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Decreto — n. 3317/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 3317/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The material facts show that Andrea Matteucci and Eraldo Matteucci did not act to preserve their right to a ruling after the procedural proposal was communicated. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings failure to request decision forty-day period waiver by silence cassation appeal dismissal procedural time limits costs allocation atto tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
3120/2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: ANDREA MATTEUCCI ed ERALDO MATTEUCCI, difesicome in atti contro TENNACOLA SPA,COMUNE DI MONTEGRANARO e CONDOMINIO TRIVIOdifesi come in atti ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3120/2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: ANDREA MATTEUCCI ed ERALDO MATTEUCCI, difesicome in atti contro TENNACOLA SPA,COMUNE DI MONTEGRANARO e CONDOMINIO TRIVIOdifesi come in atti ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali , che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 (duemilacentocinquantadue e cinquanta)per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite