Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The Spoleto Municipality, acting as the appellant, voluntarily withdrew the case against the defendant, Massimo Marucci, after the lower court issued an order on May 30, 2022. The court ruled that such withdrawal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings without addressing the merits or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and no further judicial intervention is required to declare the case closed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPOLETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che lorappresenta e difende; -ricorrente - contro MARCUCCI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 47, presso il proprio studio, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO DI FIORE, FRANCESCO AUGUSTO DE MATTEIS; -controricorrente – per la cassazione dell ’ordinanza del Tribunale di Perugia n . cron. 4602/2022pubblicata in data 30 maggio 2022 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da COMUNE DI SPOLETO, accettata dalcontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s