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Ordinanza Interlocutoria — n. 3485/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal review pending Supreme Court resolution on evidence distortion admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3485/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal against the disciplinary council's decision regarding engineering misconduct. The engineers argued that the council erred in procedure by misinterpreting evidence to deny their right to project assignments based on alleged continuity of contracts. The court noted a significant jurisprudential conflict regarding whether evidence distortion remains reviewable under Article 360(1)(4) of the Code of Civil Procedure after recent reforms. Consequently, the case was remitted to the Supreme Court's unified sections for a definitive ruling on this interpretative issue.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma primo n. 4) c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The Court of Cassation, recognizing a jurisprudential conflict regarding the admissibility of evidence distortion appeals post-reform, suspends the case pending a definitive ruling by the unified sections on whether such errors remain reviewable under Article 360(1)(4) or require revocation under Article 395(4).

Parole chiave

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evidence distortion Code of Civil Procedure jurisprudential conflict disciplinary proceedings suspension of proceedings unified sections contract continuity responsabilità del responsabile di progetto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma primo n. 4) c.p.c.
Rilevato che col primo motivo di ricorso gli ingegneri Giuseppe De Leo e Roberta Lovino lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.
Art. 115 c.p.c.
per la violazione dell'art. 115 c.p.c.; rilevato che vi é contrasto giurisprudenziale tra la tesi che ritiene non più denunciabile in sede di legittimità il travisamento della prova dopo la riforma dell'art.
Art. 395 n. 4) c.p.c.
c.p.c., che ha eliminato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e quindi utilizzabile solo il rimedio della revocazione ex art. 395 n.
art. 115 c.p
per la violazione dell'art. 115 c.p.c.; rilevato che vi é contrasto giurisprudenziale tra la tesi che ritiene non più denunciabile in sede di legittimità il travisamento della prova dopo la riforma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza della sezione terza della Corte di Cassazione del 27.4.2023 n. 11111
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14854/2023 R.G. proposto da : LOVINO ROBERTA e DE LEO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in BISCEGLIE VIA R. IMBRIANI N. 156 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MICHELE MARELLA (MRLMHL52D27L109W) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del Presidente Angelo Domenico Perrini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 265, presso lo studio dell’avvocato TERESA GIGLIOTTI (GGLTRS68P45C489X) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI e PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, -intimati- avverso la DECISIONE d el CONSIGLIO NAZ IONALE DEGLI INGEGNERI n.3/2023 depositata i l 6 . 6 . 2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO. Rilevato che col primo motivo di ricorso gli ingegneri Giuseppe De Leo e Roberta Lovino lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c. ed all'art. 115 c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo dovuta ad asserito travisamento probatorio, per avere il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, confermando il Collegio di disciplina territoriale, e sostituendo solo la più blanda sanzione dell'ammonizione a quella della censura, per la violazione degli articoli 13.1, 13.4 e 13.5 del Codice Deontologico, erroneamente percepito che l'atto di cessione delle quote dell'Immobiliare De Gennaro S.A.S. del 12.3.2004, proprietaria dell'ex cementificio De Gennaro, concluso con soggetti diversi dalla Lovino Costruzioni S.A.S., sarebbe stato in continuità col contratto preliminare di cessione delle quote sociali del 17.12.2003 concluso dalla Immobiliare De Gennaro Corrado Luciano C.

S.A.S. con la Lovino Costruzioni S.R.L., e che gli atti di cessione delle quote della Immobiliare Sud S.R.L., proprietaria dell'ex cementificio Gallo, del 17.9.2004, 13.10.2004, 21.10.2004, 4.11.2004 e 29.11.2004, posti in essere dai soci di quella società in favore della Lovino Costruzioni S.R.L., sarebbero stati in continuità col contratto preliminare del 28.4.2004 concluso dai predetti soci con la ditta individuale Lovino Giuseppe, desumendo da tali continuità il permanere del diritto al conferimento dell'incarico di progettazione e direzione lavori di costruzioni sugli ex cementifici De Gennaro e Gallo a favore dell'autrice dell'esposto all'organo disciplinare, ing.

Lucia De Gennaro, alla quale i ricorrenti sarebbero subentrati nell'incarico in violazione degli articoli surrichiamati; considerato che i ricorrenti lamentano un errore nella ricognizione del contenuto oggettivo degli atti sopra richiamati ai sensi dell'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c. per la violazione dell'art. 115 c.p.c.; rilevato che vi é contrasto giurisprudenziale tra la tesi che ritiene non più denunciabile in sede di legittimità il travisamento della prova dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n.

5) c.p.c., che ha eliminato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e quindi utilizzabile solo il rimedio della revocazione ex art. 395 n.

4) c.p.c. (che presuppone però che il punto non sia stato esaminato nella decisione impugnata), e la tesi che invece anche dopo quella riforma ritiene ancora sindacabile il travisamento della prova, purché si tratti di errore di percezione e non di valutazione della prova, attraverso la deduzione, qui prospettata, della violazione degli articoli 360 comma primo n.4) c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere l'impugnata decisione attribuito ad uno o più atti prodotti un significato probatorio che in alcun modo può essere da essi ricavato, finendo per decidere in base a prove non proposte; rilevato che su sollecitazione dell'ordinanza della sezione terza della Corte di Cassazione del 27.4.2023 n. 11111 é stata rimessa la soluzione di questo contrasto interpretativo alle sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno già trattenuto la relativa causa a decisione ma si è in attesa della pubblicazione della sentenza, per cui é necessario attendere la pronuncia relativa

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione interp