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Ordinanza — n. 3334/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on property ownership but allows cassation due to insufficient court fee liquidation below statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3334/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted Aurelio Ramalli's appeal against a second-instance judgment regarding condominium property ownership in Genoa. While the lower court's factual findings on property titles were upheld, the appeal succeeded on procedural grounds because the court failed to calculate legal fees according to the mandatory minimum tariff. Consequently, the judgment was quashed only regarding the fee liquidation, and the case was remanded for a new calculation.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 15, ultimo comma c.p.c.: The court must strictly adhere to the minimum tariff for legal fees; a global determination significantly below these statutory minima constitutes a violation of the law requiring cassation.

Parole chiave

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legal fee liquidation minimum tariff violation condominium property dispute cassation of judgment procedural nullity costi d'alloggio caso di rigore economico rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
e dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
Il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.
Art. 15, ultimo comma c.p.c.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
l. n. 247/2012, art. 13, comma 6
e dell’art. 132, comma 2, n.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19136/2020 R.G. proposto da: RAMALLI AURELIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BAJETTO FABIO -ricorrente- contro RAMALLI ISABELLA, MARRA VALERIO, CARLINI GIANCARLO, CARLINI GUIDO, MARRA ANDREA -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1441/2019 depositata il 24/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Aurelio Ramalli ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1441/2019 della Corte d’appello di Genova, depositata il 24 ottobre 2019. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensive.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1, c.p.c.

3. Il giudizio ebbe inizio con citazione di Isabella Ramalli e Giancarlo Carlini, i quali convennero Valerio ed Andrea Marra, mentre fu chiamato in esso anche Aurelio Ramalli, ed ha avuto ad oggetto l’accertamento della proprietà di alcuni locali compresi nella casa bifamiliare sita in Genova-Serra Ricco 28. Accogliendo in parte l’appello di Valerio ed Andrea Marra, la sentenza impugnata ha accertato la natura condominiale del sottotetto, della legnaia e del terreno circostante l’edificio, mentre ha negato che Valerio ed Andrea Marra fossero proprietari del magazzino. La Corte d’appello ha compensato le spese processuali nei rapporti fra attori e convenuti, mentre ha condannato Valerio ed Andrea Marra a rimborsare ad Aurelio Ramallile spese giudizio di gravame, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali ed accessori.

4. Il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per la liquidazione unitaria delle spese processuali in complessivi € 2.500,00, ben al di sotto dei minimi tariffari. Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 13, comma 6, l. n. 247/2012, sempre per violazione dei minimi tariffari.

5. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La liquidazione delle spese disposta dalla Corte di Genova in complessivi € 2.500,00, per il giudizio di appello in causa relativa a beni immobili, da ritenere di valore indeterminabile alla stregua dell’art. 15, ultimo comma, c.p.c., ha operato, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile ratione temporis (studio € 980; introduttiva € 675; istruttoria/trattazione € 2.030; decisione € 1.653).

6. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che procederà a liquidare le spese processuali tenendo conto dei rilievi svolti e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accoltee rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell