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Ordinanza — n. 3335/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding speed fine, ruling on evidence burden and procedural waiver rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3335/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Municipality's appeal against a lower court decision that annulled a speeding ticket due to alleged procedural flaws. The Municipality argued the mobile speed camera lacked required certification and that the driver waived the right to contest technical evidence by not explicitly requesting a re-examination. The court held that the burden of proof regarding the camera's functionality remained with the Municipality, which failed to provide calibration certificates, and that the driver's conduct did not constitute a waiver of these specific defenses.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 346 c.p.c.: The court must examine preliminary admissibility issues raised by the appellant; a party's failure to explicitly request a re-examination of specific grounds in the appeal does not constitute a waiver if the lower court explicitly notes the existence of those unexamined grounds.

Parole chiave

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procedural waiver burden of proof speeding fine mobile speed camera appellate review motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CdS), in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 346 c.p.c.
Art. 45, comma 6 CdS
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (normativa sulla taratura, omologazione, funzionalità autovelox: art. 45, comma 6, CdS, art.
Art. 345 Reg. esec. e att. CdS
45, comma 6, CdS, art. 345 Reg. esec. e att. CdS), in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 346 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 8/11/2019, n. 28807
Cass., 8/11/2019, n. 28807; Cass., 20/6/2019, n.
Cass., 20/6/2019, n. 16591
28807; Cass., 20/6/2019, n. 16591; Cass.
Cass. 9/3/2018, n. 5649
16591; Cass. 9/3/2018, n. 5649).
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14231/2021 R.G. proposto da: COMUNE di CASTELVENERE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE OCEANO ATLANTICO 37-H, presso lo studio dell’avvocato FESTA TITO (FSTTTI49D17H501T) e rappresentato e difeso dall'avvocato DI MEZZA SALVATORE (DMZSVT61A21I809A); -ricorrente – contro VARRONE LIVIA; -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE BENEVENTO n. 503/2021 , pubblicatail 10/03/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Con verbale di accertamento n. 2945/2016, la Polizia Municipale di Castelvenere contestava a Livia Varrone la violazione dell’art. 142, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’) avvenuta in data 28.06.2017, avendo ella superato di 5Km/h il limite di velocità di 50km/h. 1.1. La Varrone impugnava il verbale di accertamento innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, il quale accoglieva il motivo di opposizione relativo al la mancata contestazione immediata, ritenendolo assorbente e decisivo, e annullava il verbale impugnato.

2. Avverso detta pronuncia proponeva appello il Comune di Castelvenere innanzi al Tribunale di Benevento che, pur accogliendo il motivo d’appello riferito alla dedotta illegittimità della mancata contestazione immediata(evidenziando che nel caso di specie non era stata possibile),rigettava il gravame ritenendo non assolto l’onere della prova gravante sullo stesso Comune in ordine al corretto funzionamento dell’autovelox (Velomatic 512D), non avendo detto Entededotto né depositato il certificato di taratura o di omologazione. Né dal verbale s i evince va – prosegue il Tribunale - se per l’apparecchiatura utilizzata fosse prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura e, in caso affermativo, se la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.

3. La suddetta sentenza di appello veniva impugnata dal Comune di Castelvenere innanzi a questa Corte con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria depositata in prossimità dell’udienza. Restava intimata Livia Varrone. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (normativa sulla taratura, omologazione, funzionalità autovelox: art. 45, comma 6, CdS, art. 345 Reg. esec. e att. CdS), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Il Comune ricorrente rappresenta che l’apparecchio attraverso il quale era stata accertata l’infrazione era un dispositivo mobile, per il quale la normativa applicabile (art. 45 CdS) non prescrive, come per gli apparecchi a postazione fissa con controllo da remoto o automatico, l’approvazione e l’omologazione del Ministero dei Trasporti e infrastrutture: i dispositivi, mobili, infatti, sono dotati di procedura di autotest che permette di rilevare qualsiasi problema tecnico, anche grazie all’utilizzo esperto che ne fanno gli agenti della Polizia Municipale.

Per tale ragione, prima della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale e, quindi, dell’entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Pubblici (31.07.2017) non era obbligatoria la verifica periodica di funzionalità e/o di taratura, prescritta invece per i dispositivi a postazione fissa. In ogni caso, il Comune di Castelvenere, prima dell’infrazione commessa dalla Varrone, aveva provveduto a detta verifica (pur non essendo essa obbligatoria) in data 6/10/2016, come risultante dal verbale di contestazione e dal certificato di taratura ritualmente prodotto nel giudizio di prime cure.

Orbene, conclude il ricorrente, il verbale di accertamento e di verifica si sarebbero dovuti considerare facentifede fino a querela di falso per quanto in essi dichiaratosul funzionamento, taratura e controllo annuale dell’autovelox con il quale era stato operato il rilevamento a carico della Varrone. 1.1. Il motivo è inammissibileper difetto di specificità. Innanzitutto, giova ricordare che questa Corte ha già in passato affermato il principio per cui, poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del CdS (Corte cost.18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 3/06/2020; Cass. Sez. 2, 24/09/2018, n.22499). 1.1.1. Detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018); né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso -in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato»(Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018). 1.2. Tanto precisato, il ricorrente fa riferimento alla produzione nel giudizio di merito del certificato di taratura, dal quale risulterebbe l’esecuzione di una verifica in data 6.10.2016,limitandosi meramente a richiamarlo, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di c assazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte:la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il relativo motivo inammissibile (Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701). Al riguardo è appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c .p.c. vanno indefettibilmente osservati, anche allorquando questa Corte è giudice del fatto processuale, a pena di inammissibilità del medesimo: essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr.

Cass., 8/11/2019, n. 28807; Cass., 20/6/2019, n. 16591; Cass. 9/3/2018, n. 5649).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 346, 342, 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. Il ricorrente denuncia la violazione dei principi espressi nelle norme citate sul presupposto chela Varrone, nella comparsa di costituzione e risposta in appello, avevasolo trascritto i motivi di impugnazione del verbale, senza però chiedere espressamente al giudice del gravame (neanche in sede di conclusioni, ove si era limitata a chiedere la conferma della sentenza di primo grado) il riesame di tutti i motivi di impugnazione, tra i quali in particolare quello sulla mancata indicazione dei dati relativi all’omologazione dell’apparecchiatura ed alla revisione periodica: pertanto, essi avrebbero dovutointendersi rinunciati.

Né poteva inferirsi che vi fosse alcun rapporto,anche implicito, tra i motivi di gravame, tale da giustificarne l’esame da parte del giudice dell’appello. 2.1. Il motivo è infondato. E’ opportuno precisare che in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (ex multis:

Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021). Nel caso che ci occupa, la presunzione di rinuncia deve essere esclusa, perché il Tribunale dà espressamente conto del fatto che l’appellata avevaribadito gli altri motivi di ricorso avanzati nel giudizio di primo grado e non scrutinati dal giudice di prime cure in quanto ritenuti assorbiti, tra cui - appunto - l’illegittimità del verbale impugnato per l’assenza di prova circa la corretta funzionalità e taratura dell’autovelox (v. sentenza p. 1, penultimocapoverso).

3. In definitiva, ilricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo l’intimatasvolto attività difensiva. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il