Italian Supreme Court dismisses appeal via decree due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The lower court had already issued a ruling on May 18, 2022, which the plaintiff subsequently abandoned in accordance with civil procedure codes. Consequently, the Court issued a decree stating no further action was required on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the applicant results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: C.M.B. SOCIETA’ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI (già EURECO – EUROPEA RESIDENZIALE COSTRUZIONI S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 91, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO POLLARI MAGLIETTA che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GULINUCCI ANDREA, PATRIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO RACIOPPA; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n . 3313/2022pubblicata in data 18 maggio 2022 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da C.M.B. SOCIETA’ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI, accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che