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Ordinanza — n. 3336/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against scheduling decrees as they lack definitive jurisdictional rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3336/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal for lack of jurisdiction inadmissible because the challenged decrees were merely scheduling orders. The appellant argued the court lacked jurisdiction over both the main claim and a seizure request, but the lower court had not yet made a final decision on the merits. The court ruled that such ordinatorio acts are retractable and do not constitute implicit rulings on jurisdiction, requiring a definitive statement to trigger the appeal mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 86 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: Appeals for lack of jurisdiction are inadmissible against scheduling decrees unless the judge has definitively affirmed or denied jurisdiction in an incontrovertible manner.

Parole chiave

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lack of jurisdiction appeal scheduling decrees definitive ruling requirement procedural inadmissibility retractable acts continence exception Cassation procedure declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 86 c.p.c.
–RICORRENTE– contro VALENTE SILVIO, rappresentato e difeso in proprio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c. con domicilio in Lecce, Via Balsamo n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 96 terzo comma c.p.c.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controparte, di € 3000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c..
art. 86 c.p
–RICORRENTE– contro VALENTE SILVIO, rappresentato e difeso in proprio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
art. 47 c.p
Silvio Valente ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 33028/2023
Cassation court dismisses appeal as lower court's order on jurisdiction was merely procedural, not final. The court ruled the order was not a definitive decision on jurisdiction because it invited parties to conclude on merits and did not definitively resolve the territorial competence issue. Consequently, the appeal for regulation of jurisdiction is inadmissible. The court remitted the case to the lower court for further proceedings. The key legal issue is the requirement for a definitive decision on jurisdiction to be appealable via regulation of jurisdiction. The court held that an order inviting parties to conclude on merits and proposing conciliation does not constitute a definitive decision on jurisdiction. Therefore, the appeal is inadmissible. The court remitted the case to the lower court for further proceedings. The key legal issue is the requirement for a definitive decision on jurisdiction to be appealable via regulation of jurisdiction. The court held that an order inviting parties to conclude on merits and proposing conciliation does not constitute a definitive decision on jurisdiction. Therefore, the appeal is inadmissible. The court remitted the case to the lower court for further proceedings.
Cass. 32082/2023
Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lack of definitive ruling on jurisdictional objection.
Cass. 31092/2023
Cassation appeal dismissed because lower court's order on jurisdiction was not a final decision.
Cass. 30432/2023
Court dismisses jurisdiction objection in debt collection case, ruling summary order insufficient to decide competence.
Cass. 27576/2023
Italian Court dismisses appeal against judge's refusal to remand case for jurisdictional ruling.
Cass. 31931/2022
Court dismisses appeal against provisional enforcement order, ruling it cannot be challenged via jurisdiction regulation.
Cass. 11742/2021
Cass. 2338/2020
31931/2022; Cass.11742/2021; Cass. 2338/2020; Cass.
Cass. 5354/2018
2338/2020; Cass. 5354/2018;
Cass. s.u. 20449/2014
Cass. 23112/2010
Cass. 8930/2011
23112/2010; nello stesso senso Cass. 8930/2011; Cass.
Cass. 8758/2015
8930/2011; Cass. 8758/2015; Cass.
Cass. 37160/2021
Italian court dismisses appeal against jurisdiction order when judge merely defers preliminary issues to merits.
Cass. 11801/2023
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to abuse of process against a mere scheduling order.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14610/2023 R.G. proposto da LUCARELLI VITO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Apollonio, con domicilio in Roma, Via San Vincenzo De Paoli n. 13. –RICORRENTE– contro VALENTE SILVIO, rappresentato e difeso in proprio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c. con domicilio in Lecce, Via Balsamo n. 4. –RESISTENTE– e FELICIONI MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. Silvio Valente, con domicilio in Lecce,Via Balsamo n. 4. -RESISTENTE- avverso i decreti del Tribunale di Lecce, pubblicati in data 16.5.2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.12.2023dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il proposto regolamento. FATTI DI CAUSA Oggetto: regolamento di competenza 1. L’avv. Vito Lucarelli propone ricorso per regolamento di competenza avverso due decreti, entrambi emessi il 16.5.2023dal Tribunale di Lecce, rispettivamente nelgiudizio R.G.N. 4677/2018 e nel subprocedimento R.G.N. 4677-5/2018, con cui il giudice ha fissato l’udienza di prosecuzione del giudizio di merito introdotto da Felicioni Maria, riassunto a seguito di pronuncia di questa Corte su altri due precedenti regolamenti di competenza proposti dal Lucarelli, dichiarati inammissibili, e per la trattazione di un procedimento cautelare in corso di causa.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale, con i suddetti provvedimenti, si sarebbe ritenuto competente sia per le domande di merito che per l’istanza di sequestro proposte da Maria Felicioniper ottenere la riduzione di un’iscrizione in separazione effettuata il 24 marzo 2009 da Vito Lucarelli per un credito di euro 300.000 ,00 su tutti i beni relitti dell’attrice, in tal modo negando la competenza – anche per continenza -del T ribunale di Roma . L’avv. Silvio Valente ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c.. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile. L’avv. Lucarelli ha proposto regolamento di competenza avverso i decreti di fissazione delle udienze in sede cautelare e di merito, emessi dopo che questa Corte aveva dichiarato inammissibili due precedenti ricorsi per regolamento di competenza notificati dal ricorrente avverso provvedimenti dal contenuto analogo a quelli di cui si discute, che ugualmente sono privi del benché minimo contenuto decisorio sulla questione di competenza e sull’eccepita continenza. Il regolamento è mezzo esperibile solo avverso i provvedimenti con cui il giudice abbia affermato o negato la propria competenza (o abbia affermato o negato la continenza di cause) con statuizione non più ritrattabile.

A tal fine è necessario che la causa sia rimessa in decisione e che le parti siano state invitate a precisare le conclusioni anche di merito, con l'unica eccezione costituita dall'ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza , sempre che però ciò faccia in termini di assoluta inequivocità ed incontrovertibilità (Cass. 33028/2023; Cass. 32082/2023; Cass. 31092/2023; Cass.30432/2023; Cass. 27576/2023; Cass. 31931/2022; Cass.11742/2021; Cass. 2338/2020; Cass. 5354/2018;

Cass. s.u. 20449/2014). I provvedimenti di carattere ordinatorio (quale quelli oggetto di ricorso), in quanto ritrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sul profilo in discussione, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l'affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice (Cass. 23112/2010; nello stesso senso Cass. 8930/2011; Cass. 8758/2015; Cass. 37160/2021).

3. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata per l’ingiustificata reiterazione del regolamento avverso provvedimenti aventi contenuto ordinatorio e per evidenti finalità dilatorie, come già ritenuto da questa Corte con la pronuncia n. 11801/2023. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €. 6000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, in favore di ciascuna controparte. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controparte, di € 3000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c.. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della