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Ordinanza — n. 3590/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's fee claim against client, ruling first instance failed to address all compensation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3590/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed Gina Tralicci's appeal against Alfredo Bottieri, ordering the cassation of the first-instance judgment. While the lower court partially accepted a prescription defense and found the fee liquidation satisfied, it failed to rule on Tralicci's claim for fees earned in three separate expropriation proceedings. The Court held that this omission rendered the first-instance decision illegal and remanded the case for a complete resolution of all fee claims.

Regesto Legislator

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Art. 702-bis c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: A first-instance judgment is illegal if it omits a ruling on a specific claim deduced by the party, even if it addresses other related requests or defenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
lawyer fees omission of ruling expropriation proceedings prescription defense remand to tribunal antistatare fee liquidation prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 702-bis c.p.c.
Nel 2018 l’avvocata Gina Tralicci ha proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
112, 115, 116 c.p.c., 2956 e 2957 c.c., omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, n. 5 c.p.c.: con riguardo al secondo procedimento ex art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2956 c.c.
Art. 2957 c.c.
In tal modo il Tribunale non ha considerato che, ai sensi dell’art. 2957 c.c., “per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite”, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (cfr.
Art. 2959 c.c.
Art. 2697 c.c.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1174/2019 R.G. proposto da : TRALICCI GINA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO (CSOSVR60L02B842C) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro BOTTIERI ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato PALMIERI STEFANO (PLMSFN67C13H501B) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di VELLETRI depositata i l 15/11/2018, r.g.n.2566/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Nel 2018 l’avvocata Gina Tralicci ha proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento dei compensi maturati in relazione all’attività difensiva svolta per Alfredo Bottieri, in relazione a un processo di risarcimento dei danni subiti a causa di un evento lesivo verificatosi nel 1989, definito con sentenza del 2002 del Tribunale di Roma, nel quale l’autore dell’evento era stato condannato a pagare euro 2.500 in favore dell’assistito della ricorrente, nonché per la successiva attività difensiva resa in alcuni processi di natura espropriativa; l’assistito, pur avendo ricevuto un assegno di euro 2.506,43, non aveva corrisposto alcunché all’avvocata, a titolo di differenza tra quanto dovutole e le liquidazioni giudiziali.

Con ordinanza del 15 novembre 2018 il Tribunale di Velletri ha rigettato la domanda: ha accolto in parte l’eccezione preliminare di prescrizione dei crediti e per il resto ha accertato la natura satisfattiva della liquidazione giudiziale in favore dell’avvocata antistataria.

2. Avverso l’ordinanza Gina Tralicci ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Alfredo Bottieri, che fa valere ricorso incidentale condizionato. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso principale è articolato in tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2956, 2957 e 2959 c.c., omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, n. 5 c.p.c.: in relazione al processo di cognizione definito dal Tribunale di Roma nel 2002 l’ordinanza impugnata ha escluso che Bottieri dovesse alcun compenso, avendo eccepito la prescrizione presuntiva triennale e non essendo stati provati atti interruttivi della prescrizione; l’eccezione in parola postula però che non vi sia stata alcuna affermazione da parte del debitore di non avere estinto il debito, con la precisazione che l’ammissione non risulti neppure per implicito dalla contestazione da parte dello stesso debitore dell’entità della somma richiesta o anche dalla contestazione della propria legittimazione passiva.

Il motivo è fondato. Nella comparsa di costituzione nel presente processo Bottieri ha contestato la propria legittimazione passiva, eccependo di non avere mai conferito mandato a Tralicci e che comunque lo stesso sarebbe stato rilasciato dal proprio padre Umberto Bottieri, oltre ad avere contestato il quantum del credito (si vedano gli estratti della comparsa di risposta riportati nel ricorso alle pagg. 8-12). Secondo la giurisprudenza di questa Corte “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti” (Cass. 15303/2019).

Avendo Bottieri contestato sia l’an che il quantum della pretesa fatta valere nei propri confronti, l’eccezione di prescrizione presuntiva andava respinta.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2956 e 2957 c.c., omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, n. 5 c.p.c.: con riguardo al secondo procedimento ex art. 548 c.p.c. il Tribunale ha ritenuto di escludere i compensi in favore della ricorrente in quanto sarebbe decorsa la prescrizione decennale con dies a quo da identificarsi nella sentenza n. 25567/2006; in tal modo il Tribunale non ha considerato che avverso tale sentenza è stato proposto appello, definito nel 2011 con la sentenza n. 2313/2011.

Il motivo è fondato. Il Tribunale ha considerato separatamente il giudizio definito in primo grado dal Tribunale di Roma con la sentenza 25567/2006 rispetto al giudizio di secondo grado conclusosi con la sentenza n. 5313/2011 della Corte d’appello di Roma (vedere le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). In tal modo il Tribunale non ha considerato che, ai sensi dell’art. 2957 c.c., “per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite”, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (cfr.

Cass. n. 25197/2023). Il Tribunale, pertanto, non poteva individuare quale dies a quodella prescrizione decennale la data di pubblicazione del provvedimento di primo grado.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, n. 5 c.p.c.: la sentenza è illegittima laddove ha omesso di pronunciarsi sulla domanda nella sua totalità; la ricorrente aveva dedotto anche l’attività svolta nelle tre procedure espropriative poste in essere nell’interesse del resistente, ma il Tribunale, pur rilevando l’esistenza della procedura esecutiva n. 11488/2004 e del relativo pignoramento, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa ai compensi delle procedure esecutive poste in essere dalla ricorrente nell’interesse di Bottieri.

Il motivo è fondato. Il Tribunale ha fatto riferimento alla procedura esecutiva n. 11488/2004 (v. pag. 5 del provvedimento impugnato), ma nulla ha detto rispetto alla richiesta contenuta nell’atto introduttivo del presente processo di pagamento dei compensi relativi alla attività svolta dalla ricorrente in favore di Bottieri in tre procedure esecutive (cfr. la trascrizione dell’atto introduttivo alle pag. 15 e 16 del ricorso). II. Il ricorso incidentale condizionato lamenta omessa valutazione di un fatto decisivo: a prescindere dalla prescrizione o meno del diritto, la domanda della ricorrente è comunque infondata in quanto vi è stata estinzione delle obbligazioni a seguito del pagamento da parte della compagnia assicurativa degli onorari indicati nelle notule, essendosi Tralicci dichiarata antistataria in ogni processo.

Il motivo è infondato. La ricorrente ha infatti chiesto il pagamento dei compensi relativi alla differenza tra quanto a lei dovuto e le liquidazioni giudiziali distratte in suo favore (si veda al riguardo la trascrizione del ricorso introduttivo del processo alle pagg. 1-2 dell’ordinanza impugnata, in cui si legge “condannare il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma emergente dagli atti di causa e, segnatamente, quella indicata nelle notule spese versate in atti per ogni giudizio [..]; all’importo liquidando non dovrà essere tenuto conto di quanto liquidato dalle varie curie a titolo di spese di antistataria in favore della ricorrente”).

III. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Velletri, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Velletri in diversa composizione. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma