beyond mere breach of obligations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3811/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appellant's request to revoke a donation for ingratitude, overturning the lower court's decision. The lower court had granted revocation based on the donee's failure to provide housing, food, and assistance, as well as taking out a loan for personal use. The Supreme Court ruled that such acts alone do not constitute the deep moral contempt required by law, necessitating a finding of lasting disesteem rather than just a breach of duty.

Regesto Legislator

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Art. 801 c.c.; Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.: The revocation of a donation for ingratitude requires proof of deep moral contempt and lasting disesteem toward the donor, not merely a breach of contractual obligations or financial mismanagement.

Parole chiave

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revocation of donation ingratitude under Italian law moral contempt standard breach of assistance obligations Supreme Court of Cassation revoca del gratuito patrocinio aiuto a domicilio restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 801 c.c.
La Corte d’Appello, per ritenere integrati i requisiti di cui all’art. 801 c.c., avrebbe dovuto indagare e valutare se detti comportamenti fossero asseritamente ingiuriosi, alla luce dell’orientamentocostante dellagiurisprudenza di legittimità.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
art. 801 c.c
L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008, n. 17188
Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013
Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013) L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36704/2019 R.G. proposto da: PETTENON ANNALISA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PELLIZZER ORTIS (PLLRTS70L08A471T), ZAMBIANCO GINO (ZMBGNI54T15A471A) -ricorrente- contro MONTESINI RENZO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MENAPACE PIERANTONIO (MNPPNT68H25G224J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3747/2019 depositata il 23/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Treviso da Renzo Montesini, quale amministratore di sostegno di Sergio di Sergio Pettenon, con la quale chiese, in via principale, dichiararsi la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni contenute nel contratto del 7.10.2002; con tale atto, Pettenon Sergio aveva trasferito un’immobile di sua proprietà alla sorella Annalisa Pettenon, che si era obbligata ad assisterlo senza alcun corrispettivo; in via subordinata, qualora l’atto fosse stato qualificato come donazione modale, chiese la revoca della donazione per ingratitudine.

L’attore lamentò che Annalisa Pettenon non gli aveva concesso l’alloggio, né somministrato gli alimenti; inoltre, in data 7.10.2002, aveva fatto accendere al fratello un finanziamento presso Banco Posta dell’importo di € 20.000.,00, che aveva utilizzato per far fronte alle proprie necessità. Il Tribunale di Treviso rigettò le domande. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 31.7.2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda subordinata di revoca della donazione per ingratitudine. La Corte d’appello ritenne che Annallisa Pettenon non solo non avesse adempiuto agli oneri previsti nell’atto di donazione ma aveva esposto il fratello al rischio di una situazione debitoria, facendogli accendere un finanziamento per soddisfare un proprio interesse personale; per la Corte distrettuale, tale comportamento era sufficiente ad integrare un atteggiamento irrispettoso della dignità del donante.

Pettenon Annalisa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Montesini Renzo ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 9.12.2020 la Sesta Sezione Civile ha ritenuto che non sussistesse l’evidenza decisoria ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.801 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti i requisiti di per la revoca della donazione per ingratitudine sulla scorta di una mera valutazione oggettiva dei comportamenti tenuti da Pettenon Annalisa, ovvero per il mancato adempimento de gli oneri previsti dall’atto di donazione e per aver fatto accendere al fratello un finanziamento, laddove l’ingiuria grave verso il donante consisterebbe nel comportamento del donatario con il quale si rechi pregiudizio all’onore ed al decoro del donante.

La ricorrente richiama diverse pronunce di legittimità per sostenere che, ai fini della revoca, deve essere colpire la sfera morale e spirituale del donante con un comportamento del donatario che dimostri un sentimento di avversione tale da ripugnare alla coscienza comune. Il comportamento della ricorrente non sarebbe lesivo della dignità del donante tanto più che il suo inadempimento agli obblighi previsti nell’atto di donazione sarebbe stato dovuto dall’inasprimento dei rapporti familiari, che le avrebbero impedito di prestare assistenza morale e materiale al fratello; quanto all’accensione del mutuo, sottolineava che non aveva arrecato alcun pregiudizio al donante poiché aveva adempiuto al pagamento delle rate.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio con riferimento alle circostanze familiari che non avrebbero consentito alla ricorrente di prendersi cura del fratello Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante (Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008, n. 17188;

Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013) L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante. Il comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perchè espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l'atteggiamento del donatario. Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto integrati i requisiti della revoca per ingratitudine dal mero inadempimento della donataria dell’obbligo di somministrazione degli alimenti al donante, dalla violazione dell’obbligo di prestargli assistenza nell’abitazione trasferita con l’atto di donazione e nell’accensione di un mutuo per far fronte alle proprie esigenze e non a quelle del fratello. Si tratta di comportamenti che, da soli, non esprimono profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingratitudine.

Anche l’accensione del mutuo doveva essere supportata da un sentimento di avversione verso il donante e caratterizzata da un danno effettivo del suo patrimonio. La Corte d’Appello, per ritenere integrati i requisiti di cui all’art. 801 c.c., avrebbe dovuto indagare e valutare se detti comportamenti fossero asseritamente ingiuriosi, alla luce dell’orientamentocostante dellagiurisprudenza di legittimità. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione in dat