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Decreto — n. 3321/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 3321/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a default judgment where the court deemed the appeal withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs totaling over 2,150 euros.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal extinction statutory time limit waiver of appeal Civil Procedure Code costs award default judgment Corte di Cassazione spese di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
20547/2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: CLARA COCCHIONI, difesacome in atti contro ITALO MENGHINI,FABRIZIO MENGHINI E ROMEO MANGHINI, difesi come in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 20547/2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: CLARA COCCHIONI, difesacome in atti contro ITALO MENGHINI,FABRIZIO MENGHINI E ROMEO MANGHINI, difesi come in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali , che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00 (duemilacentocinquantadue) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite