Cassation court dismisses appeal against architect's expulsion for non-payment, ruling suspension is the correct penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Luciano Vannucci's appeal against his expulsion from the architects' register, ordering the National Council to re-evaluate the case. Vannucci argued the Council exceeded its power by applying expulsion for non-payment of contributions, citing prior case law and newer statutes. The court found the Council erred by applying the severe expulsion sanction instead of the appropriate indefinite suspension mandated by the 1949 law for unpaid contributions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 della L. 2 agosto 1949, n. 536; Art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274: The omission of professional contributions triggers a disciplinary procedure concluding in indefinite suspension rather than expulsion from the register, as expulsion applies only to abuses not limited to unpaid fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15262/2022 R.G. proposto da: VANNUCCI LUCIANO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN BASILIO N 61, presso lo studio dell’avvocato DI PACE MAURO (DPCMRA77D08B157Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI CATANIA, COLLEGIO DI DISCIPLINA N 3 DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE, CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI CATANIA -intimati- avverso DECISIONE di CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ROMA n. 328/2022depositata il 22/03/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il Consiglio Nazionale dei Geometri, con provvedimento del 22.3.2022 confermò la decisione del Consiglio di disciplina presso il Collegio dei geometri di Catania, che, con delibera del 14.2.2020, aveva applicato nei confronti del geom. Luciano Salvatore Vannucci la sanzione disciplinare della cancellazione dell’albo, ai sensi dell’art.11 e ss. del Regio Decreto n.29 dell’11.2.1929, per grave morosità contributiva. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei geometri ha proposto ricorso per cassazione il geom.
Vannucci, deducendo cinque motivi, illustrati con memoria. Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Per ragioni di priorità logico-giuridica va esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di “eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell’art.15, comma 4 del RD 11 febbraio 1929 n.274 sotto diversi profili:
a) difetto di istruttoria per avere la Corte d’appello rigettato la produzione documentale attestante che in casi analoghi o più gravi era stata applicata la sanzione della sospensione e non quella della radiazione;
b) difetto di motivazione;
c) violazione del principio di legalità perché la cancellazione dall’albo conseguirebbe solo nell’ipotesi di condanna alla reclusione o detenzione del professionista. Il motivo è fondato,per quanto di ragione , sotto il profilo dell’erronea applicazione della sanzione della cancellazione dall’albo. La decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte in materia di sanzioni applicabili nei confronti del professionista iscritto all’albo per il mancato pagamento dei contributi annuali (Cass. Sez.
Unite, 21.11.1997, n.11622; Cassazione civile sez. II, 10/08/2023, n.24463; Cass. Civ., Sez. II, 9.7.2004 n.12729). E’ stato chiarito che, in seguito all’entrata in vigore l'art. 2 della L. 2 agosto 1949, n. 536, l’omesso versamento dei contributi è specificamente disciplinato dalla normativa sopravvenuta al R.D. n. 274/1929, avente carattere generale e, quindi, applicabile anche nei confronti dei geometri; la norma prevede la facoltà del Consiglio dell'ordine di dare inizio nei confronti del professionista, mediante la contestazione del fatto, all'apertura di un procedimento che è destinato a svolgersi nelle forme di quello disciplinare ed eventualmente a concludersi con la sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato.
La morosità nel pagamento, da parte del professionista, dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 determina, infatti, la sospensione del professionista dall'esercizio professionale, la quale, secondo la previsione dell'art. 2 della legge n. 536/1949, ultimo comma, "non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute". Diversa dalla sanzione della sospensione dall'esercizio professionale senza limiti temporali è la sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del citato R.D. n. 274/1929, per abusi e mancanze che non si esauriscano nell'omesso pagamento dei detti contributi, il quale, di per sé solo, dà adito all'applicazione della legge n. 536/1949.
Ha quindi errato il Consiglio Nazionale dei Geometri ad applicare la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per la morosità nel pagamento da parte del ricorrente dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con i quali si deduce la violazione dell’art.6 del D.M. 15.2.1949, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere il Consiglio comunicato la data di fissazione dell’udienza senza indicare il termine entro il quale il ricorrente poteva produrre documenti o presentare memorie (primo motivo), per l’assenza di specifica contestazione dei fatti (terzo motivo), per la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 (quarto motivo) e per la violazione dell’art.19 della L. 773/82 (quinto motivo).
La decisione impugnata va cassata con rinvio al Consiglio Nazionale dei Geometriin diversa composizione. Ricorrono le condizioni per compensare le spese di legittimità, avendo il ricorrente dato causa al procedimento disciplinare.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e cassa la decisione impugnata con rinvio al Consiglio Nazionale dei Geometri in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di