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Ordinanza — n. 3593/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding municipal notice validity based on postal receipt details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3593/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giorgio Romano's appeal against a Palermo court ruling that upheld the validity of a municipal notice served to a building porter. While the appellant argued that a postal receipt showing only the tracking number failed to prove delivery to his specific address, the lower court found sufficient evidence within the porter's signed receipt listing the recipient's name and address. The supreme court affirmed that the trial judge correctly assessed these facts without violating the law, as the specific details of the postal service were adequately demonstrated by the content of the receipt itself.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 6 legge 890/1982; Art. 140 cod. proc. civ.: The court may presume correct delivery of a notice when the postal receipt explicitly states the recipient's name and address, satisfying the burden of proof for ritual notification without requiring a separate shipping confirmation.

Parole chiave

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municipal notice validity postal receipt evidence notification ritual requirements building porter delivery Cassation appeal dismissal corretta notificazione notifica per raccomandata informazione e verifiche

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 6 legge 890/1982
Questa Corte ha già chiarito, interpretando il sesto comma dell’art. 7 nella formulazione qui applicabile, (v.
Art. 140 cod. proc. civ.
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art.
art. 7 comma 6 legge 890/1982
Questa Corte ha già chiarito, interpretando il sesto comma dell’art. 7 nella formulazione qui applicabile, (v.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15370– 20 17 proposto da: ROMANO GIORGIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Eleonora Duse 35, presso lo studio dell'avv . Giovanni Colonna Romano , rappresentato e difeso dall'avv.Attilio Torre, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliata in Palermo , presso l’Ufficio legale dell’ente , rappresentatoe difeso dall’avv. Anna Maria Impinna , giusta procura a margine del ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2017n. 15370sez.

S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 1991/2017 del TRIBUNALE DI PALERMO , depositata il 14/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a del ricorrente . FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n.149/2016, il G iudice di pace di Palermo dichiarò inammissibile l’opposizione a cartella esattoriale di Giorgio Romano relativamente alle somme afferenti quattro verbali di accertamento prodromici (del 13/8/12, 10/10/12, 12/2/13, 6/5/13), ritenendo rituale la notifica avvenuta al portiere dello stabile di abitazione dell’opponente.

2. Avverso questa sentenza Giorgio Romano propose appello, sostenendo che la notifica dei verbali eraaffetta da nullità perché non era stata data idonea prova, da parte del Comune notificante interessato a far valere la ritualità del procedimento notificatorio, che la raccomandata informativa – su cui risultava annotato soltanto il numero di spedizione – fosse stata inviata effettivamente al suo indirizzo. Con sentenza n. 1991/2017 , il Tribunale di Palermo rigettò l’impugnazione, rimarcando che erano stati allegati gli avvisi di ricevimento ricevuti dal portiere degli atti che l’Ufficio notificante aveva annotato come spediti con raccomandata due giorni prima, in cui erano chiaramente indicati il numero delle singole raccomandate, il nome, cognome e indirizzo dell’opponente appellante e che sussisteva «prossimità temporale» tra la data di notifica di ciascuna raccomandata e ciascun verbale.

Ric. 2017n. 15370sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 3 - 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giorgio Romano, affidandolo ad un unico motivo, a cui ha resistito il Comune con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, il ricorrente ha lamentato , in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 comma 6 legge 890/1982, per avere la Corte d’appello ritenuto che la mera indicazione del numero della raccomandata informativa apposta dall’agente postale sugli avvisi di ricevimento allegati ai verbali di contestazione del Corpodi Polizia municipale di Palermo fosse idonea a provare il compimento di tutte le formalità prescritte per legge, laddove per giurisprudenza consolidata in materia di notifiche ex art.140 cod. proc. civ., l’invio della raccomandata informativa intanto può ritenersi regolare in quanto sia verificato, oltre l’indicazione del numero della raccomandata, l’esistenza e il contenuto della ricevuta di spedizione.

2. Il motivo è infondato. La questione posta dal ricorrente riguarda l'interpretazione del sesto comma dell'articolo 7 della legge n. 890/82, come inserito dall’art. 1 l. 31/2008 in sede di conversione del dl 248/2007, applicabile alla fattispecie ratione temporis, in quanto le notifiche dei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada sono state effettuate tra il 13/8/2012 e il 6/5/2013, prima della abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 97 bis, lett. f), l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, l. n. 205 del 2017 e, poi, ulteriormente modificato dall’art.1, comma 813, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Secondo il sesto comma vigente all’epoca delle notifiche, dunque, se il piego non fosse stato consegnato personalmente al destinatario Ric. 2017n. 15370sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 4 - dell'atto, l'agente postale avrebbe dovuto dare notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Questa Corte ha già chiarito, interpretando il sesto comma dell’art. 7 nella formulazione qui applicabile, (v. Cass. Sez. 6 - 2, n. 18472 del 12/07/2018, richiamata dal ricorrente nelle sue memorie, pronunciata tra il suo difensore in proprio e lo stesso Comune di Palermo)che la ulteriore notificazione, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, poteva essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Cass. 10554/15, Cass. 12438/16); era infatti presumibile che le persone che avevano ricevuto l'atto , per vincoli contrattuali o per vincoli parentali,avrebbero consegnato l’atto al destinatario.

Èvero che anche alle notifiche a mezzo posta deve applicarsi il principio secondo cui l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero; con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova.

Èvero altresì, tuttavia, che il principio non risulta violato nella fattispecie perché il Tribunale di Palermo ha ravvisato la prova dell'invio corretto della raccomandata informativa, senza necessità che ne fosse prodotta la relativa ricevuta di spedizione, dal fatto che nell'avviso di ricevimento firmato dal portiere fosse stato riportato correttamente nome, cognome e indirizzo del destinatario, proprio sopra l’annotazione Ric. 2017n. 15370sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 5 - del numero e della data della raccomandata prevista al sesto comma (pag. 3 della sentenza).

In tal senso,allora, l'accertamento che nel corpo dell'avviso di ricevimento della raccomandata contente il verbale di contestazione potesse comunque ritenersi contenuta la prova della corretta spedizionedella raccomandata informativa costituisce accertamento di fatto che compete al giudice di merito (qui si discute della notifica di un atto extraprocessuale, consegnato a persona diversa sì dal destinatario, ma a lui collegata, cioè il portiere dello stabile): questo accertamento non ha formato oggetto dispecifica censura nei limiti del sindacato consentito in questa sede di legittimità, perché con l’unico mezzo è stato denunciatoun vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di Giorgio Romano al rimborso delle spese processuali in favore del Comune di Palermo, liquidate in dispositivo in relazione al valoredella controversia. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Giorgio Romano al pagamento, in favore del Comune di Palermo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ric. 2017n. 15370sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 6 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del