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Ordinanza — n. 3320/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's late withdrawal of the lawsuit after case scheduling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3320/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's late withdrawal of the lawsuit after the hearing date was set. Although the plaintiff initially argued that the lower court erred in applying civil code provisions regarding underground foundations and property restoration, they subsequently submitted a formal declaration of withdrawal. The court ruled that because the withdrawal occurred after the scheduling notice, the proceedings must be terminated without a judgment on the merits, and no costs were assigned.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A late withdrawal of an appeal extinguishes the cassation proceedings without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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late withdrawal of appeal extinguishment of proceedings cassation procedure procedural dismissal no costs awarded accesso al fondo violazione delle distanze dai confini diritto fondiario

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1, c.p.c.
Art. 391, comma 1, c.p.c.
Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Art. 390 e 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 873 c.c
La ricorrente sostiene che “le fondamenta che ci occupano risultano completamente interrate e, conseguentemente, è da escludere che possa trovare applicazione l’art. 873 c.c.” e che “deve ritenersi inapplicabile la tutela prevista dall’art.
art. 872 c.c
873 c.c.” e che “deve ritenersi inapplicabile la tutela prevista dall’art. 872 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1187/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DI SPEDIZIONI F.LLI BERSELLI DI BERSELLI MARCO C. S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIPRO, 47, presso lo studio dell’avvocato PISELLI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIFFERI ANTONIO MAURO -ricorrente- contro CASALI CARLO E FRANCO SOCIETÀ SEMPLICE , elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa dall'avvocato DELLA FONTANA GIOVAN LUDOVICO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1454/2020 depositata il 29/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Agenzia di spedizioni F.lli Berselli di Berselli Marco C. S.n.c. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1454/2020 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 29 maggio 2020. Resiste con controricorso lasocietà semplice Casali Carlo e Franco.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1, c.p.c. 2.1. È stata operata dalla controricorrente società semplice Casali Carlo e Franco in data 22 novembre 2023 la produzione della copia autentica della sentenza 13 luglio 2023 n. 443 del TAR per l'Emilia Romagna –Bologna .

3. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello avanzato dalla Agenzia di spedizioni F.lli Berselli di Berselli Marco C. S.n.c. contro la sentenza del Tribunale di Modena n. 1942/2016 che, in accoglimento della domande proposte dallasocietà semplice Casali Carlo e Franco, aveva, tra l’altro, condannato la convenuta Berselli S.n.c.:“ad eliminare la parte delle fondamenta dell'immobile di sua proprietàin Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, realizzata nel terreno di proprietà della Società semplice Casali Carlo e Franco, ed in particolare ad arretrare le stesse fondamenta fino alla linea di confine…”; ed ancora alla rimessione in pristino mediante trasformazione in luci delle vedute aperte sulla facciata dell'edificio diproprietà della convenuta in Sassuolo, Via Regina Pacis, nonché alla eliminazione di un cancello realizzato sul confine con la proprietà della società semplice Casali Carlo e Franco.

4. Il primo motivo del ricorso della Berselli S.n.c. denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 840, comma 2, c.c., non essendo ravvisabile la lesione di alcun interesse oggettivo, attuale o futuro, della società semplice Casali Carlo e Franco, a fronte della parziale occupazione del sottosuolo del terreno di sua proprietà dalle fondamenta del fabbricato costruito dalla ricorrente sull’area confinante. Si spiega nella censura: “ciò, in considerazione dell’obbligo assunto dalla società Casali di cedere il mappale 515 al Comune di Sassuolo al fine della sua destinazione a verde pubblico, originato dall’art. 8 della convenzione a Ministero Notaio Clorinda Manella in data 8.8.2000 - Rep. 34331, Racc. 2416 (per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica del Centro Servizi dell’Industria e Commercializzazione dei Prodotti Ceramici - secondo stralcio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 26.7.1989).

5. Il secondo motivo del ricorso della Berselli S.n.c. denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 872, comma 2, c.c., non essendo applicabile nella fattispecie in esame la tutela prevista dal suddetto articolo, concernente la rimessione in pristino dei luoghi. La ricorrente sostiene che “le fondamenta che ci occupano risultano completamente interrate e, conseguentemente, è da escludere che possa trovare applicazione l’art. 873 c.c.” e che “deve ritenersi inapplicabile la tutela prevista dall’art. 872 c.c. concernente la rimessione in pristino dei luoghi, atteso che la stessa risulta circoscritta alla violazione delle norme contenute nella sezione seguente, o da questa richiamate”.

6. La Agenzia di spedizioni F.lli Berselli di Berselli Marco C. S.n.c. ha tuttavia depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.). Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia l’adesione della controricorrente società semplice Casali Carlo e Franco, non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camer