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Ordinanza — n. 3779/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court reverses appeal ruling on burden of proof for tree branch servitude extension facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3779/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court accepted the appellant's claim that the lower court incorrectly assigned the burden of proof regarding the original extent of tree branches. The appellant argued that since the defendants requested trimming, they must prove the branches exceeded the servitude limits, rather than the appellant proving the original state. The court found this allocation contrary to Article 2697 of the Civil Code and ordered the case to be remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; The burden of proof must be allocated based on the opposing legal situations, requiring the party asserting a right to prove its foundation and the party raising an exception to prove the facts supporting that exception.

Parole chiave

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burden of proof allocation servitude of branch projection Civil Code Article 2697 remand for retrial tree branch trimming dispute abbattimento di alberi diritto di tagliare i rami sporgenti legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
La regola di riparto dell’onere della prova concretamente dettata dalla Corte di Appello non tiene conto del contenuto delle situazioni giuridiche contrapposte e quindi contrasta con l’art. 2697 c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.
Art. 896, n. 1 c.c.
La Corte di Appello ha dato conto del fatto che gli odierni intimati hanno domandato, ai sensi dell’art. 896, primo comma, c.c., la condanna della ricorrente al taglio di rami che si protendono sul loro fondo.
Art. 1062 c.c.
dagli odierni intimati contro l’eccezione riconvenzionale ex art. 1062 c.c. della ricorrente.
Art. 62, 115, 116, 191, 194 c.p.c.
Art. 82, 83, 84 c.p.c.
R.D. n. 1578/1933
L.N. 247/2012
articolo 2697 c.c
La ricorrente ritiene in contrasto con il suddetto articolo 2697 c.c.
art. 2697 c.c
La regola di riparto dell’onere della prova concretamente dettata dalla Corte di Appello non tiene conto del contenuto delle situazioni giuridiche contrapposte e quindi contrasta con l’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 999 del 10/01/2024
Cass. n. 21359 del 06/10/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15821/2019 R.G. proposto da : CICCHIELLO LICIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARBIA, 52, presso lo studio dell’avvocato CICCHIELLO LICIA (CCCLCI49C69H307N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSOLAZIO MARIA, MAGLIO ANTONIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 350/2019 depositata il14/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Licia Cicchiello ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, per quanto ancora interessa, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna di essa ricorrente a tagliare i rami di alcuni alberi, che si protendevano sulla proprietà confinante degli odierni intimati o originari attori, Antonio Maglio e Maria Consolazio, oltre i limiti della “servitù di protendimento” sorta, ai sensi dell’art.1062 c.c., oltre venti anni prima dell’inizio della causa;

2. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. La ricorrente ritiene in contrasto con il suddetto articolo 2697 c.c. l’affermazione della Corte di Appello per cui, a fronte della contestazione degli odierni intimati sulla “estensione della servitù di protendimento”, era onere di essa ricorrente dare prova della “situazione di fatto esistente al momento della costituzione della servitù e dunque dalla lunghezza entro la quale i rami degli alberi impiantati nella sua porzione di terreno si protendevano originariamente sulla restante parte del fondo … giacché non può revocarsi in dubbio che al momento della proposizione della domanda introduttiva, avvenuta ad oltre venti anni dall’acquisto compiuto dalla Cicchiello i rami si sono sviluppati fino a determinare un ampiamento dello ius in re aliena e di riflesso una compressione dell’altrui proprietà in misura maggiore a quella consentita dall’art.1062 c.c.”;

2. il motivo è fondato. 2.1. La regola di riparto dell’onere della prova concretamente dettata dalla Corte di Appello non tiene conto del contenuto delle situazioni giuridiche contrapposte e quindi contrasta con l’art. 2697 c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”) e porta ad una conclusione assurda. 2.2. La Corte di Appello ha dato conto del fatto che gli odierni intimati hanno domandato, ai sensi dell’art. 896, primo comma, c.c., la condanna della ricorrente al taglio di rami che si protendono sul loro fondo.

Ha dato conto del fatto che la ricorrente ha riconvenzionalmente eccepito di avere una “servitù di protendimento dei rami” sorta, ai sensi dell’art.1062 c.c. per destinazione dell’originario proprietario dei fondi poi divenuti di proprietà delle parti. Ha dato conto del fatto che gli odierni intimati hanno contestato non l’esistenza ma “l’estensione della servitù”. Alla contestazione è sottesa l’affermazione per cui la servitù, dato lo sviluppo nel tempo dei rami, è stata aggravata in contrasto con l’art. 1067 c.c. Il thema probandum era dunque l’aggravamento della servitù.

La Corte di Appello ha infine affermato che, a fronte della suddetta contestazione, la ricorrente avrebbe dovuto provare “la lunghezza entro la quale i rami degli alberi impiantati nella sua porzione di terreno si protendevano originariamente sulla restante parte”. La maggiore lunghezza dei rami al tempo della domanda rispetto alla lunghezza dei rami al tempo del sorgere della servitù è il fatto costitutivo dell’eccezione opposta ex art. 1067 c.c. dagli odierni intimati contro l’eccezione riconvenzionale ex art. 1062 c.c. della ricorrente.

Come tale, ai sensi del già richiamato articolo 2697 c.c., avrebbe dovuto essere provato dagli intimati. La Corte di Appello ha invece onerato la ricorrente della prova dell’inesistenza di quel fatto. La conclusione a cui la Corte di Appello è giunta a causa della commessa inversione dell’onere della prova e del relativo non adempimento da parte della ricorrente è che la ricorrente -pur essendo pacificamente titolare di una “servitù di protendimento” dei rami oltre il confine di proprietà degli intimati- dovrebbe tagliare gli alberi fino al confine in accoglimento della originaria domanda ex art. 896 c.c., come se la servitù non esistesse;

3. con il secondo motivo di ricorso vengono denunciate “violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 coma primo, n. 3 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 62,115,116, 191, 194 c.p.c.”. Deduce la ricorrente che la consulenza tecnica d’ufficio, in esito alla quale era stato accertato lo stato dei luoghi e il protendersi dei rami oltre la linea di confine, sarebbe stata disposta dal giudice di primo grado con l’impropria funzione di supplire al difetto delle allegazioni e delle prove a fondamento della domanda degli originari attori;

4. il motivo resta assorbito. In ragione dell’accoglimento del primo motivo non vi è interesse per il ricorrente al relativo esame;

5. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione degli artt. 82, 83, 84 c.p.c., 1 r.d. n.1578/1933, 2 l.n.247/2012” per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile l’eccezione formulata da essa ricorrente, davanti alla medesima Corte all’udienza del 5 luglio 2018, di nullità degli atti e della sentenza di primo grado come conseguenza della cancellazione del difensore della controparte dall’albo professionale. La Corte di Appello ha motivato la dichiarazione di inammissibilità sul rilievo per cui la cancellazione del difensore della parte dall’albo è fatto di interesse solo della parte. Ha aggiunto che in ogni caso l’eccezione avrebbe dovuto essere formulata con i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado;

6. il motivo è infondato. La Corte di Appello si è attenuta al principio secondo cui lacancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente ed integra una causa diinterruzione del processo con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo invece essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte (Cass. n.999 del 10/01/2024; Cass.n.21359 del 06/10/2020);

7. in conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo resta assorbito, il terzo deve essere rigettato. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

8. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, dichiara infondato il terzo, cassa la sentenza impugnata