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Ordinanza Interlocutoria — n. 3584/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on attorney fees in correction proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3584/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's procedural objections regarding the condominium's standing and service of process, finding no merit in those specific arguments. However, the Court identified a significant split in judicial opinion concerning whether attorney fees should be awarded in proceedings for the correction of clerical errors. Consequently, the case was remanded to a new hearing to await a definitive ruling from the Supreme Court's Section of Unification on this specific issue of costs.

Regesto Legislator

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Art. 112, 113 c.p.c.; In proceedings for the correction of clerical errors, the award of attorney fees depends on whether the opposing party contests the request, a question currently pending resolution by the Section of Unification.

Parole chiave

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correction of clerical errors attorney fees award procedural admissibility standing of condominium service of process azione di mantenimento azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.lgs. n. 28/2010
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs.
Art. 287 c.p.c.
Art. 348 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Art. 702-bis c.p.c.
Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli art. 702-bis c.p.c., 14 d.lgs.
Art. 14 d.lgs. n. 150/2011
Art. 16-bis d.l. n. 179/2012
Art. 90 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
d.m. n. 140/2012
90, 91, 112, 113, 132 c.p.c., del d.m. n. 140/2012, nonché dell’art.
Art. 3 d.m. n. 55/2012
140/2012, nonché dell’art. 3 del d.m.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18221/2019
A questo tradizionale orientamento si contrappone una recente pronuncia, che fa salvo il caso in cui vi sia stata resistenza all’istanza (Cass. n. 18221/2019).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19276/2018 R.G. proposto da : CIAVARELLA PIETRO(CVRPTR39H25H985V), elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato LA PISCOPIA BENIAMINO,rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA MATTEOTTI 4 -RODI GARGANICO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato TIRIBOCCHI LETIZIA (TRBLTZ79P53H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGGIANO GIOVANNI (MGGGNN67L28G487J); -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di FOGGIA n. 4485 /201 8, depositata il 20/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L’avvocato Pietro Ciavarella ha ottenuto un decreto che ha ingiunto al Condominio Via Matteotti 4, in Rodi Garganico, il pagamento di euro 26.000. Il Condominio ha proposto opposizione avverso il decreto. Il Tribunale di Foggia, con l’ordinanza n. 4485/2018, ha accolto l’opposizione: anzitutto ha rilevato che il decreto ingiuntivo era stato concesso per una somma superiore a quella richiesta (euro 23.273,70) per una svista del giudice; ha così revocato il decreto procedendo alla rideterminazione della pretesa creditoria, riconoscendo la somma complessiva di euro 5.443, a cui ha sottratto l’importo di euro 1.563,91, somma già pagata, condannando il Condominio a pagare euro 3.879,09; ha poi compensato le spese per due terzi, condannando a pagare il resto delle spese il Condominio.

Avverso l’ordinanza Pietro Ciavarella ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il Condominio Via Matteotti 4, in Rodi Garganico. Memoria è stata depositata dal ricorrente, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Condominio in mancanza della delibera assembleare che avrebbe dovuto autorizzare il medesimo a stare in giudizio, in quanto tra gli allegati al fascicolo del controricorrente non risulterebbe prodotta la delibera condominiale né ad essa è fatta menzione nella procura speciale conferita al difensore.

CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 per omessa dichiarazione d’ufficio di improcedibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell’opponente Condominio.

2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 287, 348, 112 e 113 c.p.c. per omessa dichiarazione d’ufficio di improcedibilità del ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo per inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, in quanto diretta nei confronti del difensore in persona del legale rappresentante pro tempore.

3. Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli art. 702-bis c.p.c., 14 d.lgs. n. 150/2011, 112, 113, 159, 162, 291 c.p.c. e 111 Cost, nonché stridente difetto di motivazione per mancata dichiarazione di improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto non poteva essere concesso alcun differimento dell’udienza del 28 novembre 2017.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis del d.l. n. 179/2012, 112 e 113 c.p.c., nonché stridente difetto di motivazione in quanto il Tribunale di Foggia non ha rilevato l’improcedibilità, l’inammissibilità, e l’irricevibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto avvenuta a mezzo di servizio telematico, mentre andava effettuata in forma cartacea.

5. Il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 112, 113, 132 c.p.c., del d.m. n. 140/2012, nonché dell’art. 3 del d.m. n. 55/2012, oltre a stridente difetto di motivazione per avere il Tribunale di Foggia ridotto il richiesto compenso professionale “a pochi spiccioli”, tra l’altro, in particolare, diminuendo il compenso per il procedimento di correzione di errori materiali da euro 1.990 a euro 675, applicando così i parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione e non considerando che nel procedimento di correzione in esame l’istanza era stata avversata da controparte.

Il Collegio rileva che il quinto motivo pone la questione del riconoscimento o meno delle spese nei procedimenti di correzione, questione sulla quale sono presenti orientamenti difformi all’interno di questa Corte. Secondo l’orientamento tradizionale nel procedimento di correzione non è ammessa alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di procedimento di natura amministrativa. A questo tradizionale orientamento si contrappone una recente pronuncia, che fa salvo il caso in cui vi sia stata resistenza all’istanza (Cass. n. 18221/2019). Da ultimo la Sezione Terza ha ritenuto che l’orientamento tradizionale andrebbe confermato solo nell’ipotesi in cui la parte non ricorrente non si costituisca o, pur costituendosi, non si opponga all’istanza di correzione e al contrario ha ritenuto che nella diversa ipotesi in cui controparte resista all’istanza di correzione il procedimento diverrebbe contenzioso configurandosi una parte vittoriosa e una parte soccombente, escludendo l’ulteriore argomento che giustifica il non luogo a provvedere sulle spese invocando la natura amministrativa o comunque non giurisdizionale del procedimento.

Con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 è stata quindi richiesta la decisione sul punto delle Sezioni Unite. Il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino sulla questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuo