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Ordinanza — n. 3536/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses journalist disciplinary appeal due to expiration of the five-year statutory limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3536/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment against a journalist for disciplinary misconduct regarding a 2014 article. The court held that the disciplinary action had expired because the five-year limitation period under the Journalists' Law ran from the last relevant act in 2015, expiring in 2022. Consequently, the disciplinary proceedings could no longer proceed, rendering the appeal inadmissible regardless of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 58 della L. 3.2.1963 n. 69; The disciplinary action against a journalist is subject to a five-year limitation period that cannot be extended beyond the midpoint, meaning the action is extinguished by time lapse even if judicial proceedings are pending.

Parole chiave

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disciplinary action statutory limitation journalists law prescription period Cassation quashing segreto professionale dei giornalisti perseguimento penale per diffamazione legislazione in materia di informazione

Disposizioni normative citate

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Art. 58 della L. 3.2.1963 n. 69
Da ultimo, ed in via gradata, il ricorrente invoca la prescrizione dell'azione disciplinare, maturata il 17.9.2022, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, per effetto del decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi dell'art. 58 della L.
Art. 2945 cod. civ., comma 2°
La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare (vedi in tal senso con riferimento alla categoria professionale dei notai, per i quali ugualmente non si applica l'art. 2945 comma 2° cod.
art. 2945 cod. civ
La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare (vedi in tal senso con riferimento alla categoria professionale dei notai, per i quali ugualmente non si applica l'art. 2945 comma 2° cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15.1.2007 n. 643
Cass. 17.10.2003, n. 15550
Cass. 17.10.2003, n. 15550).
Cass. 31.1.2023 n. 2816
L'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere sollevata, come nel caso in esame, per la prima volta con il ricorso per cassazione, sempre che il relativo esame non comporti indagini fattuali (Cass. 31.1.2023 n. 2816; arg.
Cass. 14.3.2013 n. 6487
Cass. 28.3.2006 n. 7088
6487; Cass. 28.3.2006 n. 7088).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24341/2022 R.G. proposto da : MULE' GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA, 21, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SIGILLO' (SGLNTN40M13C352M) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato CATERINA MALAVENDA (MLVCRN55P69F158J)per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA, in persona del Presidente Riccardo Sorrentino, elettivamente domiciliato in MILANO VIA GUASTALLA 15, presso lo studio dell’avvocato REMO DANOVI (DNVRME39B06F205T) e dell'avvocato MATTEO GOZZI (GZZMTT76C27L424E), che lo rappresentano e difend ono unitamente e disgiuntamente per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchécontro CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, in persona del Presidente Carlo Bartoli, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA SANTO STEFANO 30, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PINARDI (PNRMGR63A62A944C) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchécontro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.2488/2022depositata il 15 . 7 . 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA In data 2.5.2014 il direttore responsabile del settimanale “Panorama”, Giorgio Mulé, riceveva una e.mail dal giornalista freelance Gianpiero Casagni, con cui il ricorrente era venuto in contatto tramite un comune conoscente di nome “Stefano”, e.mail con la quale il Casagni proponeva di scrivere un articolo per il settimanale riguardante Antonio (detto Antonello) Calogero Montante, all'epoca vicepresidente di Confindustria con delega alla legalità.

Nella e.mail il Casagni evidenziava che testimoni di nozze nel 1980 al matrimonio di Antonio Calogero Montante erano stati due soggetti indicati come mafiosi di grosso calibro, Arnone Paolo ed Arnone Vincenzo (notizia già pubblicata in precedenza il 29.4.2014 sul periodico “I Siciliani giovani” a firma dell'anonimo Sherlock Holmes), quest'ultimo entrato in Confindustria nel 1996, e riferiva di non meglio specificati rapporti fin troppo stretti con procuratori generali e procuratori della Repubblica anche in carica ed aggiunti. Il Mulé, effettuate le necessarie verifiche, riteneva di non dare corso alla pubblicazione, avendo appreso da materiale ufficiale ed istituzionale, che il Montante era al centro di manovre anche giornalistiche finalizzate a screditarlo, e dava comunicazione telefonica al Casagni di tale sua determinazione.

