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Ordinanza — n. 3316/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses lawyer's appeal against ASL regarding professional fees and reimbursement of litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3316/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by lawyer Anna Lisa Bucci and the incidental appellants against a lower court decision. The lower court had reduced the lawyer's fees and ordered the ASL to reimburse litigation costs, while the lawyers sought full compensation and additional expenses. The Supreme Court found no error in the lower court's implicit rejection of the lawyers' requests for further costs and affirmed the partial reduction of fees based on collective bargaining agreements.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The court's decision implicitly rejects requests for costs or damages when the granted relief is incompatible with the logic of the ruling, and omissions regarding specific cost allocations do not constitute a violation if the outcome is clear.

Parole chiave

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professional fees reduction ASL reimbursement implicit rejection of claims litigation cost allocation collective bargaining agreement omitted ruling violation lawyer's defense fees riduzione dell'assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli 306, 359 e 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn.
Art. 96 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
24267/2007; Cass. 13651/2018; Cass.
art. 329 c.p
art. 287 c.p
Bucci denuncia la violazione dell’art. 287 c.p.c., sostenendo che, nel disporre la correzione della sentenza, la Corte d’appello ne abbia alterato il contenuto prescrittivo.
art. 111 Cost
è funzionale alla eliminazione dierrori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l'ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
art. 112 c.p
L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c..
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35242/2019 R.G. proposto da BUCCI ANNA LISA, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Di Lizio, con domicilio in Roma, Via Arezzo n. 54, presso l’avv. Edoardo Mindopi. –RICORRENTE– contro ASL 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Peppino Polidori, con domicilio in Roma, alla Via Montello 20, presso l’avv. Marco Di Cencio. –CONTRORICORRENTE– e TOMBARI RENATO E D’ARCANGELO ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Antonangeli, con domicilio in Pescara, Corso Vittorio Emanuele n. 310. -CONTRORICORRENTI\RICORRENTI INCIDENTALI- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 671/2019, pubblicata in data 11.4.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.12.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Oggetto: compensi professionali FATTI DI CAUSA 1. L’avv. Anna Lisa Bucci ha difeso in sede penale i dott. Renato Tombari e Antonio D’Arcangelo, imputati del reato di omicidio colposo per responsabilità medica. Concluso il processo con sentenza irrevocabile di assoluzione, il difensore ha agito in via monitoria per il pagamento del compenso professionale. Gli ingiunti hanno proposto separate opposizioni, contestando la domanda e chiamando in causa l’ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti, per essere manlevati.

Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha respinto le opposizioni , condannando gli opponenti al pagamento delle spese di causa e l’ASL a rimborsare ai medici le somme dovute all’avv. Bucci per effetto della condanna e quanto da essi anticipato per il giudizio di opposizione. Su appello dell’ASL, la sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte distrettuale di L’aquila. Il giudice territoriale ha ritenuto ammissibile il gravame , affermando che l’ASL, essendo tenuta al rimborso in forza del CCNL, era legittimata ad ottenere una riduzione del compenso spettante al difensore; ha negato che l’appellante avesse prestato acquiescenza alla pronuncia di primo grado per aver pagato le competenze richieste dall’avv.

Bucci per la difesa penale di altri coimputati e ha ridotto l’ammontare del compenso, ritenendo eccessiva la quadruplicazione applicata dal primo giudice; ha condannato l’ASL a rimborsare quanto anticipato dai medici per la difesa nel giudizio penale e per la causa di opposizione, con esclusione delle sole somme poste a loro carico nei confronti dell’avv. Bucci a titolo di spese processuali. Con successiva ordinanza del 17.12.2019, la Corte d’appello ha corretto il dispositivo della sentenza, estendendo la condanna al pagamento dei compensi professionali, nella misura rideterminata in appello, anche nei confronti degli opponenti, disponendo la revoca dei decreti ingiuntivi e la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado , infine rettificando la percentuale delle spese processuali compensate o poste a carico dell’Asl.

Per la cassazione della sentenza l’avv. Anna Lisa Bucci ha proposto ricorso in quattro motivi. Renato Tombari e Antonio D’Arcangelo resistono con controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. L’ASL 02 Lanciano- Vasto- Chieti ha notificato controricorso nonché controricorso in replica al ricorso incidentale dei dott. Tombari e D’arcangelo. L’avv. Bucci ha notificato controricorso in replica al ricorso incidentale e ricorso incidentale integrativo. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 81, 99, 101, 112, 345 c.p.c. e 2909 c.c., asserendo che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda formulata in appello d a ll’ ASL volta ad ottenere la riduzione del compenso professionale, potendo l’ente richiedere esclusivamente la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla regolazione dei rapport i con i m edici , configurandosi un’ipotesi di garanzia impropria, ma non ad impugnare la sentenza relativamente ai capi concernenti il rapporto principale di debito.

