Italian Court dismisses appeal on property law grounds and remands case for public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's ruling on property rights. The appellants argued that a shared path was created by 'collatio agrorum privatorum' without a written deed, violating statutory requirements for property creation. The Court rejected these arguments as they do not constitute grounds for cassation and remanded the case for a new public hearing to address the legal issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 42 Cost.; Art. 922 c.c.: The Court of Cassation may dismiss an appeal when the alleged violation of law does not meet the strict requirements for cassation, particularly regarding the creation of property rights without statutory formalities, and remand the case for further examination in public session.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20238/2020 R.G. proposto da : SALINARDI GERARDO, SALINARDI ADRIANA, SALINARDI PINA, SALINARDI LUCIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENRICO PETRELLA N. 4, presso lo studio dell’avvocato D' URSO MICHELE (-) rappresentati e difesi dall'avvocato CARELLA VITO (CRLVTI75P06A604D) -ricorrente- contro TECNOLIFE IMMOBILIARE SRL e RUSSOINVEST di GIUSEPPE RUSSO C. SAS, domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato BRANCATI CLAUDIO PASQUALE (BRNCDP53A15G942Y) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 226/2020 depositata il 15/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Adriana, Pina, Luciana e Gerardo Salinardi ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Potenza, ha dichiarato, sulla scorta di consulenza tecnica, che la strada tra i fondi di essi ricorrenti e quelli delle società Tecnolife Immobiliare srl e Russoinvest di Giuseppe Russo e C. sas., in Potenza, Viale Basento, già in essere al momento in cui tutti i fondi appartenevano all’originario unico proprietario (“ESAB”), doveva essere considerata comune ex “collatio agrorum privatorum” e che pertanto i ricorrenti non avevano diritto di apporvi alcuna recinzione; 2.le società Tecnolife Immobiliare srl e Russoinvest di Giuseppe Russo e C. sas. resistono con controricorso; considerato che: 1.com il primo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art.360, primo comma, n3. c.p.c.
“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli art. 42 Cost e 922 c.c.”. Viene dedotto che l’istituto della “collatio agrorum privatorum” non rientra tra i modi di costituzione della proprietà previsti dalla legge ed è contrario alla riserva di legge posta dall’art. 42, secondo comma della Carta; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 922 c.c.”.
Vengono svolte argomentazioni per sostenere che la “collatio agrorum privatorum” è non una forma di comunione incidentale ma una ipotesi di comunione volontaria. Viene chiesto alla Corte di “verificare se l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l’esistenza di una comunione frutto di “collatio agrorum privatorum”, senza che vi sia traccia di un atto scritto di costituzione della predetta comunione, costituisca violazione o falsa applicazione dell’art.1350 c.c.”; 3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”. Sotto questa rubrica i ricorrenti deducono che la Corte di Appello ha errato nel ritenere esistenti i presupposti della “collatio agrorum privatorum” dato era incontestato che la strada era stata costituita non per apporto di più proprietari ma dall’originario proprietario dell’unico fondo successivamente diviso a formare i fondi divenuti di proprietà delle parti; 4.con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento all’art. 360, primo comma, n3. C.p.c. “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”.
Viene dedotto che la Corte di Appello avrebbe errato nel basare la propria decisione sull’accertamento dello stato dei luoghi effettuato dal consulente tecnico essendo la consulenza tecnica non un mezzo di prova ma solo un mezzo di valutazione delle prove;
5. Rileva la Corte che, in relazione ai primi due motivi di ricorso, con i quali vengono poste questioni, sottese al terzo motivo, sulla ammissibilità dell’istituto della “collatio”, la cui decisione assume rilievo nomofilattico, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la relativa trattazione in pubblica udienza; PQM La