Cassation court quashes Central Commission decision due to lack of necessary public prosecutor and Ministry of Health participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court quashed the Central Commission's decision to cancel the applicant's dental license because the necessary parties, the Public Prosecutor and the Ministry of Health, were not properly integrated into the proceedings. The applicant argued for his right to practice dentistry, while the opposing parties contended that the administrative body had the authority to act without them. The court ruled that these entities are mandatory litigants under specific regulations, and their absence violates the principle of adversarial proceedings, necessitating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 D.P.R. 221/1950; Art. 68 D.P.R. 221/1950: The Public Prosecutor and the Ministry of Health are necessary co-litigants in proceedings before the Central Commission for Sanitary Practitioners; their omission renders the administrative act voidable for lack of adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25298/2019 R.G. proposto da : GATTUSO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MANCUSO (MNCNCL68C05H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GULLO (GLLGPP59B10Z700R) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO, in persona del Presidente dott. Roberto Carlo Rossi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE (SMDSRG39P10H501A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO ANTONIO MARIA PENNASILICO (PNNNCN46B24L245W) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELLA SALUTE e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, -intimati- avverso la DECISIONE della COMM ISSIONE CENTR ALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE n. 106/2018 depositata i l 16.5.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con provvedimento dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano del 15.9.2015, indicato come esecutivo della decisione n.53 del 6.10.2014 della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (organo di giurisdizione speciale in materia disciplinare e di iscrizione all'albo professionale degli odontoiatri), che aveva respinto la sua impugnazione di rigetto della sua domanda del 25.1.1995 di iscrizione all'albo degli odontoiatri di Milano (iscrizione poi comunque eseguita con riserva a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensiva del Gattuso con ordinanza del TAR del 24.5.1995, in seguito travolta dalla sentenza n. 8307 del 27.12.2001 di difetto di giurisdizione del TAR medesimo) e di accertamento del suo diritto ad essere iscritto a quell'albo e ad esercitare la professione di odontoiatra, veniva disposta, con effetto dal giorno successivo al ricevimento del provvedimento, la cancellazione di Gattuso Massimo dall'albo degli odontoiatri.
Il provvedimento di cancellazione aveva richiamato in motivazione la decisione summenzionata di rigetto della domanda di iscrizione all'albo degli odontoiatri del Gattuso, che era stata respinta in quanto lo stesso, laureato in medicina e chirurgia, era stato immatricolato presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno accademico 1985/1986, e non aveva quindi potuto optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri istituito con la L. 24.7.1985 n.409 (dopo l'istituzione del corso di laurea in odontoiatria da parte del D.P.R. 28.2.1980 n.135) sulla base delle disposizioni della L.31.10.1988 n. 471 (che abilitavano i soli medici chirurghi immatricolati tra il 1980/1981 ed il 1984/1985 che svolgevano attività di odontoiatria ad iscriversi al neoistituito albo degli odontoiatri).
Tale provvedimento veniva comunicato il 23.9.2015, non direttamente a Gattuso Massimo, ma al suo legale domiciliatario del giudizio svoltosi davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (d'ora in poi per brevità CCEPS), conclusosi con la decisione n. 53/2014, che successivamente nel 2018 sarebbe stata cassata con rinvio alla medesima Commissione in diversa composizione dalla Corte di Cassazione, in quanto la sentenza n. 215 del 7.10.2016 della Corte Costituzionale aveva ritenuto che la composizione con personale di nomina amministrativa di quella Commissione, normativamente prevista (art. 17 del D.
Lgs. C.p.S. 13.9.1946 n.233), non ne garantisse l'imparzialità e l'indipendenza, indispensabili per l'esercizio di una funzione giurisdizionale. Gattuso Massimo impugnava tempestivamente il provvedimento di cancellazione dall'albo degli odontoiatri davanti alla CCEPS, in contraddittorio col solo Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano (giudizio n. 5/201/221), chiedendone la sospensione in via cautelare e l'annullamento anche per la sua mancata convocazione in sede amministrativa prima della disposta cancellazione, facendo poi presente che aveva proposto ricorso alla Suprema Corte avverso la decisione n. 53/2014 della CCEPS posta a base della cancellazione, e che appariva probabile la cassazione con rinvio di quella decisione, avente carattere pregiudiziale, da parte della Suprema Corte (poi in effetti intervenuta), chiesta nel giudizio di legittimità anche dall'Ordine professionale, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n.215/2016.
Con la decisione n. 106 del 15.11.2018/16.5.2019, comunicata a mezzo pec il 22.5.2019, la CCEPS rigettava la richiesta del Gattuso di annullamento del provvedimento di cancellazione, dichiarando irripetibili le spese sostenute dal Gattuso. Avverso tale decisione ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 22.7.2019 all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, al Ministero della Salute ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Gattuso Massimo, ed ha resistito l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano con controricorso notificato il 25.9.2019.
Le parti non hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. La causa è stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 30.1.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione dell'art. 11 del D. Lgs. CpS del 13.9.1946 n. 233, per la sua mancata audizione nella fase amministrativa prima dell'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo degli odontoiatri. Si duole il ricorrente che benché egli avesse lamentato tale violazione già nell'impugnazione davanti alla CCEPS, quest'ultima abbia ritenuto infondata la doglianza con la motivazione che il Gattuso sarebbe stato già più volte sentito nel corso del lunghissimo procedimento.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta cumulativamente, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) e n.
4) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 110 (112 ?) e 132 c.p.c. e dell'art. 66 del D.P.R. 5.4.1950 n. 221, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la fissazione di un termine di appena un giorno per la produzione degli effetti della cancellazione, la mancata indicazione del termine e dell'autorità avanti alla quale impugnare il provvedimento, la violazione dell'art. 53 del D. Lgs. n.221/1950 che prevede l'effetto sospensivo del provvedimento di cancellazione dall'albo del ricorso alla CCEPS salvo il caso eccezionale di difetto di uno dei titoli o requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, ed il vizio d'incompetenza assoluta, la violazione dell'art. 3 ultimo comma della L. 7.8.1990 n.241, l'omesso esame delle difese ed eccezioni svolte dal ricorrente, la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e la motivazione apparente. Col terzo motivo il ricorrente lamenta cumulativamente, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., la violazione dell'art. 111 c.p.c. (rectius Cost.), l'illegittimità del provvedimento di cancellazione per eccesso e/o sviamento di potere e la caducazione dello stesso per effetto dell'annullamento della decisione n. 53/2014 della CCEPS, che ne costituiva il presupposto. Col quarto motivo il ricorrente prospetta l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24 e 102 della Costituzione del D.Lgs. CpS del 13.9.1946 n. 233, del D.P.R. 5.4.1950 n. 221 e della L. 24.7.1985 n. 409. Ritiene la Corte, in via preliminare, di dovere rilevare d'ufficio il difetto d'integrità del contraddittorio del giudizio svoltosi davanti alla CCEPS, sfociato nella decisione n. 106 del 15.11.2018/16.5.2019, al quale non hanno partecipato ben due litisconsorti necessari, ossia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ed il Ministero della Salute, con conseguente nullità della decisione impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354 comma 1° c.p.c.
Premesso che si tratta di questione di mero diritto processuale che non richiede la preventiva interlocuzione delle parti ex art. 101 comma 2° c.p.c. (vedi in tal senso Cass. sez. un. 15.12.2013 n.25208), va detto che il difetto d'integrità del contraddittorio può essere rilevato d'ufficio anche dal giudice di legittimità, incontrando il solo limite della formazione del giudicato interno (vedi in tal senso Cass. 30.8.2023 n. 25462; Cass. 26.10.2000 n. 14138; Cass. n.10260/2000; Cass. 28.1.1994 n. 787; Cass. n. 820/1982), che nella specie non si èformato, in quanto la fase svoltasi davanti all'Ordine professionale Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, culminata nel provvedimento di cancellazione, ha carattere amministrativo (vedi in tal senso Cass.23.8.2023 n. 25083;
Cass. 16.1.2007 n. 835), sicché eventuali vizi in quella fase di omessa partecipazione di una parte necessaria determinano solo vizi di legittimità dell'atto amministrativo, ed un problema di nullità per mancata integrazione del contraddittorio si è posto per la prima volta nel giudizio svoltosi davanti alla CCEPS, che svolge invece funzione giurisdizionale speciale (vedi in tal senso Cass. sez. un. 7.8.1998 n. 7753; Corte Cost. n.193/2014). La CCEPS (o il suo Presidente, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 60 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione doveva essere eseguita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed al Ministero della Salute, trattandosi di un procedimento di natura giurisdizionale (vedi in tal senso Cass. 31.5.2006 n. 12999).
Ed invero l'art. 54 del D.P.R. n. 221/1950 stabilisce che il Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'Ordine professionale è litisconsorte necessario se il provvedimento dell'ordine professionale è impugnato dal sanitario, e l'art. 68 del D.P.R. n. 221/1950 prevede la notifica della decisione della CCEPS al medesimo Pubblico Ministero, che può proporre ricorso in cassazione, per cui quello del Pubblico Ministero non è un mero intervento non necessario. L'art. 53 del D.P.R. n. 221/1950, a sua volta, stabilisce che il Ministero della Sanità (poi Ministero della Salute) può adire la CCEPS per contestare le decisioni assunte in fase amministrativa dall'Ordine professionale, l'art. 54 dello stesso decreto stabilisce che il sanitario che impugna deve notificare al Ministro, e l'art. 68 dello stesso decreto stabilisce che l'organo di vigilanza può fare ricorso in cassazione per motivi di giurisdizione e per violazione di legge.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, pertanto, riconosce che il Ministero della Sanità (poi Ministero della Salute) è legittimo contraddittore insieme alla Procura della Repubblica ed all'Ordine professionale nel giudizio avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della CCEPS per gli esercenti le professioni sanitarie in materia di iscrizione all'albo professionale e di sanzioni disciplinari, come pure nella precedente fase giurisdizionale davanti alla CCEPS a seguito dell'impugnazione del provvedimento amministrativo adottato dall'Ordine locale (vedi in tal senso Cass.22.3.2013 n. 7247;
Cass. 27.5.2011 n. 11755; Cass. 20.7.2011 n.15889; Cass. sez. un. 26.5.1998 n. 5237; Cass. sez. un.8.1.1993 n. 131; Cass. n. 1915/1992). La decisione impugnata va quindi cassata con rinvio ex art. 354 comma 1° c.p.c. alla CCEPS in diversa composizione, stabilita nel rispetto di quanto derivato dalla sentenza n. 215 del 7.10.2016 della Corte Costituzionale. Il rilievo d’ufficio del difetto d’integrità del contraddittorio giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità tra il ricorrente ed il controricorrente, mentre nulla va disposto per le parti intimate.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, pronunciando sul ricorso di Gattuso Massimo, cassa la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Pro