Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. Although the appellant submitted a request for a delayed ruling, the court deemed this inadmissible and noted no formal withdrawal by all parties. Consequently, the appeal was treated as withdrawn, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of termination, and any subsequent request for a delayed ruling is inadmissible.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 18711/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: CUPAIOLO ANGIOLINO + 1, difesicome in atti; contro BELLANO GIOVANNI, difesocome in atti ( controricorrente ) ; COMUNE DI FURCI, difeso come in atti (controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Ritenuto che la “istanza di differimento decisorio”fatta pervenire in pendenza del termine perentorio per la presentazione dell’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. deve essere considerata inammissibile.
Né del resto risulta essere stata documentata nelle more la prospettata rinuncia al ricorso con adesione di tutte le parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione, quanto alla parte controricorrente Bellano Giovanni, in favore del difensore antistatario. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costitui