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Ordinanza — n. 3379/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against judge of peace's inadmissibility ruling by rejecting formalistic interpretation of procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3379/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Taranto Tribunal's decision dismissing an appeal filed by Enel Distribuzione s.p.a. regarding a lawyer's fee dispute. The lower court had declared the opposition inadmissible because it was filed late under a special summary procedure, arguing that the judge of peace had explicitly excluded that procedure's application. The Supreme Court ruled that the judge's explicit exclusion of the special procedure meant the decision was appealable, not subject to cassation, thereby allowing the appeal to proceed on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 641 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 150/2011: When a judge of peace explicitly excludes the application of the special summary procedure for lawyer fees, the resulting decision is appealable and not subject to cassation, as the party's right to appeal is preserved despite the formal defect in the opposition.

Parole chiave

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opposizione decreto ingiuntivo riti speciali onorari giudice di pace appello vs cassazione inammissibilità tardività d.lgs 150/2011 formalismo processuale riposo compensativo

Disposizioni normative citate

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Art. 641 c.p.c.
Con ordinanza depositata il 18-12-2015 il giudice di pace di Taranto ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 cod.
Art. 14 d.lgs. 150/2011
e che il rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del giudice di pace.
Art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ..
art. 641 cod. proc. civ
Con ordinanza depositata il 18-12-2015 il giudice di pace di Taranto ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 cod. proc. civ.
art. 14 d.lgs. 150/2011
e che il rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del giudice di pace.
artt. 323 c.p
360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 323 c.p.c., 339 c.p.c.
art. 645 cod. proc. civ
evidenzia che il giudice di pace, dichiarando che l’opposizione era soggetta all’art. 645 cod. proc. civ.
art. 641 c.p
Con ordinanza depositata il 18-12-2015 il giudice di pace di Taranto ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 22-9-2021 n. 26083
Cass. s.u. 390/2011
Cass. 26163/2014
390/2011; Cass. 26163/2014), mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta a ottemperare all’art.
Cass. 8929/2023
Court of Cassation allows lawyer's appeal, ruling the judge of peace is competent for fee liquidation cases.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5515/2020 R.G. proposto da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A., c.f. e p.i. 05779711000, già Enel Distribuzione s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Nicolì e dall’avv. Gaetano Grandolfo, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Francesca Nappi, nel suo studio in Piazza San Saturnino n.5, ricorrente contro GIUSTI VITTORIO, c.f. GSTVTR40M03I8298, rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Sebastio, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Giovanna Sebastio, nel suo studio in via Germanico n. 109, controricorrente avverso la sentenza n. 2971/2019 del Tribunale di Taranto pubblicata il 28-11-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-9- 2023 dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: contratto d’opera professionale R.G.5515/2020 C.C. 7-9-2023 FATTI DI CAUSA 1.L’avv.

Vittorio Giusti propose avanti il giudice di pace di Taranto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento da Enel Distribuzione s.p.a. di Euro2.965,87, oltre interessi e spese , a titolo di compenso per avere difeso la società inun giudizio conclusosi nel 2010 davanti ilgiudice di pace di Taranto. Emesso il decreto ingiuntivo, notificato il 15 - 7 - 2015, Enel Distribuzione s.p.a. propose opposizione avanti il giudice di pace con ricorso ex art. 14 d.lgs. I settembre 2011 n. 150 depositato il 23 - 9 - 2015 e notificato il 14 - 10 - 201 5 unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.

Con ordinanza depositata il 18-12-2015 il giudice di pace di Taranto ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 cod. proc. civ. e che il rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del giudice di pace. 2.E-distribuzione s.p.a., già Enel Distribuzione s.p.a., propose appello,che il Tribunale di Taranto con sentenza n. 2971 depositata il 28-11-2019ha dichiarato inammissibile , dichiarando di applica re l’art. 14 d.lgs. 150/2011, secondo il quale l’ordinanza che definisce il giudizio è inappellabile; hacondannato E - d istribuzione s.p.a. alla rifusione delle spese di lite del grado.

