Court allows equitable compensation claim for bankrupt creditor despite awareness of unfounded defense due to asset insufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Commercial Fasteners S.R.L.'s appeal against the Lower Court's rejection of its request for equitable compensation regarding an excessively long bankruptcy proceeding. Although the company had been aware since 2015 that its claim could not be satisfied due to insufficient assets, the court ruled that this specific situation does not constitute the 'unfounded' defense barred by law. Consequently, the court found that the company suffered non-pecuniary damage despite its prior knowledge of the outcome's impossibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2-sexies della legge n. 89 del 2001; In bankruptcy proceedings, a creditor's admission to the passive estate and subsequent inability to recover due to asset insufficiency does not preclude equitable compensation even if the creditor was aware of the claim's unenforceability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15021/2022 R.G. proposto da: COMMERCIAL FASTENERS S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato BALESTRIERI DAVIDE -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 20/2022 depositata l’11/1/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Commercial Fasteners s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 20/2022 della Corte d’appello di L’Aquila, pubblicato l’11 gennaio 2022. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
3. La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’opposizione ex art. 5- ter l. n. 89 del 2001 della Commercial Fasteners s.r.l. avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione avanzata dalla medesima società per la durata non ragionevole di un giudizio fallimentare svoltosi dinanzi al Tribunale di Pescara. In tale giudizio, a seguito di dichiarazione di fallimento del 18 novembre 2010, la Commercial Fasteners s.r.l.si era insinuata al passivo per un credito di € 3.709,66, ammesso in via chirografaria all’udienza del 10 marzo 2011.
Il magistrato designato a provvedere sulla domanda di equa riparazione aveva rilevato che l’attivo della procedura fallimentare era stato stimato in € 1.743.460,84, i crediti in prededuzione ammontavano ad € 42.777,12, i crediti assistiti da ipoteca ammontavano ad € 1.730.271,38, i crediti privilegiati ad € 2.335.728,39 ed i crediti chirografari ad oltre dieci milioni. Tanto l’ammissione al passivo della Commercial Fasteners s.r.l. che la relazione del curatore fallimentare erano intervenuti prima dello spirare del termine di ragionevole durata di sei anni della procedura.
Sia il magistrato designato che il collegio dell’opposizione hanno così affermato che la Commercial Fasteners s.r.l., ammessa al passivo in via chirografaria, sin dal momento del deposito della relazione del curatore (12 maggio 2015), avesse preso contezza della impossibilità che il proprio credito potesse essere soddisfatto, dovendosi perciò escludere il diritto all’equa riparazione.
4. L’unico motivo del ricorso della Commercial Fasteners s.r.l. denuncia la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001 e richiama a sostegno precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito.
5. Il ricorso è fondato. Alla stregua dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera a), della legge n. 89 del 2001, “[n]on è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile”. Questa Corte ha tuttavia già più volte precisato che, in tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2- quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate (Cass. n. 19555 del 2021; n.21349 del 2017; n. 16282 del 2022; n. 16753 del 2022; n. 11829 del 2018).
6. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, uniformandosi al richiamato principio e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella ca