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Ordinanza — n. 3715/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal by declaring case extinguished due to voluntary withdrawal with settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3715/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the Chamber of Commerce's formal withdrawal of the case. The Chamber voluntarily requested the termination of proceedings and agreed to a friendly settlement including the compensation of litigation costs. Consequently, the Court issued an order to close the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The voluntary withdrawal of an appeal by one party, accompanied by an agreement on the settlement of costs, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for additional contribution payments.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal friendly settlement agreement extinction of proceedings litigation cost compensation Cassazione ordinanza amicable composition contributo unificato compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 co.2 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia depositato da lla ricorrent e è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod.
Art. 390 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia depositato da lla ricorrent e è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod.
Art. 391 c.p.c.
l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod.
Art. 391 co.1 c.p.c.
l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod.
Art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 22-5-2020 n. 9474
Cass. Sez. 512-10-2018 n. 25485
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso n. 30047/2018R.G. proposto da: CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, c.f. 80000230609 , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Saverio Marini e dall’avv. Ulisse Corea , elettivamente domiciliata in Romapresso di loro nel loro studio in via di Villa Sacchetti n. 9 ricorrente contro SALVATORE GIANCARLO, c.f. SLVGCR59T10C034K, rappresentat o e difesodall’avv. Romano Vaccarella, elettivamente domiciliato in Roma presso di lui nel suo studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 269 controricorrente avverso la sentenza n. 1569 /2018 della Corte d’Appello di Roma , depositata il 9-3-2018 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 23-1-2024dal consigliere relatore dott.

Linalisa Cavallino OGGETTO: contratto di prestazione d’opera professionale RG.30047/2018 P.U.23-1-2024 sentito il Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano , il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzionedel giudizio RILEVATO CHE: 1.La Camera di commercio di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1569/2018 che, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dalla Camera di commercio contro il decreto che le aveva ingiunto di pagare Euro 2.601,53 all’avvocato Giancarlo Salvatore.

Ha resistito con controricorso Giancarlo Salvatore. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e all’esito dell’adunanza camerale con ordinanza interlocutoria n. 28548/2021è stata rimessa la decisione alla pubblica udienza, al la luce dell’istanza di entrambe le parti. In data 8 - 11 - 2023 la Camera di Commercio ricorrente ha depositato atto di rinuncia regolarmente notificato a mezzo pe c al controricorrentecon consegna del messaggio lo stesso 8-11 - 2023 , nel quale ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio anchecon la compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia depositato da lla ricorrent e è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ. Poiché nell’atto di rinuncia ritualmente notificato alla controparte si dà espressamente atto che le parti sono addivenute a componimento bonario del contenzioso con compensazione delle spese di lite, si giustifica la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (cfr.

Cass. Sez. 1 22- 5-2020 n. 9474 Rv. 657640-01). 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 512-10-2018 n. 2 5485 , Rv. 6 50803 - 01) .

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile