Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3586/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court nullifies lawyer fee order due to single-judge decision violating mandatory collegiality rules for attorney fee cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3586/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation nullified a lower court order awarding lawyer fees to two attorneys representing a client in a mediation dispute. The lower court had appointed a single judge to both conduct the investigation and render the final decision on the fees. The Court held that under specific procedural laws, such fee disputes must be decided by a collegial panel, making a single-judge ruling legally void. Consequently, the case was remanded to the Tribunal for a new hearing with a different composition of judges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14, comma 2 d.lgs n. 150/2011; Art. 50-quater c.p.c.: When a lawyer fee dispute requires collegial decision-making but is resolved by a single judge, the resulting sentence is null and must be remanded for retrial.

Parole chiave

Generato dall'IA
lawyer fee disputes collegiality requirement single judge nullity procedural summary remand for retrial attorney remuneration cassation nullity mercede di mediazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, comma 2 del d.lgs n. 150/2011
4 del ricorso), il Presidente della seconda sezione civile del Tribunale adito ha disposto che il ricorso per procedimento sommario di cognizione proposto dagli avvocati Pane e Di Mauro è ricorso per il quale l’art. 14 del d.lgs n.
Art. 3, comma 2 del d.lgs n. 150/2011
Art. 50-quater c.p.c.
Art. 14 del d.lgs n. 50/2011
4 del ricorso), il Presidente della seconda sezione civile del Tribunale adito ha disposto che il ricorso per procedimento sommario di cognizione proposto dagli avvocati Pane e Di Mauro è ricorso per il quale l’art. 14 del d.lgs n.
Art. 112 c.p.c.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi motivi, che denunciano: - il secondo violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero motivazione inesistente, violazione degli artt.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
art. 702-bis c.p
Gli avvocati Anna Pane e Marco Di Mauro hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., chiedendo di condannare Sara Astarita al pagamento di euro 9.938,53, a titolo di pagamento delle spese e degli onorari dovuti per la procedura di mediazione espletata in suo favore.
art. 112 c.p
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi motivi, che denunciano: - il secondo violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero motivazione inesistente, violazione degli artt.
artt. 111, comma 6 Cost
112 c.p.c., ovvero motivazione inesistente, violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 30019/2023
al riguardo, da ultimo, Cass. n. 30019/2023).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20900/2019 R.G. proposto da : ASTARITA SARA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DI CAPUA ALBERTO,rappresentata e difes a dall'avvocato SANGIOVANNI GIUSEPPE (SNGGPP63S18A345I); -ricorrente- contro DI MAURO MARCO, PANE ANNA; -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA , depositata il6/05/2019, r.g.n. 6459/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. Gli avvocati Anna Pane e Marco Di Mauro hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., chiedendo di condannare Sara Astarita al pagamento di euro 9.938,53, a titolo di pagamento delle spese e degli onorari dovuti per la procedura di mediazione espletata in suo favore. I ricorrenti avevano assistito Astarita nel processo dalla medesima instaurato nei confronti della Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. che, prima della decisione della causa, aveva instaurato un procedimento di mediazione volontaria. Il procedimento di mediazione si è chiuso con un accordo che ha previsto il pagamento di euro 52.000 in favore di Astarita e il pagamento di euro 11.000 in favore dei ricorrenti a titolo di spese e competenze legali, mentre per le spese e indennità di mediazione era stata prevista a carico di Astarita la somma di euro 1.464.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 6 maggio 2019, ha parzialmente accolto la domanda dei ricorrenti e ha condannato Astarita a pagare euro 1.464 per spese e indennità di mediazione, nonché la somma di euro 3.060 a titolo di onorari per l’attività svolta in mediazione.

2. Avverso l’ordinanza Sara Astarita ricorre per cassazione. Gli intimati Anna Pane e Marco Di Mauro non hanno proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1) Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata perché emessa dal giudice relatore designato per l’istruttoria e non dal collegio in violazione degli artt. 3, comma 2 e 14, comma 2 del d.lgs n. 150/2011, nonché degli artt. 50-quatere 158 c.p.c. Il motivo è fondato. Con provvedimento del 13 novembre 2018 (trascritto alla pag. 4 del ricorso), il Presidente della seconda sezione civile del Tribunale adito ha disposto che il ricorso per procedimento sommario di cognizione proposto dagli avvocati Pane e Di Mauro è ricorso per il quale l’art. 14 del d.lgs n. 50/2011 prevede l’applicazione del rito sommario di cognizione con decisione collegiale e che, considerato l’art. 3 comma 2 del medesimo decreto legislativo, l’istruttoria può essere delegata a uno dei membri del collegio; ha così ritenuto opportuno delegare un giudice relatore, designando al riguardo la dott.ssa Vernaglia Lombardi, per l’istruttoria del procedimento.

Il giudice designato ha poi però non soltanto provveduto all’istruttoria del procedimento, ma quale giudice unico ha deciso la causa. La sentenza è pertanto da ritenersi nulla. Secondo quanto prevede la formulazione dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 applicabile al caso in esame, le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, così che, ove la decisione sia stata deliberata, come nel caso in esame, da un solo giudice si configura la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 50-quater del codice di rito .

Si tratta di una autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione e che non comporta la rimessione al primo giudice se quello dell'impugnazione è anche giudice del merito, così che –non essendo la Corte di cassazione giudice del merito –vi è la necessità di cassare con rinvio l’ordinanza impugnata (v. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 30019/2023).

2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi motivi, che denunciano: - il secondo violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero motivazione inesistente, violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1418 e 2233 c.c. e 13, comma 2 della l. n. 247/2012, in quanto in carenza di un diverso accordo scritto col cliente il compenso percepito direttamente dai difensori dalla compagnia assicurativa per la definizione della vertenza deve considerarsi pienamente satisfattivo anche nei confronti del cliente; - il terzo violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero motivazione inesistente, violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., falsa applicazione degli artt. 20, comma 1 e 1-bis e 4, commi 2 e 6 del d.m. n. 55/2014, in quanto in ogni caso in ragione dell’attività svolta le somme complessivamente percepite dai ricorrenti da Unipol sono ampiamente sufficienti a soddisfare tutto quanto ad essi dovuto; - il quarto, in via subordinata, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in quanto Astarita aveva contestato la debenza delle indennità di mediazione pari a euro 1.464, perché il relativo importo andava ricompreso nella somma già pagata e rimborsata dalla compagnia assicuratrice ai ricorrenti; - il quinto motivazione inesistente, violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, in quanto né nel dispositivo, né nella motivazione risultano indicati i parametri in base ai quali è stata effettuata la liquidazione effettuata, con riferimento al valore della causa, alle fasi e agli importi riconosciuti per ciascuna fase.

II. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione collegiale; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata in diversa comp