La sentenza ha dichiarato di applicare i principi diprevalenza della sostanza sulla forma e dell’apparenza , osservando che il ricorso era stato proposto per il pagamento di competenze per prestazioni giudiziali civili, l’opposizione era stata proposta con ricorso citando espressamente l’art. 14 D.lgs. 150/2011, il giudice di pace aveva proceduto secondo il rito sommario previsto dallo stesso art. 14 e aveva deciso con ordinanza, senza mutare il rito e senza fissare udienza di precisazione delle conclusioni come previsto nel rito ordinario. 3.Con ricorso notificato il 2 9 - 1 - 2020 , a fronte di sentenza notificata il 2-12-2019, E - distribuzione s.p.a. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a unicomotivo.

Ha resistito con controricorso l’avv. Vittorio Giusti chiedendo che il ricorso fossedichiarato inammissibile. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consigliodel giorno 7-9-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con unico motivo rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale, ex art. 360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 323 c.p.c., 339 c.p.c. e 14 D.lgs.n. 150/2011 – error in iudicando de iure procedendi” E-distribuzione s.p.a. evidenzia che il giudice di pace, dichiarando che l’opposizione era soggetta all’art. 645 cod. proc. civ. e che il rito sommario di cui all’art. 14 D.lgs.150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del giudice di pace, aveva ritenuto che il giudizio dovesse celebrarsi secondo il rito ordinario.

Sostiene che perciò la corretta applicazione del principio di apparenza faceva ritenere che la decisione del giudice di pace fosse stata assunta secondo il rito ordinario e fosse perquesto appellabile ; di conseguenza chiede che la sentenza impugnata sia cassata con rinvio ad altro Tribunale per l’esame dei motivi di appello e del merito della sua opposizione. 2.Si premette che non ricorrono i presupposti per rimettere la decisione della causa in pubblica udienza, comechiesto dalla ricorrente nella memoria e comein precedenza disposto in procedimenti analoghi pendenti tra le stesse parti (R.G. 3370/2020, 4670/2020, 7785/2020, 11791/2020)per il fatto che il ricorso sollevava questioni di rilevanza nomofilattica relativeall’applicabilità del rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011ai procedimenti avanti il giudice di pace.

Infatti, la questione della competenza del giudice di pace e dell’applicabilità del rito ex art. 14 D.lgs. 150/2011 ai procedimenti del giudice di pace è statanel frattempo decisa in senso positivo da Cass. Sez. 2, S entenza n. 8929 del 29-3-2023, Rv. 667511-01 (e poi nello stesso senso da Cass.Sez. 2 12- 7- 2023 n. 19905 ) . 3.Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per il fatto che ilmotivo di impugnazione è stato formulatoai sensi del n. 3 dell’art. 360 co.1 anziché ai sensi del n.4, come sarebbe stato corretto in relazione al vizio del procedimento che è stato lamentato.

Il motivo di ricorso è esplicito e univoco nell’individuare il vizio lamentato nella sentenza impugnata e le relative conseguenze, mentre l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi previste dall’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. non è in sé requisito di ammissibilità del ricorso secondo i principi posti da Cass Sez. U. 24-7-2013 n. 17931, Rv. 627268-01 (nello stesso senso, Cass. Sez. 2 23 - 8 - 2023 n. 25094 , Cass. Sez. 2 24-4-2023 n. 10824, per tutte). 4.Il motivo di ricorso è fondato, perché il dato cheil procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149si applichi a i procedimenti avanti il giudice di pace non è rileva nte in sé al fine di ritenere che esattamente il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l’appello avverso la pronuncia del giudice di pace, dovendosi dare applicazione al principio dell’apparenza , che conduce a risultato opposto a quello ritenuto dalla sentenzaimpugnata.Secondo il principio affermato da Cass.

Sez. U. 11-1-2011 n. 390, Rv. 615406, in relazione al procedimento di liquidazione delle spettanza per prestazioni giudiziali civili dovute dal cliente al suo difensore disciplinatodagli artt. 28 e ss. legge 13 giugno 1942 n. 794, poi trasfuso nell’art. 14 d.lgs. I settembre 2011 n. 150, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.

Ilcosiddetto principio di apparenza ha avuto applicazione anche a seguito della novella del 2011 (Cass. Sez. 2 5 - 10-2018 n. 24515 Rv. 650653-01 richiamato anche dalla sentenza impugnata, Cass. Sez. 6 - 2 5 - 6 - 2020 n . 10648, Cass. Sez. 2 2022 n. 24481, per tutte) e comporta che sia ammissibile il mezzo di impugnazione previsto d a l rito effettivamente applicato , anche se la scelta di quel rito sia stata erronea. D ichiara ndo di fare applicazione del principio di apparenza,la sentenza impugnata ha valorizza to che il giudice di pace avesse deciso con provvedimento che ha qualificato ordinanza, all’esito di istruttoria sommaria, senza fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni; però, in questo modo la sentenza impugnata non ha considerato che l’intero contenuto del provvedimento del giudice di pace è stato nel senso che il rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non si applicasse alla fattispecie, tanto da dichiarare tardiva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta con ricorso depositato nel rispetto del termine di cui agli artt.641 e 645 cod. proc. civ. ma notificato oltre quel termine .

La contraddizione insita nell’avere deciso con ordinanza secondo le previsioni d e l rito sommario speciale , nel contempo dichiara ndo che il rito sommarionon era applicabile alla fattispecie esclude che la scelta del rito sia stata consapevolmente attuata dal giudice di primo grado e perciò possa influire sul l ’individuazione del tipo di impugnazione. Piuttosto, sono i principi fondamentali della certezza dei mezzi impugnatori e dell’economia dell’attività processuale e il fine di evitare l’irragionevolezza di imporre di fatto all’interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo -e perciòproprio i principi posti a fondamento del principio di apparenza - a impo rre di ritenere che, a fronte di provvedimento che - seppure assunto nella forma prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011-espressamente dichiari non applicabile lo stesso art. 14 per il fatto che la causa è soggetta al rito ordinario, l’impugnazione sia quella prevista dal rito ordinario; ciò in quanto assume rilevanza determinante , al fine di incidere sull’apparenza del provvedimento e indirizzare la parte interessata nell’individuare l’impugnazione corretta,l’esplicita opzione processuale posta dal provvedimento a fondamento della decisione.

Non è ragionevole sostenere che la parte dovesse proporre l’impugnazione prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, davanti a provvedimento del giudice di pace che, seppur e con la forma prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, espressamente abbia dichiarato non applicabile alla fattispecie l’art. 14 medesimo, tanto da escludere la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo per il fatto che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme ordinarie. Infatti, in ipotesi del tutto analoga, nel quale il giudice (in quel caso il Tribunale) aveva deciso con ordinanza ma dichiarando espressamente inapplicabile l’art. 14d.lgs. 150/2011,già Cass.

Sez. 6 - 2 27 - 9 - 2021 n. 26083 è giunta a medesima soluzione, statuendo: “Il tribunale ha esplicitamente ritenuto che la causa fosse sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, tanto da dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione in quanto proposta con ricorso -invece che con citazione-poiché notificato oltre il termine fissato dall’art. 641 c.p.c..Tale espressa e inequivocabile opzione processuale -da parte del giudice del merito- consentiva di impugnare la decisione solo con l’appello, con l’esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all’impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011.

Né rileva la forma del provvedimento impugnato: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza- che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. s.u. 390/2011; Cass. 26163/2014), mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta a ottemperare all’art. 14 d.lgs. 150/2011, la cui applicabilità è stata invece espressamente esclusa dal tribunale, sicchè la decisione era -come detto - appellabile e non ricorribile in cassazione”. 5.Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato, al fine di esaminare nel merito i motivi di appello e di opposizione di E-Distribuzione s.p.a..

Sussistono i presupposti per la disamina nel merito dei motivi di opposizione in quanto il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica ai procedimenti avanti al giudice di pace (Cass. 8929/2023 già citata)e perciò non ricorrono neppure le condizioni per ritenere ch e il gi udice di pace abbia esattamente dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione al decreto ingiuntivo. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato, per la