Decreto — n. 3442/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETO sul ricorso proposto da: FERRARI ANTONELLA, rappresentat a e difes a da ll’avvocato FRANCO BAMBINI; -ricorrente - contro BASSI CLAUDIO, elettivamente domiciliat o in ROMA, VIA LE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato MARZIA CONTUCCI, rappresentato e difeso da sèmedesimo ex art 86 cpc; -controricorrente – per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia n.2722/2021 resa nel giudizio iscritto al n.rg. 3052/2019pubblicata in data9 novembre 202 1 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FERRARI ANTONELLA, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3442/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 3052/2019pubblicata in data9 novembre 202 1 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FERRARI ANTONELLA, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: FERRARI ANTONELLA, rappresentat a e difes a da ll’avvocato FRANCO BAMBINI; -ricorrente - contro BASSI CLAUDIO, elettivamente domiciliat o in ROMA, VIA LE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato MARZIA CONTUCCI, rappresentato e difeso da sèmedesimo ex art 86 cpc; -controricorrente – per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia n.2722/2021 resa nel giudizio iscritto al n.rg. 3052/2019pubblicata in data9 novembre 202 1 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FERRARI ANTONELLA, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia