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Ordinanza — n. 3469/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal allowing cost compensation despite procedural irregularities due to reformatio in peius prohibition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3469/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by an attorney against a lower court's decision to compensate litigation costs between parties. The attorney argued that the appellate court erred by allowing cost compensation for an appeal filed solely to correct a clerical error in the first-instance judgment, which he claimed did not constitute a grave reason for derogating from the general rule of losing party bearing costs. The court held that while the appellate court's reasoning regarding the necessity of the appeal was flawed, it could not alter the substantive outcome to be more favorable to the appellant without violating the prohibition of reformatio in peius.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The prohibition of reformatio in peius prevents the appellate court from modifying the judgment to be more favorable to the appellant than the lower court's decision, even when correcting procedural errors or clarifying motivation.

Parole chiave

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reformatio in peius cost compensation clerical error litigation expenses procedural irregularity appellate review civil procedure code ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
civ., consente di derogare al principio della soccombenza exart. 91, cod.
Art. 92 c.p.c.
4, c.p.c.” - censura la sentenza impugnata che ha compensato, tra le parti, le spese di appello in “difetto di opposizione di Astra Immobiliare Srl” benché tale circostanza non configuri “ una grave ed eccezionale ragione” che, a norma dell’art. 92, cod.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonché in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi e violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 132, secondo comma n. 4 c.p.c.
per omesso esame di fatti decisivi e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma n. 4 c.p.c., dell’art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 360, primo comma n. 4, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112, cod. proc. civ.
Al riguardo va data continuità all’indirizzo nomofilattico per il quale il giudice dell ’ impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo (art. 112 , cod.
Art. 100, cod. proc. civ.
civ.) e quello dell’interesse ad agire (art. 100, cod.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
per omesso esame di fatti decisivi e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 14127 del 27/06/2011
Sez. L, Sentenza n. 4676 del 09/03/2015
Sez. L, Sentenza n. 4676 del 09/03/2015, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5140/2023 proposto da: SALVADORE DOMENICO, elettivamente domiciliato in Brescia Corso Cavour, 31 dom dig, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Alessandro Salvadore (SLVGPP70B10B157V) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro ASTRA IMMOBILIARE SRL. -Intimata – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1125/2022 depositata il 26/09/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del24 gennaio 202 4 . Rilevato che:

1. con sentenza n. 1138/2021 il Tribunale di Brescia ha respinto l’opposizione di Astra Immobiliare Srl avverso il decreto ingiuntivo Compensi avvocato che le ordinava di pagare all’avv. Domenico Salvadore euro 12.377,63 a titolo di compenso per l’opera professionale svolta dal quest’ultimo a favore della società;

2. la sentenza è stata appellata dall’avv. Salvadore che ha chiesto la correzione degli errori materiali della stessa decisione consistenti nella erronea indicazione del suo cognome e nell’omessa indicazione degli importi liquidati nel capo della pronuncia che condannava l’opponente alle spese del giudizio;

3. la Corte d’appello di Brescia, in accoglimento del gravame e in contumacia della parte appellata, ha liquidato le spese di primo grado a favore dell’avv. Salvadore e ha compensato, tra le parti , quelle del giudizio di appello(cfr. pag. 3 della sentenza) “in quanto il gravame si è reso necessario a causa dell’erroneo diniego del provvedimento di correzione, in difetto di opposizione di Astra Immobiliare Srl”; 4.l’avv. Salvadore ricorre per la cassazione con un motivo; Astra Immobiliare Srlè rimasta intimata; Consideratoche:

1. l’unico motivo di ricorso – “V iolazione e /o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. c on nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, primo comma n. 4, c.p.c.” - censura la sentenza impugnata che ha compensato, tra le parti, le spese di appello in “difetto di opposizione di Astra Immobiliare Srl” benché tale circostanza non configuri “ una grave ed eccezionale ragione” che, a norma dell’art. 92, cod. proc. civ., consente di derogare al principio della soccombenza exart. 91, cod. proc. civ.Da un diverso punto di vista, ad avviso del ricorrente, l’ulteriore ratio decidendi della pronuncia impugnata, secondo cui l’appello si è reso necessario per l’erroneo diniego del provvedimento di correzione, costituisce un’ipotesi di motivazione illogica, meramente apparente e contraddittoria poiché il giudizio di appello è per sua natura destinato a correggere gli errori del primo giudice, la cui sussistenza, pertanto, è l’ordinario presupposto normativo per la riforma della pronuncia gravata e per la condanna della parte appellata alle spese del grado, sempreché non ricorrano (ed è il caso di specie) le ipotesipreviste dall’art. 92, cod. proc. civ.;

2. il motivo èinfondato per le seguenti ragioni ; 2.1. è orientamento consolidato di questa Corte (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877) che « [i] n tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente.

Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o [la]giurisprudenza consolidata». Le “gravi ed eccezionali ragioni” non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019). Ovviamente, le dette ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (si pensi a “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale ” ) inidonea a consentire il necessario controllo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017), così come non può ritenersi sufficiente, per derogare al principio della soccombenza, il mero riferimento alla “peculiarità della materia del contendere” (Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016). 2.2. nella fattispecie concreta in esame, la C orte d’appello ha ravvisato la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese del giudizio di secondo grado nella circostanza che il gravame dell’ avv.

Salvadore , vittorioso in primo grado, si era reso necessario esclusivamente a causa dell’ ingiustificato diniego opposto dal Tribunale di Brescia all’istanza della parte vittoriosa di correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza che , dichiaratainammissibile l’opposizione di Astra Immobiliare Srl , aveva condannato l’opponente alle spese , ma aveva omesso di indicare l’importo liquidato (questo, nella parte che qui rileva, il contenuto del dispositivo: “che si liquidano in complessivi €, di cui € per compenso professionale ed € per spese”); 2.3. la decisione della Corte di Brescia è conforme a diritto, ma è necessario correggerne la motivazione , nel senso che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di appello risiedono nella peculiarità della dinamica processuale appresso illustrata.

In primo luogo, il Tribunale di Brescia, aderendo alla richiesta della parte, avrebbe dovuto correggere il dispositivo della sentenza ed indicare le somme liquidate a titolo di spese legali; in secondo luogo, l’avv. Salvadore – e in ciò sta l’errore che giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello – a l fine di porre rimedio al lapsus calami del primo giudice, a nziché impugnare la sentenzapur essendo vittorioso e non soccombente , avrebbe dovuto reiterare la richiesta di correzione dell’errore materiale al giudice che vi era incorso; terzo, ha errato la Corte d’appello, la quale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’impugnazione, invece di accoglierla e compensare le spese del grado; 2.4. la decisione della Corte d’appello, tuttavia, non è suscettibile di essere modificata poiché, in assenza di impugnazione incidentale della parte soccombente (nella specie, Astra Immobiliare Srl), opera il divieto di reformatio in peius.

Al riguardo va data continuità all’indirizzo nomofilattico per il quale il giudice dell ’ impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo (art. 112 , cod. proc. civ.) e quello dell’interesse ad agire (art. 100, cod. proc. civ.), anche d’ufficio, correggerne, modificarne o integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata; pertanto, in assenza d’impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo ad una “reformatio in peius”in danno del primo ( Sez. 1, Sentenza n. 14127 del 27/06/2011, Rv. 618386 – 01 ;

Sez. L, Sentenza n. 4676 del 09/03/2015, Rv. 634811 -01);

3. in conclusione, il ricorso va rigettato;

4. nulla si dispone sulle spese del giudizio di cassazione in cui Astra Immobiliare Srl è rimasta intimata;

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto