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Ordinanza — n. 3610/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to late notification of the appealed judgment causing statutory time bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3610/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the notification of the appealed judgment occurred after the statutory deadline for filing. The appellants argued the judgment was not properly notified, but records showed it was served personally at their residence in Modica on June 24, 2019. Consequently, the November 14, 2019 filing exceeded the brief period for cassation, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellants to pay the respondent's costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 292 c.p.c.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the notification of the judgment occurs after the expiration of the brief period for filing, as the service date determines the start of the limitation period regardless of the address indicated in the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification time bar brief period for filing personal service of judgment statutory limitation period azione di contestazione restituzione di fondo proposta con riserva di revoca

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 292 co. 4 c.p.c.
1391/2019 del 1 3 /6/2019 ) non è stata notificata , dall’accesso al fascicolo, in particolare dalla relazione di notifica dell’ufficiale giudizia- rio,risulta che tale sentenza è stata notificata il 24/6/2019 ai ricorrenti personalmente ex art. 292 co. 4 c.p.c., presso la loro residenza a Mo- dica.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
art. 2932 c.c
Il convenuto proponeva ricon- venzionale ex art. 2932 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n.34602/2019 proposto da: Cappello Giuseppe, Cavallo Lina, difesidall'avvocato Luca Ripoli ; -ricorrenti- contro Stracquadanio Carmela, Stracquadanio Grazia, difese da ll’ avvo- cato Carmelo Ruta,domiciliate a Roma presso lo studio dell’avvocato Pietro Roccasalva; -controricorrenti- Stracquadanio Michele; -intimato- avversola sentenza della Corte di appello di Catania n. 1391/2019 del 13/06/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Nel 2005 i promittenti venditori coniugi Giuseppe Cappello e Lina Cavallo convenivanodinanzi al Tribunale di Catania il promissario ac- quirente Michele Stracquadanio in risoluzione per inadempimento del 2di 3 – 34602/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 23 ) – Caponi Est. preliminare di compravendita immobiliare del 1987, con condanna al rilascio del bene e al pagamento di € 50.000 come corrispettivo del godimento e di circa € 5.164 di penale.

Il convenuto proponeva ricon- venzionale ex art. 2932 c.c. In primo grado venivano accolte le do- mande di risoluzione e di pagamento della penale, disattese le altre domande. Su appello principale degli attori per il pagamento del corri- spettivo e incidentale del convenuto per l’azione ex art. 2932 c.c., ve- niva accolta la domanda di esecuzione specifica del preliminare e su- bordinata l’efficacia del trasferimento di proprietà al pagamento del prezzo residuo di circa € 24.373 entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato. Nella contumacia dei promittenti venditori, è stata poi ac- colta la revocazione proposta dal promissario acquirente per quantifi- cazione erronea del prezzo residuo, in luogo della quantificazione cor- retta di circa € 6.197.

Ricorrono in cassazione gli attori con un motivo. Resiste il convenuto con controricorso e memoria. Ragioni della decisione L’unico motivo denuncia il vizio della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione in quanto è stata eseguitanon già presso il do- micilio eletto risultante dagli atti, bensì presso l’avvocato non domici- liatario. Infatti, è irrilevante che nell'atto introduttivo dell’appello con- clusosi con la sentenza poi revocata fosse indicata, oltre alla p.e.c. del domiciliatario, anche quella del codifensore, per la prevalenza della ele- zione di domicilio su altre indicazioni concorrenti di indirizzo al fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria.

In via pregiudiziale è da pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica , sollevata dalla parte controricorrente. Essa è fondata. 3di 3 – 34602/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 23 ) – Caponi Est. Mentre la parte ricorrente dichiara (p.

1) che la sentenza impugnata (n. 1391/2019 del 1 3 /6/2019 ) non è stata notificata , dall’accesso al fascicolo, in particolare dalla relazione di notifica dell’ufficiale giudizia- rio,risulta che tale sentenza è stata notificata il 24/6/2019 ai ricorrenti personalmente ex art. 292 co. 4 c.p.c., presso la loro residenza a Mo- dica. Ne segue che il ricorso per cassazione, notificato il 14/11/2019, è da dichiarare inammissibileper decadenza dal termine breve di impugna- zione.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €6.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previst