Cassation dismisses appeal on administrative fraud; procedural defect in notification lacks prejudice; costs split 1/3 to 2/3.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals against a lower court ruling on administrative fraud involving fraudulent EU subsidy claims. The appellant argued that the administrative authority should have been notified instead of the State Attorney's Office, claiming this procedural error warranted a new trial. The court rejected this, finding the notification defect caused no prejudice since the administration did not actively defend itself, and the substantive arguments on fraud and liability were insufficiently contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 comma 1 R.D. 30.10.1933 n. 1611; Art. 360 c.p.c.: A procedural defect in notifying administrative proceedings to the State Attorney's Office instead of the administration lacks prejudice if the administration did not actively defend itself, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19205/2021 R.G. proposto da : PASCOLINI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUODO FRANCESCO 49, presso lo studio dell’avvocato TANZI GAETANO (TNZGTN62H06H917W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 30/2021 depositata il05/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali emise nei confronti di Pascolini Giancarlo un’ordinanza ingiunzione per il pagamento della somma di € 735.413,08, a titolo di concorso, ex art.5 della Legge n.689 del 1981, nella violazione amministrativa commessa da Tessarin Savino, che aveva fraudolentemente percepito indebiti contributi comunitari erogati dall’AGEA. La vicenda traeva origine da una complessa indagine nei confronti di più società che emettevano ed utilizzavano fatture per operazioni inesistenti, al fine di accedere ai contributi comunitari; dagli accertamenti svolti e dalle intercettazioni era emerso l’interessamento del Pascolini, dipendente dell’Agenzia delle Entrate per garantire il buon esito delle pratiche relative all’Azienda Agricola Tessarin; inoltre, nell’abitazione del Pascolini erano stati rinvenuti ordini di pagamento emessi dall’AGEA in favore dell’Azienda Agricola Tessarin.
L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione venne respinta dal Tribunale e la sentenza venne confermata dalla Corte d’appello di Roma. La Corte d’appello rigettò la richiesta di sospensione del giudizio fino all’esito del procedimento penale, sulla base dell’art.3, comma 1 della Legge n. 898 del 1986, che non prevede alcun vincolo di pregiudizialità logica o necessaria rispettoal procedimento penale . Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne insussistente la violazione dell’art. 4 L. 898/86 e dell’art.14 L.689/81 in quanto, ai fini della decorrenza del termine semestrale doveva tenersi conto non della data dell’accertamento del fatto nella sua materialità ma dall’esito della valutazione degli accertamenti da parte dell’Autorità amministrativa competente a emettere la sanzione, che avevano richiesto, invece, un congruo periodo di tempo, in considerazione della loro complessità.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte di merito ritenne necessaria la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, ponendo una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso la violazione; mentre, nel caso di specie, il Pascolini non aveva fornito elementi a discarico nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma; al contrario, dagli accertamenti svolti era emerso che costui aveva reiteratamente accelerato le pratiche riguardanti l’Azienda Agricola Tessarini, a nulla rilevando la circostanza che non avesse cagionato un danno erariale.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Pascolini Giancarlo sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale il Ministero delle Politiche Agricole sulla base di un unico motivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.295 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 4 c.p.c., oltre all’omessa ed apparente motivazione in ordine alla mancata sospensione del giudizio d’appello in attesa della definizione del procedimento penale, attesa la stretta connessione tra l’illecito amministrativo e il reato.
Secondo il ricorrente, la sanzione amministrativa deriverebbe dall’imputazione di corruzione, in quanto al Pascolini era stato contestato, ai sensi dell’art.5 della Legge n.689 del 1981, il concorso in corruzione e, in relazione a tale reato, la condanna del predetto era stata annullata con rinvio da parte della Corte di Cassazione. Il motivo è infondato. L’art.2, comma 1 della L. 898/86 prevede che: “Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
L’art.3 della L. 898/86 dispone che “indipendentemente dalla sanzione penale” e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito. L’art.5 della L. 689/81 stabilisce che quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nell'illecito amministrativo, a norma dell'art. 5 l. 24 novembre 1981 n. 689, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile della violazione, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato egualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (Cassazione civile sez. I, 13/07/2006, n.15929).
Nel caso di specie, la Corte d’appello, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, ha ravvisato una condotta del Pascolini agevolatrice nell’indebito conseguimento dei contributi da parte di Tessarin Silvio, sicché non è era ravvisabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio penale a carico di Pascolini Giancarlo per il reato di corruzione ed il giudizio amministrativo per concorso nell’indebita percezione di contributi in favore dell’azienda agricola Tessarin. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.4 L.898/86 e dell’art.14 L.689/81, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all’omessa valutazione di un punto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte d’appello dichiarato l’estinzione del giudizio per tardività della contestazione, che sarebbe avvenuta oltre sei mesi dall’accertamento dei fatti.
Tale termine decorrerebbe dalla perquisizione domiciliare, avvenuta il 7.7.2004 o, al più tardi dal 12.7.2004, data in cui il Nucleo Regionale P.T. Veneto aveva sollecitato allaProcura della Repubblica a richiedere la misura custodiale; nel caso di specie, invece, la notifica del verbale di contestazione sarebbe stato tardivamente notificato il 27.9.2005. Il motivo è infondato. Deve essere ribadito l’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini, tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile, completa, conoscenza,individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981 (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210). In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie.
In definitiva, l’accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'articolo 13, l’esistenza di tutti gli elementi della infrazione, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie (Cassazione civile sez. II, 20/06/2018, n.16286). La Corte d’appello ha correttamente ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine semestrale non doveva tenersi conto della data dell’accertamento, né della perquisizione domiciliare, né del sollecito da parte della Guardia di Finanza alla Procura per l’adozione della misura cautelare; poiché si trattava di accertamenti complessi per il numero dei soggetti indagati e l’entità dei contributi illegittimamente percepiti da Tessarin, la Corte ha ritenuto congruo il termine impiegato dall’autorità amministrativa competente ad emettere la sanzione.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.898/86, dell’art.5 L.689/81 , artt.2697 c.c., 2727 c.c., artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c,, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. oltre all’omessa e apparente motivazione su un punto decisivo del giudizio costituito dalla sentenza di assoluzione emessa nei confronti del ricorrente dal reato di corruzione, che farebbe stato nel giudizio amministrativo. Il giudicato penale avrebbe escluso che il Pascolini accelerasse le pratiche di liquidazione dei contributi comunitari sicché , una volta ritenute inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato, nessun’altra prova sussisterebbe a carico del ricorrente, essendo fumoso il contenuto delle intercettazioni.
Gli ordini di pagamento rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare sarebbero copie fotostatiche di atti amministrativi firmati e compiuti da soggetti nei cui confronti il Pascolini aveva avviato le pratiche istruttorie per l’ottenimento dei contributi. Detta documentazione sarebbe, peraltro , andata smarrita, impedendo al ricorrente una puntuale difesa in ordine alle contestazioni elevate nei suoi confronti. La sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente perché priva di elementi specifici e puntuali in ordine al concorso del Pascolini nell’agevolazione della ditta Tessarin nella percezione dei contributi, avendo la Corte d’appello omesso di indicare una sola pratica dalla quale evincere il concorso nell’indebito percezione dei contributi.
Il motivo è infondato. L’art.3 della L. 898/86 dispone che “indipendentemente dalla sanzione penale” e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2, il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito. In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa ( Cass.
Civ. , Sez. II, 26.9.2019, n.24081). La Corte di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha accertato che le dichiarazioni accusatorie del coimputato Lucentini in ordine al reato di corruzione, da cui il Pascolini era stato assolto in seguito alla dichiarazione di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, costituivano uno degli elementi probatori della condotta illecita del ricorrente in ordine all’agevolato per la percezione dei contributi da parte dell’Azienda Agricola Tessarin. Dagli accertamenti di Polizia Tributaria e dalle intercettazioni telefoniche era, infatti, emerso il continuo interessamento del ricorrente per accelerare e garantire il buon esito delle pratiche, né il Pascolini avrebbe fornito elementi a discarico.
Il motivo di ricorso, lungi dal censurare la violazione o la falsa interpretazione di legge, si limita a contestare in modo generico la valutazione delle risultanze istruttorie. Infondata è, altresì, la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.
Quanto alla dedotta violazione dell'art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).
Deve essere esaminato il ricorso incidentale. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.11 comma 1 RG 30.10.1933, n.1611 e dell’art.144 c.p.c., con riferimento all’art.91 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.,perché il Pascolini avrebbe citato il Ministero delle Politiche Agricole e non l’Avvocatura dello Stato; l’erroneità della notifica avrebbe avuto rilievo con riferimento all’omessa condanna dell’appellante alle spese di lite. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
L'atto di appello è stato erroneamente notificato all’amministrazione dello Stato e non all'Avvocatura dello Stato, come prescrive il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, il quale stabilisce che "tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.
Va, però, rilevato che, nonostante l’erroneità della notifica, nessun pregiudizio è derivato al Ministero che, in grado d’appello, non aveva svolto attività difensiva. Considerata la parziale soccombenza delle parti, le spese di lite, che si liquidano in dispositivo, vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3 a carico del Ministero e dei 2/3 a carico di Pascolini Giancarlo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità ponendole per 1/3 a carico del Ministero e 2/3 a carico di Pascolini Giancarlo e, per l’effetto condanna il ricorrente alle spese di lite nei confronti del controricorrente nella misura, così ridotta, di € 10.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,