Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 3664/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with procedural deadlines and lack of formal request for decision.

Numero d'incarto Decreto — n. 3664/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished due to the expiration of the forty-day period following the notification of the proposal for judgment definition. The appellant's lawyer submitted a copy of the contested decision without explicitly requesting a ruling and failed to provide a new special power of attorney, while the submission occurred after the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the party fails to request a decision within the prescribed term or submits the required documents outside the deadline, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction procedural deadline expiration special power of attorney request for decision litigation costs allocation rinuncia al dibattimento orale rinuncia al reddito rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
661874); Ritenuto, pertanto,che, in mancanza di istanza di decisione ‒ a norma dell ’ art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 369, comma 1, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
369 c.p.c., con la conseguenza che l’ipotesidi improcedibilità del ricorso ravvisatanella proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021
Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 16565/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: CURCIO MARIA ANTONIETTA PASQUALINA, difesacome in atti; contro IORFIDA MARIA ROSARIA, difesacome in atti ( controricorrente ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Considerato che la nota fatta pervenire dal difensore di parte ricorrente in data 31.01.2024, con cui è stata depositatacopia della sentenza impugnata munita di relazione di notificazione, deve essere considerata tamquam non esset, sia perché con la suddetta notanon è stata chiesta la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., e comunqueil difensore che l’ha presentata non è munito dinuova procura speciale, sia perché, in ogni caso, il deposito della copia notificata del provvedimento è stato eseguito oltre il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c., con la conseguenza che l’ipotesidi improcedibilità del ricorso ravvisatanella proposta ex art. 380-bis c.p.c. rimane impregiudicat a (cfr.

Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874); Ritenuto, pertanto,che, in mancanza di istanza di decisione ‒ a norma dell ’ art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituit