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Ordinanza — n. 3107/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to deposit the contested judgment within the statutory 60-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3107/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the contested judgment was not deposited with the court registry within the required 60-day period following notification. Although the appellant argued that the lower court erred in finding a payment delegation based on a simple assignment of credit, the procedural defect regarding the missing judgment record took precedence. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the merits of the substantive arguments regarding the construction contract and payment delegation.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the contested judgment is not deposited with the court registry within the statutory period, regardless of the substantive arguments presented by the parties.

Parole chiave

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improcedibility appeal judgment deposit deadline statutory time limit court registry filing procedural defect condanna al pagamento pecuniario pagamento degli arretrati delegazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 369, first paragraph, c.p.c.
3.– Deve essere rilevato, in via preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art.
Art. 369, second paragraph, number 2, c.p.c.
3.– Deve essere rilevato, in via preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art.
Art. 360, first paragraph, number 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. 30 May 2002, n. 115
4, c.p.c., della violazione dell’art. 132, secondo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022
Sicché il ricorso è improcedibile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Sez.
Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021
21349 del 06/07/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020
15832 del 07/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019
3466 del 12/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018
19695 del 22/07/2019; Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018), posto che neanche i controricorrenti hanno provveduto a tale deposito, né la relata è stata rinvenuta negli atti di causa (come da attestazione della cancelleria).
Sez. 6, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013
11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1476/2019) proposto da: Immobiliare BA.MA. S.r.l. (P.IVA: 01997550973), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Nicola Bianchi e, giusta procura in calce alla memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., dall’Avv. Massimo Breschi, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC di tale ultimo difensore; -ricorrente - contro EDIL TRE S.r.l. (C.F.: 01733110975), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Maurizio Daneri e Giovanni Bonanni, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Condotti n. 91, presso lo studio dell’Avv.

Felice Patrizi; e GUARDUCCI Costruzioni S.r.l. (C.F.: 03015700481), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Leonardo Vendita – Simulazione oggettiva relativa –Prezzo – Delegazione di pagamento R.G.N. 1476/19 C.C.12/1/2024 Masi, elettivamente domiciliata in Roma, via Niccolò Porpora n. 16, presso lo studio dell’Avv. Maria Novella Di Giandomenico; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2260/2018, pubblicata il 3 ottobre 2018, asseritamente notificata il 20 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA 1.–Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2014, la Edil Tre S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Prato, la Immobiliare BA.MA. S.r.l. e la Guarducci Costruzioni S.r.l., oltre alla F.lli Lombardi S.r.l. e alla Unicredit Leasing S.p.A., chiedendo che, previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di delegazione tra la Guarducci delegante, la BA.MA. delegata e la Edil Tre delegataria, per il pagamento della somma di euro 49.500,00, oltre IVA, la BA.MA. fosse condannata, in favore dell’attrice, al pagamento di tale somma, anche all’esito della consegna, a cura di BA.MA., dell’assegno bancario intestato a Edil Tre e rimasto insoluto, in esecuzione di tale delegazione.

Al riguardo, l’attrice esponeva: - che il 3 dicembre 2010 la Guarducci Costruzioni e l’Immobiliare BA.MA. avevano stipulato un contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un immobile sito in Prato in corso di realizzazione ad opera della prima, che la seconda si era impegnata ad acquistare, per sé o per terzi da nominare, al prezzo di euro 1.110.000,00, oltre IVA; - che, con scrittura privata del 22 settembre 2011, le parti avevano modificato l’importo del prezzo in euro 1.256.000,00, oltre IVA, accordandosi anche per un’ulteriore integrazione del corrispettivo nella misura di euro 150.000,00, oltre IVA, la corrispondere al di fuori del preliminare e del rogito in favore della Guarducci; -che il 30 dicembre 2011 era stato stipulato il definitivo di compravendita con l’Immobiliare BA.MA., che aveva nominato quale acquirente la Unicredit Leasing, che –a sua volta – aveva accettato la nomina e concesso il bene acquistato in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice F.lli Lombardi; - che in quella sede l’Immobiliare BA.MA. aveva sostenuto di non essere in grado di corrispondere l’importo aggiuntivo pattuito e aveva consegnato alla Guarducci un assegno in deposito, a garanzia del rispetto del proprio impegno; - che la Guarducci Costruzioni aveva delegato il pagamento in favore della Edil Tre, disponendo che venisse corrisposta direttamente a quest’ultima la somma di euro 49.500,00, oltre IVA, atteso che la Edil Tre aveva eseguito, per conto della Guarducci, opere e interventi di natura edile; - che la Immobiliare BA.MA. aveva accettato la delegazione di pagamento effettuata dalla Guarducci e, in sua esecuzione, aveva consegnato un assegno per la somma di euro 54.450,00, intestato alla Edil Tre, oltre all’assegno di euro 121.669,13, intestato alla Guarducci, che tuttavia erano rimasti insoluti.

Si costituiva in giudizio la Immobiliare BA.MA. S.r.l., la quale contestava la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto. Si costituiva altresì la Guarducci Costruzioni S.r.l., la quale spiegava domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della BA.MA., chiedendo il pagamento della somma di euro 100.553,00, oltre IVA, in forza dell’accordo raggiunto sull’integrazione del prezzo della vendita. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 265/2016, depositata il 12 marzo 2016, condannava la Immobiliare BA.MA. al pagamento della somma di euro 49.500,00, oltre IVA, in favore della Edil Tre, e della somma di euro 100.553,00, oltre IVA, in favore della Guarducci Costruzioni. 2.–Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la Immobiliare BA.MA.

S.r.l., la quale lamentava:

1) che la domanda riconvenzionale proposta dalla Guarducci era inammissibile, in quanto non notificata alla BA.MA.;

2) che non vi era prova in atti della debenza delle somme di cui ai titoli di credito consegnati, la cui causale era riconducibile ad altri lavori edili, di cui alle fatture di Edil Tre e della Guarducci Costruzioni, prodotte e annullate dalle note di credito in atti. Si costituivano nel giudizio di impugnazione la Edil Tre S.r.l. e la Guarducci Costruzioni S.r.l., le quali contestavano le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedevano il rigetto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede:

a) che la domanda riconvenzionale “trasversale” proposta dalla Guarducci non doveva essere notificata alla BA.MA., che era già costituita in giudizio al momento della sua proposizione;

b) che la ricorrenza di una delegazione di pagamento liberatoria era comprovata dalla consegna, da parte di BA.MA., degli assegni bancari di euro 121.669,13, in favore della Guarducci, e di euro 54.500,00, in favore della Edil Tre, assegni rimasti insoluti, avverso cui difettava un chiaro motivo di impugnazione;

c) che, infatti, in ordine a tale ratio decidendi, l’appellante non aveva formulato alcuna concreta e specifica doglianza, sicché il motivo era inammissibile, anche perché generico e vago. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Immobiliare BA.MA. S.r.l. Hanno resistito, con separati controricorsi, la Edil Tre S.r.l. e la Guarducci Costruzioni S.r.l. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito tralasciato di considerare che la consegna dei titoli di credito oggetto della delegazione era avvenuta, da parte di BA.MA., a titolo di pagamento di prestazioni edili relative, per quanto riguarda la Edil Tre, alla fattura n. 13/2013 e, per quanto riguarda la Guarducci Costruzioni, alla fattura n. 36/2013, mentre entrambe le causali della dazione dei titoli di credito erano state annullate dalla nota di credito Edil Tre n. 21/2013 e dalla nota di credito Guarducci Costruzioni n. 60/2013. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

– e, di conseguenza, della nullità della sentenza impugnata –, per avere la Corte territoriale ritenuto contraddittoriamente provata come domanda autonoma e non soggetta a gravame la delegazione di pagamento – e, quindi, la simulazione del prezzo di compravendita immobiliare – sulla base della semplice dazione di titoli di credito, omettendo di valutare e considerare che la consegna di tali titoli era stata effettuata per altro motivo, come era emerso in corso di causa. 3.– Deve essere rilevato, in via preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., a fronte della dichiarazione della ricorrente dell’intervenuta notifica in data 20 ottobre 2018 della sentenza impugnata depositata il 3 ottobre 2018.

Sicché il ricorso è improcedibile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019; Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018), posto che neanche i controricorrenti hanno provveduto a tale deposito, né la relata è stata rinvenuta negli atti di causa (come da attestazione della cancelleria). Ed invero, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 3 ottobre 2018, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC solo il 19 dicembre 2018, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass.

Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013). 4.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr