Cassation court dismisses appeal against disciplinary sanction for non-payment of contributions to the Geometers' Fund.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a remand to public hearing to examine the applicability of the 327-day statute of limitations due to lack of notification. The appellant challenged a disciplinary decision removing him from the Geometers' register for non-payment of contributions to the Cassa Geometri. The court noted the procedural defect regarding notification but deferred the merits of the disciplinary sanction and the statute of limitations to a public session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The Court of Cassation must remand the case to public hearing when the statute of limitations for appeals is in question due to lack of notification, deferring the substantive review of the disciplinary sanction.
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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 12061-2021 proposto da: SANTILLO ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERA, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI; -intimati - avverso la decisione n. 34/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI depositata il 30/09/2020; Ric. 2021 n. 12061 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie del ricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il geometra Santillo Enrico ha proposto ricorso articolato in tredici motivi avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati n. 34 del 30 settembre 2020, che ha respinto il ricorso dello stesso geometra Santillo contro la delibera assunta dal Consiglio di Disciplina de i Geometri e Geometri Laureati di Napoli, recante la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per morosità dei contributi dovuti alla Cassa Geometri.
La decisione gravata riteneva infondate le contestazioni circa la sopravvivenza del RD n. 74/1929, e quelle attinenti alla regolarità formale della procedura disciplinare, quanto alla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ed alla notificazione della decisione impugnata. Riteneva che la vicenda che era stata oggetto della sanzione applicata rientrasse tra quelle che erano suscettibili di reazione dell’ordinamento sul piano disciplinare, non potendosi in senso contrario invocare una rigida ed assoluta applicazione del principio di tassatività delle fattispecie disciplinarmente rilevanti.
Riteneva che la sanzione irrogata fosse congrua ed adeguata, avuto riguardo alle reiterate inadempienze contributive ed all’arco temporale nel quale si erano protratte, denotando non un’episodica insofferenza alle regole deontologiche, ma piuttosto una indubbia propensione alla violazione dei canoni di correttezza e probità. Ric. 2021 n. 12061 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -3- Escludeva che il proprio sindacato potesse estendersi alla valutazione circa l’effettiva sussistenza dell’obbligazione inadempiuta, atteso che il Santillo avrebbe dovuto fare valere tali ragioni in altra sede giudiziaria, e nei confronti della Cassa Geometri.
Reputava del tutto infondate le doglianze in ordine alla pretesa abnormità ed iniquità della sanzione, esulando dalla giurisdizione del Collegio Nazionale la controversia risarcitoria che il Santillo aveva inteso avanzare in sede di impugnazione del provvedimento irrogativo della sanzione. Infine, considerava espressione di un vero e proprio abuso del processo la contestazione circa il difetto di legalità costituzionale della giurisdizione del giudice adito, avendo lo stesso Santillo introdotto il giudizio dinanzi al Collegio Nazionale. Gli intimati, indicati in epigrafe(non risultando notificato il ricorso, nonostante la contraria indicazione nell’intestazione dell’atto, alla Cassa Geometri ed ai componenti del Consiglio di Disciplina del Collegio della Provincia di Napoli) non hanno svolto attività difensive.
Il ricorrente ha anche depositato memorie in prossimità dell’udienza.
2. Preliminarmente rileva la Corte che debba disporsi il rinvio della causa alla pubblica udienza, attesa la necessità di dover esaminare, in relazione alla tempestività del ricorso, la questione concernente l’applicazione anche all’impugnazione dei provvedimenti nella materia oggetto di causa, del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., in assenza della notifica della decisione impugnata; P. Q. M. Ric. 2021 n. 12061 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -4- La Corte ri