Cassation appeal dismissed for late notification due to recipient's irrecoverability caused by client's negligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the notification was not served within the statutory deadline. The appellant failed to notify the lower court's judgment in time because the recipient could not be found at the provided address, a situation caused by the appellant's own negligence in updating the lawyer's details. Consequently, the Court ruled that the delay was attributable to the appellant, rendering the appeal time-barred without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002: An appeal is inadmissible if the notification deadline has expired due to the appellant's negligence in ensuring the recipient's availability, as opposed to circumstances beyond their control.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 12475/2019 proposto da: Da Ros Tiziana, difesa da sestessa, domiciliata a Roma presso lo studio dall’avvocatoFabrizio Giovanni Pollari Maglietta; -ricorrente- contro Coan Costruzionis.a.s. in concordato preventivo; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 5 54 /201 8 dell’8/3/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Nel 2006la Costruzioni edili Coan Pietro C. s.n.c. conveniva dinanzi al Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano, Tiziana Da Ros per la condanna al pagamento del saldo del corrispettivo di un appalto di lavori di finitura di opere edili.
La convenuta eccepiva la nullità della citazione introduttiva per difetto della causa petendi, nonché l'insussistenza di un va- lido titolo contrattuale, con consequenziale difetto della sua legittimazione passiva. Proponeva altresì una riconvenzionale risarcitoria. Istruita la causa, 2di 4 – 12475/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 2 1 ) – Caponi Est. con provvedimento anticipatorio di condanna ex art. 186-quater c.p.c., la convenuta veniva condannata al pagamento di circa € 48.908, oltre agli interessi legali e al maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., nonché alle spese processuali in ammontare pari a € 15.000.
A sopravvenuta efficacia di sen- tenza, proponeva appello la convenuta censurando il rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione, la valutazione del compendio probatorio, non- ché la regolamentazione del carico delle spese processuali. In secondo grado, è stata confermata la condanna della convenuta nel capo di merito, mentre è stato riformato il capo relativo alla condanna alle spese, rideter- minate in ammontare pari a € 5.739. Ricorre in cassazione la convenuta con quattro motivi, illustrati da me- moria. L’attrice è rimasta intimata.
Ragioni della decisione 1. –Con il primo motivo (p.
14) si denuncia la violazione degli artt. 163 co. 3 n. 4 e 164 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 cost. e art. 6 Cedu per l’omissione di pronuncia sull'eccezione di nullità della citazione per mancata allegazione della causa petendi. In particolare, si fa valere che l’attrice abbia genericamente allegato di aver eseguito «lavori di finitura delle opere edili di un fabbricato per conto»della convenuta, senz’aggiungere nessun altro fatto costitutivo: nessun titolo, nessun riferimento temporale circa un ac- cordo. Né l’omessa esposizione dei fatti costitutivo può essere colmata at- traverso il rinvio a documenti quali il consuntivo dei lavori e l’estratto conto del materiale o il rinvio alla c.t.u. Con il secondo motivo (p.
19) si denuncia la violazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., degli artt. 24, 101 e 111 cost., dell’art. 6 Cedu per la conferma dell’accoglimento della domanda sulla base delle de- posizioni testimoniali (Piccin eZanon) inammissibili ex art. 2721 c.c. Con il terzo motivo (p.
20) si denuncia la violazione degli artt. 81, 112 c.p.c. nonché degli artt. artt. 24, 101 e 111 cost., dell’art. 6 Cedu per 3di 4 – 12475/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 2 1 ) – Caponi Est. l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, solle- vata sin dal primo grado. Il quarto motivo (p.
21) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali, con riferimento alla seguente motivazione: «Preliminarmente si rileva come l'ambito cognitivo devoluto alla Corte debba ritenersi circoscritto l'oggetto dell'istanza per l'emissione dell'ordi- nanza post istruttoria avente contenuto decisorio, formulata unicamente [dall’attrice]. Non possono pertanto trovare in questa sede ingresso le do- mande riconvenzionali inammissibilmente riproposte dall'appellante, peral- tro in assenza di specifiche censure del provvedimento impugnato sul punto, che nulla ha statuito relazione ad esse. 2.
– In via pregiudiziale è da dich iarare l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, imputabile alla parte ricorrente. La notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario all’indirizzo, a causa di una dimenticanza della parte notificante. Il procedi- mento di notifica è stato avviatol’8/4/2019, ultimo giorno utile. La causa è stata promossa nel 2006 e la sentenza di appello , depositata l’8/3/2018, non è stata notificata. S cadeva così l’8/4/2019 il termine d’impugnazione, computato in un anno con l’aggiunta di31 giorni, a partire dal 9/3/2019 , di sospensione feriale dei termini.
È accaduto che il destinatario della notifica- zione erastato indicato nell’avvocato Barbara De Nardi , uno dei due difen- sori della Coan Costruzioninel giudizio di appello, ma l’indirizzo indicato (Via Pepe 20, Venezia) era quello dello studio dell’avvocato domiciliatario, avvo- cato Matteo Fedalto, il cui nominativo non figurava - in aggiunt a a quello dell’avvocato De Nardi- nella scrittura dell’indirizzo . N ei due luoghi dell’av- viso di ricevimentoè riportato infatti : «Avv. Barbara De Nardi c/o via Pepe 20», cosicché l’avviso è stato restituito con spuntata la casella:
«irreperibi- lità del destinatario», poiché appunto ivi non trovava sede alcun avvocato con quel nome. La prova del nove è data dal fatto che il 7/5/2019 è stata riavviata la notifica , con la corretta aggiunta del nominativo del 4di 4 – 12475/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 2 1 ) – Caponi Est. domiciliatario, Avv. Fedalto, accanto a quello dell’Avv. De Nardi. La notifica è andata a buon fine, ma il termine era già scaduto. Pertanto, il mancato perfezionamento tempestivo della notifica è imputa- bilead una negligenza della parte ricorrente, che ha poi vanamente invocato la giurisprudenza di questa Corte relativa alla tempestiva riattivazione del procedimento di notificazione (cfr.
Cass. SU 14594/2016), la quale presup- pone il «caso di notifica di attiprocessuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante». Pertanto,è da dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di provvedere sulle spese del giudizio, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulte