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Ordinanza — n. 3783/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on boundary dispute, allowing partial correction of costs allocation for attorney fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3783/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the main appeal and the first incidental appeal regarding the demolition of structures on disputed land. While rejecting the claim that boundary proceedings automatically mandate demolition without proof of the defendant's construction, the court ordered a correction to the lower judgment to explicitly allocate specific costs to the appointed attorney. The decision rests on the procedural distinction between substantive property claims and the administrative necessity of clarifying cost distribution for legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.c.; Art. 950 c.c.: The transfer of property during litigation lacks relevance between parties unless internal, and boundary proceedings do not inherently compel demolition without proof the defendant built the structures; however, courts must correct judgments to clarify cost allocations for appointed attorneys.

Parole chiave

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boundary dispute proceedings demolition of structures proof of construction cost allocation correction appointed attorney fees incidental appeal admissibility reciprocal cost compensation trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.c.
A sostegno della ritenuta infondatezza di tale argomento la Corte di Appello ha affermato che, “come ben motivato dal giudice di primo grado, il trasferimento delle res in corso di causa non ha rilievo fra le parti ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
Art. 950 c.c.
con il primo motivo di ricorso incidentale viene lamentata la violazione dell’art. 950 c.c. La ricorrente incidentale ripropone la tesi disattesa dalla Corte di Appello e per cui “la tutela reale ex art.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 111 c.p
A sostegno della ritenuta infondatezza di tale argomento la Corte di Appello ha affermato che, “come ben motivato dal giudice di primo grado, il trasferimento delle res in corso di causa non ha rilievo fra le parti ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
art. 950 c.c
La Corte di Appello haaltresì ritenuto non condivisibile la tesi della odierna ricorrente per cui la tutela ex art. 950 c.c.
art. 100 c.p
il motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10412/2022 R.G. proposto da : MASMAR SRL, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA ROMA, 10/10, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato VILLA FABRIZIO (VLLFRZ76A05D969V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TOSCANA COSTRUZIONI E RESTAURI SRL, G.E.T. GRUPPO EDILE E TURISTICO S.R.L., BRUNINI GIOVANNA, DEL CARLO PAOLA, -intimati- e contro DEL CARLO ANNA, elettivamente domiciliata in Siena p resso lo studio dell’avvocato DE MARTINO ENRICO (DMRNRC57A21F839R) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2042/2021 depositata il22/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.in causa di accertamento di confini, rilascio di porzioni di terreni occupate accertamento dell’inesistenza di servitù e di risarcimento danni tra Anna Del Carlo, Paola Del Carlo e Giovanna Brunini, eredi dell’originario attore Aldo Tito Del Carlo, proprietarie di terreni in Vicopisano (Pi) e le società Toscana Costruzioni e Restauri srl, G.E.T. Gruppo Edile e Turistico srl e Masmar srl (già Masmar sas di Puccinelli Romano C.), la Corte di Appello di Firenze ha, per quanto ancora rileva, in primo luogo, ritenuto infondato l’argomento sotteso al quarto motivo di appello della Masmar in base al quale la stessa, avendo ceduto il proprio terreno alla società Imital spa nel corso del processo di primo grado e precisamente in data 10 gennaio 2008, avrebbe potuto essere condannata a pagare alle attrici, per l’accertata occupazione illegittima di una data porzione dei loro terreni, solo la quota di indennità proporzionale al tempo di occupazione fino alla data suddetta.

A sostegno della ritenuta infondatezza di tale argomento la Corte di Appello ha affermato che, “come ben motivato dal giudice di primo grado, il trasferimento delle res in corso di causa non ha rilievo fra le parti ai sensi dell’art. 111 c.p.c. [salvo] semmai [il possibile rilievo] nei rapporti interni tra la venditrice Masmar srl e l’acquirente Imital spa”. La Corte di Appello ha, in secondo luogo, respinto il motivo di appello delle originarie attrici avverso il capo della decisione di primo grado di rigetto della domanda di condanna della Marmar srl alla eliminazione delle opere insistenti sulla porzione di terreno risultata oggetto di illegittima occupazione.

La Corte di Appello haaltresì ritenuto non condivisibile la tesi della odierna ricorrente per cui la tutela ex art. 950 c.c. contiene in sé il diritto alla restituzione di un bene sgombro da manufatti, essendo indispensabile la prova -non fornita dalla ricorrente- del fatto che le opere fossero state realizzate non da terzi ma proprio dalla Marmar. La Corte di Appello ha infine compensato per un terzo le spese tra le attrici e la Marmar srl “per reciproca soccombenza”, senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore delle Del Carlo;

2. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello ricorrono la Marmar srl e, in via incidentale, Paola Del Carlo;

3. ciascuna delle parti ha depositato memoria; considerato che:

1. il motivo di ricorso principale è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Deduce la società ricorrente di proporre ricorso “a fini meramente cautelativi per vedere chiarito un profilo - che la sentenza di secondo grado affronta peraltro solo incidentalmente …- relativo all’operare dell’art. 111 c.p.c. nel caso di specie” potendo “prestarsi a strumentalizzazioni interpretative” il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui si legge che “il trasferimento delle res in corso di causa non ha rilievo fra le parti ai sensi dell’art. 111 c.p.c. [salvo] semmai [il possibile rilievo] nei rapporti interni tra la venditrice Masmar srl e l’acquirente Imital spa”.

Secondo la ricorrente detto passaggio potrebbe essere erroneamente inteso nel senso per cui essa ricorrente dovrebbe “eventualmente anticipare somme che poi dovrebbe recuperare da coloro che effettivamente sono tenuti ad adempiere” ossia la Imital spa. A conclusione del motivo la ricorrente chiede alla Corte di valutare se sia “necessario e non superfluo” cassare il citato passaggio motivazionale della sentenza impugnata. L'interessead agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art.100 cod. proc. civ., deve essere prospettato dalla parte in termini assertivi come interesse (personale) attuale e concreto ad un determinato risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

Il processo non può essere utilizzato - come tenta di fare la ricorrente- in previsione della soluzione di questioni meramenteipotetiche;

3. con il primo motivo di ricorso incidentale viene lamentata la violazione dell’art. 950 c.c. La ricorrente incidentale ripropone la tesi disattesa dalla Corte di Appello e per cui “la tutela reale ex art. 950 c.c. contiene in sé il diritto alla restituzione di un bene sgombro da manufatti”;

4. il motivo è infondato. 4.1. L'azione di regolamento di confini può, quale "vindicatio incertae partis", contenere, esplicitamente o implicitamente, la richiesta di restituzione della porzione di terreno che, in conseguenza dell'accertamento e della determinazione del confine tra i fondi, risulti indebitamente inclusa nel fondo del convenuto (tra molte Cass. n.6148 del 2016; Cass. 12573/2000). La richiesta di restituzione può sempre, anche cioè in sede di precisazione delle conclusioni, essere formulata dall’attore che abbia inizialmente chiesto l’accertamento dei confini dato che la richiesta di restituzione di una porzione di terreno a confine (risultata illegittimamente nel possesso della parte convenuta) si pone come mero corollario dell'invocato accertamento e non concreta domanda nuove (v.

Cass. n.4288 del 2011; Cass.22095/2020), senza che, perciò, il giudice, accogliendola, incorra nel vizio di ultrapetizione. A quanto precede, tuttavia, non consegue, come vorrebbe la ricorrente, che l'azione di regolamento di confini possa portare, oltre che all’ accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata, anche ad imporre la demolizione di opere al convenuto quando sia in discussione e non sia dimostrato che il convenuto stesso abbia realizzato le opere insistenti su fondo. Da questo punto di vista la censura mossa alla decisione, fondata sul difetto di dimostrazione, della Corte di Appello di Firenze è infondata;

5. con il secondo motivo di ricorso incidentale viene chiesto che, “in accoglimento del ricorso incidentale la sentenza impugnata venga modificata in punto di spese avendo la Corte di Appello operato una compensazione parziale delle spese stante il rigetto dell’appello incidentale” della odierna ricorrente. Viene poi chiesto che la sentenza impugnata sia riformata per la parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario “nella comparsa conclusionale depositata, nell’interesse di Anna Del Carlo, il 12 marzo 2021”;

6. il motivo è, quanto alla prima richiesta, inammissibile. Esso, infatti, non veicola una censura autonoma avverso la sentenza impugnata. Si riduce a prospettare sotto forma di richiesta una conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

7. Va invece accolta la richiesta di correzione della sentenza impugnata nel senso che nel dispositivo della sentenza medesima laddove è scritto che la Marmar srl è condannata a rimborsare “ad Anna Del Carlo, Paola del Carlo e Giovanni Brunini i due terzi delle spese processuali del presente grado … liquidando l’intero … in complessivi € 13.508,00 di cui €1.138,50 per esborsi ed €12.369,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfetario di spese generali, nonché oltre Cap e Iva secondo legge”, deve essere aggiunto la frase “con distrazione delle spese, per la quota di spettanza di Anna Del Carlo, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”;

8. in conclusione va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso principale, va dichiarato infondato il primo motivo di ricorso incidentale, va dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale, deve disporsi la correzione della sentenza impugnata come precisato al punto superiore punto 7.;

9. le spese del presente giudizio devono essere compensate per reciproca soccombenza; PQM dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara infondato il primo motivo di ricorso incidentale; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale; dispone la correzione della sentenza impugnata come indicato nel punto 7. della motivazione; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di