Nell'autunno del 2014, durante un incontro con il Montante, che dal giugno di quell'anno risultava indagato, come poi precisato nel marzo 2016 dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, il Mulé aveva deciso di riferire per sommi capi l'accaduto al Montante, ritenuto indicativo del rischio di pubblicazione di notizie pesanti a carico del Montante, senza riferire il nome del giornalista che si era a lui rivolto per la pubblicazione, né quello del comune conoscente che li aveva messi in contatto. Il 9.2.2015 il quotidiano “La Repubblica” rendeva noto che a carico del Montante erano in corso indagini per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ed il 12.2.2015 il Casagni pubblicava il suo primo articolo sul settimanale “Centonove”, nel quale inseriva le stesse notizie sul Montante delle quali aveva proposto al Mulé la pubblicazione su “Panorama”il 2.5.2014.

Il 16.3.2015, il giorno prima di quello in cui al Presidente ed al direttore di Confindustria locale era stato recapitato un anonimo che citava il Casagni come soggetto in contatto con ambienti mafiosi, dagli stessi ingaggiato per distribuire carte e documenti sottratti a Confindustria per danneggiare il sistema di legalità, il Montante, che ormai sapeva di essere indagato, aveva scritto al Mulé affinché gli confermasse per iscritto quanto dettogli a voce nell'autunno 2014, per aiutarlo a ricostruire nei limiti e modi ritenuti opportuni la genesi della ricevuta sollecitazione a pubblicare notizie nei confronti del Montante.

Il 17.3.2015 il Mulé rispondendo alla richiesta per iscritto, confermava di avere ricevuto a maggio 2014 da un giornalista freelance di Caltanissetta (del quale non faceva il nome), che lo aveva contattato dopo che un vecchio amico, casualmente rincontrato dopo 30 anni su Facebook avente un ruolo istituzionale (del quale non faceva il nome), gli aveva telefonato, una segnalazione finalizzata alla pubblicazione sul periodico “Panorama”, nella quale venivano elencate in modo insinuante e suggestivo alcune circostanze riguardanti il Montante (oltre alla notizia sui testimoni di nozze, quella sui problemi giudiziari a Genova del Montante e della sua famiglia, quella dell'ingresso di Arnone Vincenzo in Confindustria con due società, quella dell'arresto per mafia di Arnone Vincenzo nel 2001 e dell'indicazione da parte dello stesso di Venturi Marco quale presidente dei giovani di Confindustria), ritenute animate dalla volontà di danneggiare la reputazione del Montante, e certamente perseguibili penalmente per diffamazione a mezzo stampa in caso di pubblicazione per l'inconsistenza delle prove a sostegno, e terminava invocando il principio di riservatezza per evitare il rischio di diffamare terze persone e chiedendo di concordare eventuali utilizzi esterni alla loro corrispondenza.

Avendo il Casagni appreso dai documenti acquisiti dal Tribunale del riesame di Caltanissetta relativi al processo per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla corruzione ed all'accesso abusivo a sistema informatico a carico del Montante (condannato dal GUP del Tribunale di Caltanissetta a 14 anni di reclusione, pena poi ridotta in secondo grado), che quest'ultimo aveva dichiarato di avere appreso dal Mulé dell'invio al medesimo del dossier a suo carico nel maggio 2014 da parte del Casagni, come poi confermato per iscritto con la lettera del 17.3.2015, il Casagni medesimo presentava un esposto disciplinare contro il Mulé.

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia con delibera del 4.12.2018 contestava, quindi , al Mulé la violazione degli articoli 2, nn. 2 e 3, e 9 n. 5 del TU dei doveri del giornalista, in relazione all'art. 2 della L. 3.2.1963 n.69, “per avere reso noto al signor Antonio Calogero Montante di aver ricevuto, da parte del giornalista Gianpiero Antonello Maria Casagni, un dossier riguardante la sua persona, accompagnato dalla proposta di pubblicazione su Panorama, in tal modo contravvenendo ai doveri di lealtà, colleganza e rispetto del segreto professionale.

In epoca successiva al 2 maggio 2014”. All'esito dell'istruttoria, comprensiva anche dell'audizione del Mulé, il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, pur escludendo che il predetto avesse fatto il nome del giornalista che gli aveva inviato il dossier sul Montante per la pubblicazione e del comune amico con funzione istituzionale che aveva favorito il contatto, infliggeva al ricorrente, per aver questi consentito al Montante con la lettera del 17.3.2015 di avere conferma dell'identificazione nel Casagni dell'autore dell'invio del dossier al direttore di Panorama, in violazione dei doveri dei doveri di riservatezza, colleganza e del segreto professionale, la sanzione della censura.

Tale sanzione, a seguito del reclamo del Mulé, veniva confermata dal Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con la decisione n. 27/2020, che in particolare evidenziava che l'identificabilità del Casagni da parte del Montante quale autore dell'invio al direttore di “ Panorama ” del dossier relativo al Montante, derivava dall'identità esistente tra le notizie contenute nella lettera del 17.3.2015 del Mulé e quelle riportate nel primo articolo a firma del Casagni sul settimanale “ Centonove ” del 12.2.2015. A seguito di ricorso del Mulé, contrastato dal Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Tribunale di Milano con l'ordinanza del 14/19.10.2021 respingeva il ricorso, confermando la sanzione della censura.

Contro tale ordinanza proponeva appello il Mulé, contrastato dal Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, e previa acquisizione delle conclusioni dell'intervenuta Procura Generale, la Corte d'Appello di Milano sezione specializzata, con la sentenza n. 2488/2022 del 30.3/15.7.2022 confermava l'ordinanza impugnata e condannava il Mulé al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore degli appellati. Contro tale sentenza, non notificata, Giorgio Mulé ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ed alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano il 23.10.2022, affidandosi ad un unico motivo, e chiedendo in via gradata di dichiarare prescritta per decorrenza del termine massimo l'azione disciplinare.

Resistono il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ed il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia con separati controricorsi. Il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c., mentre la Procura Generale non ha depositato conclusioni scritte. La causa è stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 30.1.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo fatto valere il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nell'avvenuta pubblicazione in data 12.2.2015 da parte di Gianpiero Casagni sul settimanale “Centonove”, delle stesse notizie sulla persona di Montante Antonio Calogero delle quali aveva proposto al Mulé la pubblicazione su “Panorama” il 2.5.2014, ed in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., la violazione degli articoli 111 comma 6° della Costituzione e dell'art. 132 comma 2 n.

4) c.p.c. per avere la Corte d'Appello travisato il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di audizione il 29.1.2019 dal Mulé, che non aveva riconosciuto che quanto da lui scritto nella lettera del 17.3.2015 poteva rendere già all'epoca facilmente identificabili i protagonisti della vicenda (ossia il Casagni ed il personaggio con incarico istituzionale che lo aveva messo in contatto col Mulé), avendo egli rapportato l'agevole conoscibilità di quei soggetti al riferimento da lui fatto ad un freelance di Caltanissetta e ad una persona conosciuta trenta anni prima a Caltanissetta con un ruolo istituzionale, solo nell'agosto 2018, quando già il Montante era stato interrogato dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta. In particolare il Mulé invoca l'art. 360 comma primo n.

5) c.p.c., in quanto ritiene che dalla considerazione della pubblicazione effettuata il 12.2.2015 da Giampiero Casagni sul settimanale “Centonove”di quelle stesse notizie sul conto di Antonio Calogero Montante, che il Casagni gli aveva inviato tramite la e.mail del 2.5.2014 ai fini della pubblicazione su “Panorama”, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto trarre come conseguenza che quando il 17.3.2015 egli aveva comunicato per lettera al Montante, pur senza fare il nome del giornalista che gliele aveva comunicate, le notizie in questione, proprio in ragione della già compiuta loro pubblicazione da parte del Casagni, non esisteva più alcuna ragione di mantenere il riserbo sulla fonte e sul contenuto di quelle notizie, che ormai erano state rese note dalla fonte stessa, per cui andava esclusa qualsivoglia violazione da parte sua dei doveri di riservatezza, di colleganza e del segreto professionale.

Da ultimo, ed in via gradata, il ricorrente invoca la prescrizione dell'azione disciplinare, maturata il 17.9.2022, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, per effetto del decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi dell'art. 58 della L. n. 69/1963, decorrente dal 17.3.2015, data della lettera oggetto di contestazione. Preliminare rispetto all'esame della doglianza relativa alla violazione dell'art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. ed al travisamento della prova e della sua decisività, risulta quello dell'eccezione di prescrizione dell'illecito disciplinare per decorrenza del termine massimo di conclusione del giudizio disciplinare. La circostanza che il ricorrente abbia solo in via gradata invocato la prescrizione dell’azione disciplinare, non esime la Corte dalla necessità di affrontare prima di ogni altra la relativa questione, sia in quanto la maturazione di tale prescrizione risulta preclusiva rispetto all’esame di qualsivoglia altra questione di merito per il suo carattere preliminare, sia in quanto non è intervenuta una formale rinuncia a tale prescrizione da parte del ricorrente.

Va poi considerato che gli illeciti disciplinari, previsti a tutela di una determinata categoria professionale e non di tutti i consociati, non essendo soggetti al principio di tassativa codificazione preventiva delle condotte sanzionate e di applicabilità della legge successiva più favorevole, non essendo soggetti ad amnistia, o indulto, a differenza delle pene accessorie, e non essendo quindi assimilabili ai reati benché anche per essi sia previsto l’esercizio diuna potestà punitiva, non possono assoggettarsi analogicamente all’art. 157 comma 7° c.p.p., che solo per i reati consente all’imputato personalmente di rinunciare in modo espresso alla prescrizione, riconoscendo la meritevolezza del suo interesse ad ottenere un’assoluzione nel merito rispetto all’imputazione per la particolare gravità della sanzione penale, non esistendo una norma analoga per le sanzioni disciplinari.

Va a questo punto riaffermato il principio di diritto enunziato da Cass. sez. un. 4.7.2002 n. 9694 (vedi nello stesso senso Cass.31.1.2023 n. 2816), secondo cui,nell'ordinamento della professione digiornalista di cui alla L. 3.2.1963 n.69, nel quale il procedimento di applicazione della sanzionedisciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti) e l'altra giurisdizionale (che ha inizio con l'impugnazione davanti al Tribunale, ormai ad iniziativa del solo interessato della detta deliberazione), laprescrizione dell'azione disciplinare, disciplinata dall'art. 58 della citata legge, riguardando, indifferentemente e in modo unitario, il procedimento davanti agli organi dell'ordine professionale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest'ultimo, ed è suscettibile di rimanere interrotta anche da atti, ordinati all'applicazione della sanzione, diversi da quelli (notificazione degli addebiti all'interessato; discolpe presentate per iscritto dall'incolpato) nominati al comma 3°, senza tuttavia che (ai sensi del comma 4° della medesima disposizione) in nessun caso, e quindi neppure in presenza di più atti interruttivi, il termine di cinque anni possa essere prolungato oltre la metà, non trovando applicazione la regola della interruzione con effetto permanente dettata dall'art. 2945 cod. civ., comma 2°; ne deriva che, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto senza che la commissione dell'illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non puòproseguire e la sopravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio (si vedano anche Cass.15.1.2007 n. 643;

Cass. 17.10.2003, n. 15550). L'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere sollevata, come nel caso in esame, per la prima volta con il ricorso per cassazione, sempre che il relativo esame non comporti indagini fattuali (Cass. 31.1.2023 n. 2816; arg. da Cass. sez. un.9.10.2013, n.22956; Cass. sez. un. 11.3.2004, n. 5038). Nella specie, il termine massimo per la conclusione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi previsto dall'art. 58 della L. 3.2.1963 n. 69, decorrente, come richiesto dal ricorrente, dalla lettera inviata dal Mulé ad Antonio Calogero Montante del 17.3.2015, ultimo atto della condotta oggetto di contestazione disciplinare, in mancanza di processi penali a carico del giornalista sanzionato, è scaduto il 17.9.2022, data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata.

La fondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare fa ritenere assorbito il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. ed al travisamento della prova, in quanto l’improseguibilità dell’azione disciplinare per decorrenza del termine massimo di prescrizione preclude, come sopra anticipato, l’esame delle questioni di merito. La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare (vedi in tal senso con riferimento alla categoria professionale dei notai, per i quali ugualmente non si applica l'art. 2945 comma 2° cod. civ. Cass.14.3.2013 n. 6487; Cass. 28.3.2006 n. 7088). Il verificarsi di una causa estintiva dell'azione disciplinare legato al mero decorso del tempo e non alla fondatezza, o meno