Court dismisses appeal on costs when lower court omits awarding expenses to a party who won after remand.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal regarding the allocation of litigation costs after a remand procedure. The appellants, who were victorious in the initial trial and appeal, argued that the appellate court violated procedural principles by failing to award them the costs of the entire proceedings, including the first and second instance levels. The court ruled that such an omission is censurable in a cassation proceeding because the principle of cost allocation requires the victorious party to recover expenses from the entire process, not just the remand stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112, 116, 91, 336 c.p.c.; The failure of the appellate court in a remand case to award litigation costs to a party who was victorious in the preceding merit proceedings constitutes a censurable omission subject to cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10930/2023 R.G. proposto da MAISANO GIACOMO, MAISANO SANTI MARIO, MAISANO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Paratore, con domicilio in Roma, Via F. Civinini n. 49. –RICORRENTI– contro LA ROSA GIUSEPPA, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Giuffrida Taviano, con domicilio in Messina, Via Giovanni Grillo n.69. –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 241/2023, pubblicata in data 20.3.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.1.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Maisano Giacomo, Malsano Mario Santi e Maisano Francesco hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina Giuseppa La Rosa, per far dichiarare la nullità dell'atto di donazione dell’immobile sito in Messina, Via Consolare Valeria 329, eccependo Oggetto: spese processuali la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica dell’immobile. La domanda è stata respinta in entrambi i gradi di causa; la pronuncia di appello è stata, invece, cassata con rinvio con ordinanza n. 24961/18.
All’esito la Corte d’appello di Messina ha dichiarato la nullità della donazionee ha liquidato in favore degli attuali ricorrenti le spese di legittimità e quelle del giudizio di rinvio. Per la cassazione della sentenza Maisano Giacomo, Maisano Mario Santi e Maisano Francesco propongono ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui ha replicato con controricorso Giuseppa La Rosa.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.112 e 116 c.p.c., per non aver il giudice del rinvio statuito sulle spese di primo grado e quelle di appello nonostante l’esplicita richiesta formulata dai ricorrenti, risultati vincitori all’esito del giudizio. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c., deducendo che, anche a voler ritenere che la Corte di merito abbia implicitamente confermato la statuizione sulle spese di causa adottata nei gradi di merito, risulterebbe violato il principio di soccombenza, poiché tali spese non potevano essere poste a carico dei ricorrenti, risultati vincitori all’esito del giudizio.
3. Il primo motivo è fondato. La Corte distrettuale, dichiarata la nullità della donazione, ha pronunciato sulle sole spese di cassazione e del giudizio di rinvio, senza nulla disporre su quelle dei precedenti gradi di causa, inizialmente poste a carico dei ricorrenti, i quali sono, poi, risultati vincitori all’esito del giudizio. Non si è in presenza di una mera omissione materiale suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c. (Cass. s.u. 16415/2018): il giudice, richiamando il principio di soccombenza, ha mostrato di ritenere che, per effetto della cassazione con rinvio della pronuncia di appello, non potesse pronunciare su quelle dell’intero giudizio.
Va – invece - data continuità al principio secondo cui la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità (Cass. 15868/2015; Cass.1407/2020).
E’, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione c