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Ordinanza — n. 3487/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal on inheritance division, ruling that re-proposing an asset allocation request in second instance prevents abandonment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3487/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Second Instance Court's dismissal of an appeal regarding inheritance division, finding the lower court erred in deeming the appellants' request abandoned. While the appellants failed to reiterate their specific request for asset allocation at the first instance hearing, the Court held that such a request constitutes a mere specification of the dissolution of co-ownership and can be validly re-proposed in the second instance. Consequently, the Court ordered the case to be remanded to the Second Instance Court for a new examination of the competing requests under the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 720 c.c.; Art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.: In inheritance division proceedings, a request for the allocation of an indivisible immovable property constitutes a specific solicitation regarding the implementation of the division and does not require reiteration at the first instance to remain valid if re-proposed in the second instance.

Parole chiave

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inheritance division proceedings abandonment of request allocation of immovable property second instance re-proposal Civil Code Art. 720 remand to second instance co-ownership dissolution diritto successorio rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 720 c.c.
E’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio didivisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c.
Art. 189 c.p.c.
Art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
e 189 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn.
Art. 702 e ss. c.c.
art. 720 c.c
E’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio didivisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3497/2019
costituisce una sollecitazione dell’interessato in ordine alle modalità attuative della divisione : integra, quindi, una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, che può essere formulata anche in grado d'appello (Cass. 3497/2019;
Cass. 12119/2008
Cass. 26944/2018
La mancata reiterazione della richiesta non era sufficiente per ritenere che i ricorrenti avessero rinunciato all’assegnazione, dato che le conclusioni hanno la sola funzione di illustrazione delle richieste già introdotte (cfr., specificamente, Cass. 26944/2018; Cass.
Cass. 24728/2011
26944/2018; Cass. 24728/2011), occorrendo che la volontà di rinuncia scaturisse da istanze successive incompatibili (Cass.
Cass. 2335/1995
24728/2011), occorrendo che la volontà di rinuncia scaturisse da istanze successive incompatibili (Cass. 2335/1995 ; Cass.
Cass. 2364/1981
2335/1995 ; Cass. 2364/1981).
Cass. 24174/2021
Court allows first-time request for property attribution in partition appeal, ruling it a procedural mode not a new claim.
Cass. 9689/2000
Cass. 12111/1998
9689/2000; Cass. 12111/1998).
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21370/2021 R.G. proposto da ANNUNZIATA FORTUNATO, ANNUNZIATA FRANCESCO, ANNUNZIATA GIUSEPPINA, ANNUNZIATA ANTONIO, ANNUNZIATA MARIA, ANNUNZIATA PATRIZIA, ANNUNZIATA GIUSEPPE E MEROLA ROSA, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Mazzotta, con domicilio digitale come in atti. –RICORRENTI– contro ANNUNZIATA MADDALENA, ANNUNZIATA AMALIA, ANNUNZIATA FORTUNA, rappresentati e difesi dall’avv. Mario Cretella, con domicilio in Roma, Via Ridolfino Venuti n. 30, presso l’avv. Silvia Cretella. –CONTRORICORRENTI– nonché ANNUNZIATA GIUSEPPE, ANNUNZIATA MARIA ROSARIA E ANNUNZIATA ANTONIETTA. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 615/2021, pubblicata in data 18.2.2021.

Oggetto: divisione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 615/2021, la Corte d’appello di Napoli, pronunciando sulle domande di divisione dell’asse ereditario di Angelino Annunziata, ha dichiarato aperta la successione legittima, ha individuato le quote spettanti ai nove fratelli del de cuius – in favore dei quali aveva disposto per testamento anche la moglie di Angelino Annunziata, Maria Arpaia, erede della metà del patrimonio del marito- ed ha assegnato il fabbricato rurale (in catasto al fl. 1, part. 327, sub 1 e 2) in comunione pro indiviso ad Annu n ziata Maddalena, Amalia e Fortuna, evidenziando che solo queste ultime avevano coltivato l’istanza di assegnazione e che analoga istanza formulata dagli attuali ricorrenti nel 2007 doveva ritenersi abbandonata, non essendo stata reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale.

Per la cassazione della sentenza Annunziata Fortunato, Annunziata Francesco, Annunziata Giuseppina, Annunziata Antonio, Annunziata Maria, Annunziata Patrizia, Annunziata Giuseppe, Merola Rosa hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui Annunziata Maddalena, Annunziata Amalia e Annunziata Fortuna hanno replicato con controricorsoe con memoria illustrativa. Annunziata Giuseppe, Annunziata Maria Rosaria e Annunziata Antonietta non hanno proposto difese.

2. L ’ eccezione di inammissibilit à del ricorso per la mancata trascrizione dei contenuti della c.t.u. è infondata, non essendosi tale omissione tradotta in un difetto di completezza e specificità delle allegazioni difensive dei ricorrenti, essendo state dedotte questioni in diritto suscettibili di essere delibate a prescindere dal contenuto degli accertamenti del consulente.

3. L’unico motivo di ricorso denuncia la vio l az i one degli art . 720 c.c. e 189 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che l’istanza di assegnazione formulata da gli attuali ricorrenti, sebbene non reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, non poteva considerarsi abbandonata, essendo stata comunque riproposta in appello. Il motivo è fondato. E’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio didivisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una sollecitazione dell’interessato in ordine alle modalità attuative della divisione : integra, quindi, una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, che può essere formulata anche in grado d'appello (Cass. 3497/2019;

Cass. 12119/2008). La mancata reiterazione della richiesta non era sufficiente per ritenere che i ricorrenti avessero rinunciato all’assegnazione, dato che le conclusioni hanno la sola funzione di illustrazione delle richieste già introdotte (cfr., specificamente, Cass. 26944/2018; Cass. 24728/2011), occorrendo che la volontà di rinuncia scaturisse da istanze successive incompatibili (Cass. 2335/1995 ; Cass. 2364/1981). Inoltre, i ricorrenti avevano legittimamente riproposto la richiesta in appello, non configurandosi, al riguardo, alcuna decadenza (Cass. 24174/2021;

Cass. 9689/2000; Cass. 12111/1998). Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le rispettive richieste e stabilire quale di esse debba prevalere, in applicazione dei criteri contemplati dagli artt. 702 e ss. c.c. E’, quindi, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sez