Il motivo è infondato. Le contestazioni mosse dall’ASL riguardo alla congruità del compenso liquidato all’avv. Bucci non costituivano esercizio di una domanda giudiziale preclusa in appello, ma una contestazione dell’ammontare del credito veicolata mediante la formulazione di un motivo di gravame del tutto ammissibile, data la relazione intercorrente tra il rapporto principale di debito e quello accessorio, intercorrente tra i medici e l’ASL, che la stessa ricorrente riconduce ad un’ipotesi di garanzia impropria (Cass. 25707/2016). Nel ritenere che la previsione dell’art. 25 del CCNL dell’8.6.2000 non configurasse un patto di manleva o un’obbligazione indennitaria, la Corte di merito ha inteso solo escludere che la garanzia comportasse un obbligo di anticipazione dei compensi del difensore, ma ribadendo la piena operatività della garanzia stessa e l’obbligo dell’ASL di tenere indenni i medici per gli effetti della condanna (manleva da attuare nelle forme del rimborso).

La sentenzaappare, al riguardo, conform e ai principi espressi dalle S.U. (sentenza n. 24707/2015), dovendo ritenersi che l’ASL fosse legittimata ad impugnare la decisione sul rapporto principale di debito e a porre in discussione la congruità della liquidazione, rispondendo di tali oneri in virtù del rapporto di garanzia disciplinato dall’art. 25 del CCNL (sentenza pag. 15). In caso di chiamata in causa ingaranzia, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale sia quella digaranzia da costui proposta – può , difatti, attingere il rapporto principale e giova anche al soggetto garantito indipendentemente dalla qualificazione dellagaranzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c. (Cass. 11724/2021;

Cass. 5876/2018; Cass. s.u. 24707/2016).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli 306, 359 e 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Secondo la ricorrente, l’ ASL , avendo integralmente corrisposto le competenze dell’avv. Bucci per la difesa di altri due coimputati nel medesimo giudizio, aveva prestato acquiescenza anche alla liquidazione asseverata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, conforme alla parcella inoltrata ai dott. Tombari e D’Arcangelo e che il giudice di primo grado aveva ritenuto congrua, confermando i decreti ingiuntivi.

Il motivo è palesemente infondato. L'acquiescenzaalla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa chetacita: in quest'ultimo caso, può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, tali non essendo, ad es., neppure lo spontaneo pagamento della somma liquidata in primo grado (Cass. 11769/2012; Cass. 21385/2012;

Cass. 34539/2021). Il pagamento dei compensi eseguito dall’ ASL era dunque irrilevante, riguardando soggetti che non erano parti in causa, e non era incompatibile con la volontà di impugnare la decisione a causa della mera corrispondenza quantitativa degli importi richiesti per i diversi coimputati.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1, comma secondo, del D.M. 127/2004 e degli artt. 2333 e 2697 c.c., per aver il giudice negato la maggiorazione del quadruplo del compenso tariffario, senza giustificare le soluzioni adottate e senza tener conto della particolare complessità e gravosità dell’impegno profuso dalla ricorrente. Il motivo è infondato. La valutazione dell’importanza dell’impegno professionale attiene a profili rimessi alle valutazioni del giudice di merito (Cass.1422/1973; Cass. 2401/1981; Cass. 17868/2020;

Cass.18045/2022; Cass. 12720/2021; Cass. 22248/2022). Nel caso in esame, la Corte d’appello, senza affatto negare il pregio e la complessità dell’attività professionale svolta, ha - con motivazione esente da vizi - ritenuto congrua la maggiorazione pari al doppio dei valori tariffari, reputando ingiustificato e non dovuto un aumento pari al quadruplo, spiegando che tale incremento non è mai automatico e che, nel caso concreto, non sussistevano profili di eccezionale complessità che giustificassero la liquidazione dell’importo tariffario incrementato con la massima maggiorazione consentita dal D.M. 127/2004.

Non sussiste neppure l’omesso esame di circostanze volte a giustificare la quadruplicazione dei compensi, avendo il giudice considerato le peculiarità dell’opera svolta, l’impegno profuso e la complessità delle questioni, avendo riconosciuto un importo pari al doppio del massimo tariffario.

4. Il primo motivo del ricorso integrativo proposto dall’avv. Bucci denuncia la violazione dell’art. 287 c.p.c., sostenendo che, nel disporre la correzione della sentenza, la Corte d’appello ne abbia alterato il contenuto prescrittivo. Il motivo è in parte inammissibile e, per il resto, infondato. Premessa la tempestività del ricorso, notificato in data 20.1.2020, a seguito dell’ordinanza di correzione adottata il 19.12.2019, deve porsi in rilievo che la ricorrente, in luogo di impugnare la decisione delle parti corrette, ha riproposto le medesime contestazioni già sollevate con il primo ricorso, traendo argomenti dall’ordinanza ex art. 287 c.p.c. per reiterare l’eccezione di inammissibilità dell’appello.

Il ricorso non attinge statuizioni della sentenza non precedentemente censurate rispetto alle quali l’interesse ad impugnare sia sortosolo a seguito della correzione, ma si limita, al riguardo, a proporre le contestazioni già oggetto dell’originario ricorso in cassazione, che pertanto vanno dichiarate inammissibili. E’ utile ricordare che il procedimento dicorrezione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. c.p.c. è funzionale alla eliminazione dierrori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l'ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento dicorrezione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se il giudice abbia violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui lacorrezione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) suerrori di giudizio (Cass. s.u. 5164/2004;

Cass. 16205/2013; Cass. 5733/2019; Cass.20309/2019). Per ciò che invece concerne la domanda di restituzion e delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, accolta con l’ordinanza di correzione, la decisione sul punto è, per identità di situazioni, conforme all’insegnamento propenso ad ammettere l'utilizzazione del procedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare la restituzione, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente "accede" al "decisum" complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale, collegandosi l'omissione ad una mera disattenzione (Cass. 2819/2016;

Cass. 17664/2019; Cass.4251/2020; Cass. 704/2022; Cass. 1241/2022; Cass. 15075/2023; Cass. 27671/2023; Cass. 35093/2023.).

5. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.. La Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato assorbito l’appello incidentale con cui era stata affermata la sussistenza dell’obbligo di rimborso, da parte dell’ASL, anche delle spese del giudizio di opposizione poste a carico del Tombari e D’Arcangelo nei rapporti con l’avv. Bucci, ritenendo la questione superata dal parziale accoglimento dell’appello principale . S ostengono i ricorrenti che tale appello non era stato accolto, ma respinto , mancando i presupposti del dichiarato assorbimento,e che la Corte di merito non avrebbe comunque pronunciato sul rimborso delle spese del decreto ingiuntivo e degli interessi, né riguardo alle spese del provvedimento di correzione e sulla richiesta di condanna dell’ASL al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.

Il motivo è infondato. 5.1. Deve in primis respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sebbene tardivo, dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. s.u. 24267/2007; Cass. 13651/2018; Cass. 18415/2018; Cass.14094/2020). Nel merito deve osservarsi che la Corte, nel disciplinare le spese di difesa, ha distinto, riguardo ai medici, quelle sostenute dagli assistiti nel giudizio penale, le spese processuali del giudizio di opposizione anticipate dai dott.ri D’ A rcangelo e Tombari e quelle poste a carico degli opponenti nei rapporti con l’avv.

Bucci, regolate dal principio di soccombenza. Le prime due sono state ammesse al rimborso poiché ricomprese nella previsione dell’art. 25 comma secondo, CCNL o pertinenti al rapporto di garanzia; la domanda di rimborso delle spese spettanti all’avv. Bucci per il giudizio di opposizione, implicitamente comprensive anche di quelle del monitorio, gravanti sui medici per effetto della soccombenza, è stata respinta , accogliendo si solo parzialmente il secondo motivo di appello dell’ASL. Era implicito nella pronuncia anche il rigetto della richiesta di estendere il rimborso ad ogni ulteriore spesa del giudizio civile spettante all’avv.

Bucci, come pure il rigetto della richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, dato il parziale accoglimento dell’appello proposto dall’ASL, incompatibile con la condanna ex art. 96 c.p.c., essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 24155/2017;

Cass.29191/2017; Cass. 18491/2018; Cass. 20718/2018; Cass.15255/2019; Cass. 2151/2021; Cass. 15015/2023; Cass.32572/2023). Nulla è stato disposto, né era dovuto a titolo di spese del procedimento di correzione (Cass. 26566/2023; Cass.12184/2020): l’omissione di pronuncia su tali questioni è irrilevante e la contestata violazione è, perciò, insussistente. In conclusione, sono respinti entrambi i ricorsi. Le spese processuali sono integralmente compensate nei rapporti tra Anna Lisa Bucci e Renato Tombari e Antonio D’arcangelo in ragione del rigetto dei ricorsi principale ed incidentale; le spese che competono all’ASL sono a carico solidale delle parti, comeliquidate in dispositivo .

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e co ndanna la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell’Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti, che si liquidano in €. 200,00 per esborsi ed € . 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%; dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali; Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a n