Cassation Court dismisses appeal on appeal court's refusal of new evidence and discretionary cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Le Verdi Praterie SRL against the Milan Court of Appeal's decision. The lower court had inadmissibly excluded new documents and arguments raised for the first time in the second instance, citing the appellant's failure to request them in the first trial. The Supreme Court upheld this ruling, emphasizing that exceptions regarding facts not emerging from first-instance evidence are inadmissible, while partially addressing the cost argument as a matter of judicial discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345, comma 2 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: Exceptions regarding facts not emerging from first-instance evidence are inadmissible, and cost allocation in appeals remains within the discretionary power of the court of merit.
Parole chiave
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19575/2019 R.G. proposto da: LE VERDI PRATERIE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO, N. 56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BRUGNANO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO SCALZIe DOMENICO GRANDE ARACRI ; -ricorrente - contro MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA SPA, oggi fusa in BAYER CROPSCIENCE SRL, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO, N. 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISENTIche la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA FELICI , ELEONORA OLIVIERI e CHRISTIAN CASERINI;
Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 GENERAL TRADING SUD SAS, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO, N. 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO CRETELLA; -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1704/2019 depositata il 17/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. La società Le Verdi Praterie s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale era stata condannata a pagare alla General Trading Suds.a.s. (di seguito per brevità “GTS”) la somma di Euro 35.669,24, corrispondente al saldo (rispetto all’acconto di Euro 30.000,00 già versati) della fornitura di mais “Dekalb alta qualità” -da quest’ultima a sua volta acquistata dalla Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. (di seguito per brevità “MONSANTO”), chiamata in giudizio dalla GTS a manleva- e a rimborsarle le spese processuali anticipate. 2.La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame.
In primo luogo, la Corte territoriale dichiarava inammissibile la nuova documentazione prodotta in appello ela richiesta di prove orali, le quali, invero, non erano state oggetto di specifica richiesta di ammissione in sede di conclusioni precisate nel primo grado con conseguente comportamento abdicativo e comunque con conseguente verificarsi di decadenza (ex multis, Cass.n.19352/2017, n.16886/2016). Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 Per altro verso, la Corte d’Appello evidenziava il carattere di novità degli argomenti difensivi sviluppati nei motivi d’appello che non trovavano riscontro in corrispondenti difese svolte in primo grado.
In particolare, l’asseritoriconoscimento dei vizi da parte di GTS nonché le deduzioni sulla mancanza di qualità promesse o vizio redibitorio con riferimento alla asserita produttività “in re ipsa” che sarebbe desumibile dalla stessa natura “ibrida” del seme oltre che dalla documentazione scientifica-informativa-pubblicitaria prodotta (inammissibilmente) in appello. L’appellante aveva focalizzato sostanzialmente la difesa sulla circostanza che la GTS avesseassunto una sorta di comportamento concludente nel senso che, nel denunciare i vizi alla fornitrice Monsanto e nel chiederle uno sconto, come attestato dalla corrispondenza intercorsa tra dette parti avesse implicitamente ammesso l’esistenza degli stessi nella fornitura ricevuta, compresa, quindi, quella parte poi venduta alla Verdi Praterie .
Tale ammissione, secondo l’appellante, avrebbe dimostrato , primariamente, che la Verdi Praterie avesse di fatto lamentato nei riguardi di GTS la sussistenza del vizio di scarsa produttività del seme e la sua resa inferiore a quella promessa, come attestato dai richiamati documenti nn.2 e 5. Di conseguenzanel rapporto tra la Verdi Praterie e la GTS, vi sarebbe stato il riconoscimento della presenza di vizi e della mancanza di qualità nel seme fornito a Verdi Praterie, con conseguente venir meno della necessità di tempestiva denuncia degli stessi a norma del secondo comma dell’art.1495 c.c. Secondo la Corte d’Appello l’allegazione dell’appellante era inammissibilein quanto prospettata per la prima volta in appello, con conseguente inserimento nel secondo grado di giudizio di un Ric. 2019n. 19575sez.
S2 - ud. 13 / 12 /202 3 nuovo tema d’indagine, in violazione del divieto di “nova” sancito dall’art.345 c.p.c. Nel giudizio di primo grado, infatti , Verdi Praterie aveva insistito sulla tempestività della propria denuncia del vizio negando di essere incorsa nella decadenza di cui al primo comma dell’art.1495c.c. Nessun riferimento aveva invece compiuto in ordine al riconoscimento del vizio da parte del venditore GTS nei termini normativi del secondo comma dall’art.1495 c.c., in base al quale sarebbe venuto meno l’onere di denuncia del vizio.
Non si trattava, dunque, di un rafforzamento della propria originaria difesa con il supporto di argomenti ulteriori e più incisivi, ma dell’introduzione di un tema nuovo, per allegazione (di parte) e per indagine (del Giudice), sul quale controparte non aveva avuto possibilità di difendersi nel precedente grado. L’inammissibilità dell’argomento del riconoscimento e della sua efficacia era assorbente rispetto al merito della questione, sicché solo ad abundantiam , per sottolineare la inconcludenza su cui si fondava il motivo, la Corte osservava che non pot eva comunque inferirsi l’avvenuto riconoscimento dei vizi da parte della venditrice GTS nei confronti dell’acquirente Verdi Praterie dalla semplice denuncia fatta dalla GTS alla Monsanto quasi come se si trattasse di un effetto “a cascata” basato su semplici presunzioni riguardanti un rapporto diverso da quello intercorso tra GTS e Verdi Praterie.
Per il resto, le allegazioni sull’errore del primo Giudice erano generiche e non valevanoa scalfire la motivazione da questi resa in ordine alla insussistenza di elementi utili a rappresentare l’effettiva esistenza di una promessa e/o pattuizione sulla Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 produttività del seme, ed in ordine alla mancanza di elementi probatori adeguati sulla tempestività della denuncia dei vizi lamentati. La Corte d’Appello aggiungeva, in ordine alla deduzione che il comportamento di GTS, nell’accontentarsi di un pagamento parziale da parte della VERDI PRATERIE, sottendesse un accordo legato alla minore produttività rispetto alle aspettative, che si trattavadi argomento del tutto inconsistente perché contrario alla pratica commerciale ove gli acconti non hanno affatto il significato di un accordo nel senso della riduzione del prezzo.
A proposito delle deduzioni dell’appellante sul fatto che i vizi non potessero che riferirsi alle qualità essenziali del seme, che aveva presentato caratteristiche di produttività eccessivamente divergenti da quanto(asseritamente) garantito, l’appellante aveva speso argomenti nuovi, e come tali inammissibili, oltre che – altrettanto- inconcludenti. Infatti, a suo dire, la mancanza di un esplicito accordo sulla produttività nella proposta di vendita del 17.2.2011 non era circostanza significativa, a differenza di quanto ritenuto dal primo Giudice.
Ma gli argomenti addotti a sostegno di tale assunto (oltre a quello del comportamento tenuto da GTS di cui si è già detto) si riferivano al fatto che la qualità essenziale della maggior produttività del seme sarebbe stata in re ipsa, dovendo l’“ibrido” acquistato garantire di per sé la maggior produttività rispetto al seme tradizionale, come emergeva dalla documentazione prodotta in appello (all.B-C-D-E-F, relativa alle caratteristiche del seme oggetto del contratto di compravendita). La novità dell’argomento e della documentazione a supporto rendevano inammissibile l’esame della deduzione, sicché, ancora Ric. 2019n. 19575sez.
S2 - ud. 13 / 12 /202 3 una volta, solo ad abundantiam e per sottolineare la infondatezza dell’appello si osservavache, in mancanza di prova di una effettiva pattuizione sulla produttività del seme “ibrido” acquistato, non potrebbe in alcun modo riscontrarsi -e tantomeno in via presuntiva- che detto seme mancasse delle qualità intrinseche e fosse inciso da vizio redibitorio così da giustificare la riduzione del prezzo concordato.
3. La società “ Le Verdi Praterie ” ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motividi ricorso.
4. General Trading Sud s.a.s. ha resistito con controricorso.
5. Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. , oggi fusa in Bayer Cropscience S.R.L.,ha resistito con controricorso e ha depositato memoriain prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'art.1490 e segg. c.c. violazione dell'art.1483 c.c. violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) Violazione dell'art. 101 c.p.c. (art. 360 n. 3). La censura si rivolge avverso la statuizione di inammissibilità della eccezione di merito fondata sul riconoscimento della mancanza di qualità essenziale effettuato dalla convenuta nei confronti della Monsanto Agri coltura .
Secondo la ricorrente la sentenza non enuncerebbela natura giuridica del preteso elemento di novità che, attenendo non ad una domanda ma solo ad una eccezione,configurerebbe la applicabilità del disposto del secondo Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 comma dell'art. 345 c.p.c. che non prevede la deducibilità d'ufficio diuna eventuale eccezione nuova. Peraltro, il difetto di novità dell’eccezione non era rilevabile di ufficio. Nella specie, la parte interessata non aveva eccepito una tale decadenza, né l'aveva rilevata, pur trattandosi di profilo estremamente rilevante q uanto alla sua difesa e pur avendo espressamente richiamato la norma di divieto di cui all'art. 345 c.p.c., applicandola alla produzioneprobatoria.
In ogni caso, secondo la ricorrente, non si tratterebbe di questione nuova propostaper la prima volta in appello poiché tutti i fatti posti a fondamento dei motividell’appello erano stati dedotti in primo grado (anche quanto ai rapporti con la società Monsanto chiamata alla garanzia in quanto fornitrice delle sementialla G.T.S. per cui, nella specie, fermo restando il petitum e la causa petendi, si è avuta una semplice evidenziazione in ordine al carattere della fattispecie). Infine, sarebbe stato violato l’art. 101 c.p.c. secondo cui quando ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dallacomunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione".
Quanto alla documentazione nuova, secondo la ricorrente era ammissibile avendo solo la funzione di confortare la tesi principale, senza alcun apporto di rilievo e non tratta ndosi di documenti in senso proprio, ma di illustrazione di fatti tecnici e commerciali aventi anche funzione, quantoalla illustrazione del fatto, analoga a Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 quella che ha la menzione di massimegiurisprudenziali a sostegno di tesi di diritto. Quanto alla prova testimoniale non puòessere condivisa la tesi secondocui una richiesta istruttoria non espressamente riprodotta in sede diconclusioni debba intendersi abbandonata.
Ed infatti è nella norma e nella consuetudine che si possa precisare riportandosi alle conclusioni degli atti introduttivi ed ai successivi atti istruttori ed alle richieste di cui all’art. 183c.p.c. Dalla semplice sommaria esposizione riassuntiva emergerebbe come nella specie non si sarebbe al cospetto di un motivo nuovo ma di un semplice rafforzamento della propria originaria difesa con il supporto di semplici argomentazioni esemplifica tive di fatti già dedotti in prima sede e la domanda (intesa come petitum e causa petendi) sarebberimasta identica a quella proposta in primo grado (di garanzia assistita dai presupposti di legge quanto alladeduzione e denuncia della stessa)compendiata nei fatti ampiamente esposti e relativi anche ai rapporti con la società nei cuiconfronti la Generai Trading Sud ha esercito azione di garanzia per i danniconseguenti ai vizi della cosa compravenduta (che peraltro, nella loro materialità, entrambe le società non hanno negato).
In appello vi sarebbe stato un maggior approfondimento ed evidenziazione di quanto analiticamente esposto a fondamento della domanda di garanzia e deipresupposti legittimanti la stessa anche quanto ai rapporti di entrambe le società con la Monsanto Agricoltura. Parimenti contraddittoria (rispetto alla decisione di inammissibilità assorbente) è la p arte della sentenza che si sofferma sull’erroneità della tesi difensiva secondo cui i vizi non possono riferirsi alle qualità essenziali del seme, che aveva Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 presentato caratteristiche di produttività eccessivamente divergenti tanto da richiedere la garanzia necessaria Neppure sarebbe ipotizzabile, una pattuizione espressa sulla garanzia per vizi(che costituisce elemento naturale del contatto) anche per ciò che concerne la prestazione della qualità essenziale dellamaggior produttività del seme che sarebbe da ritenersi in re ipsa, dovendo l’” ibrido" acquistato garantire di per sé la maggior produttività rispetto al seme tradizionale, per come emergerebbe dalla logica più elementare e dagli atti.
2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione dell'art. 1490 e segg. c.c. Violazione dell'art. 1492c.c. - violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 n. 4 c.p.c.). Mancata corrispondenza tra richiesto e pronunciato -art. 112 c.p.c (art. 360 n. 4 c.p.c.). La difesa della società ricorrente ha sempre sostenutodi aver effettuato la denuncia e di averla rinnovata più volte tenendo presenteche poteva essere effettuata solo alla scoperta del vizio ed al riconoscimento della gravità dello stesso e, pertanto, nella specie, presupponeva (trattandosi di produttività dellasemenza) di aspettare la produzione per rilevare i dati significativi esintomatici da porre a base della domanda redibitoria.
Tale richiesta fondamentale (con deduzione della relativa denuncia) sarebbe stataammessa espressamente dalla stessa Corte d'Appello. La società Le VerdiPraterie ha sostenuto (e sostiene) in primo grado ed in appello, che la denuncia dei vizi era da ritenersi effettuata tempestivamente dal momentoche, nel caso di specie, era stato possibile accertarli soltanto a fine campagna , avendo Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 riscontrato anche dai sub-fornitori una scarsa produttività di granoturco e, in ogni caso, anche alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 6169/2011) sarebbe stata «ammissibile una corretta individuazione dei difetti in corso di causa, al l’ 'esito di una consulenza tecnica d ’ ufficio volta ad accertare la qualitàdella partita di semi venduta da General Trading Sud a Verdi Praterie».
Su tale domanda così proposta e reiterata, la Corte d'Appello non avrebbe provveduto e si sarebbe occupat a solo della ammissibilità di u na ipotizzata domanda ulteriore e nuova, integrando tale omissione, certamente, il dedotto vizio di legittimità. La ricorrente ribadisce che la tesi relativa al riconoscimento del vizioed all'occultamento dello stesso aveva rilevanza aggiuntiva, il che non è stato considerato dalla sentenza che ritiene il detto argomento riferito alla applicazione dell ’ art 1495 , comma 3 , c.c., come sostitutivo e non aggiuntivoper cui l'argomento originario e fondamentale non sarebbestato nemmeno preso in considerazione dalla sentenza d'appello (con omissione rilevante anche inrelazione al disposto dell' art. 360 n. 5 c.p.c. e dell’art. 360 n. 4 - stante la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato).
E ciò pur essendo lo stesso fondato per come ampiamente dedotto con l'atto d'appello in cui è stato evidenziato come la compravendita perl'annata 2011 di "semi di mais Dekalb" è stata effettuata a seguito diincontri informativi circa le caratteristiche di tale seme presso la sede dellamedesima "Le Verdi Praterie" (con affermazione non smentita e conproposizioni ribadite nel capitolato di prova testimoniale richiesto dallaGenerai Trading). Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 L’allora appellante aggiungeva di aver contestato « la cattiva qualità del seme Dekalb» già ad ottobre del 2011,come emergeva dalla mail inviata dal sig.Concolino alla Generai Trading allorché il responsabile della Monsanto non riteneva di accordare la chiesta riduzione del prezzo.
Peraltro, la denuncia dei vizi dovrebbe ritenersi effettuata tempestivamente dal momento che, nel caso di specie, era stato possibile accertarli soltanto a fine campagna avendo riscontrato anche dai sub-fornitori una scarsa produttività di granoturco e, in ogni caso, anche allaluce della sentenza della Corte di Cassazione n. 6169/2011 sarebbe stata « ammissibile una corretta individuazione dei difetti in corso di causa, all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la qualità della partita di semi venduta da Generai Trading Suda Verdi Praterie».
La Corte d'Appello avrebbeomesso i motivi residui quali anche ilsecondo motivo di appello attinente alla qualificazione del vizio stesso conconsiderazioni sulla natura, gli effetti e la validità della denuncia per i vizi. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono inammissibili. Preliminarmente deve evidenziarsi che nella sentenza impugnata si legge che in primo grado il Tribunale di Milano aveva ritenuto che non sussistesse alcuna pattuizione tra le parti riguardante la garanzia di alta produttivitàdel seme allegata dalla società Le Verdi Praterie oltre al fatto che quest’ultima non aveva dimostrato la tempestività della denuncia del vizio.
Del pari non risultava provata neanche la domanda subordinata di Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 inadempimento con riferimento alla garanzia di redditività asseritamente illustrata negli incontripreliminari . La Corte d’Appello, nel rigettare i due motivi di appello che in questa sede sono sostanzialmente riproposti dalla ricorrente ha speso una doppia ratio decidendi, unaprima di inammissibilità delle nuove deduzioni e una seconda di infondatezza della domanda perché la qualità dedotta come mancante non risultava promessa. Infatti, la Corte territoriale, dopo aver dato atto della inammissibilità della nuova documentazione prodotta in appello e dell’inammissibilità dellenuove allegazioni della società appellante circa l’implicito riconoscimento del vizio che in ogni caso non poteva ricondursi dalla semplice denuncia fatta dalla GTS alla Monsanto, quasi come si si trattasse di un effetto a cascata basato su semplici presunzioni riguardanti un rapporto diversoda quello intercorso tra le parti.
Inoltre,la Corte d’Appello ha evidenziato la genericità delle allegazioni dell’appellante sull’errore del primo giudice, non utili a rappresentare l’effettiva esistenza di una promessa o pattuizione sulla produttività del seme. La Corte d'Appello ha ritenuto del pari infondatanel merito anche la tesi circa la qualità essenziale dell’alta produttività del seme da ritenersi in re ipsa dovendo necessariamente l’ibrido garantire una maggiore produttività rispetto al seme tradizionale, dopo averne evidenziato l’inammissibilità per la novità dell’allegazione conseguente all’inammissibilità della nuova documentazione prodotta in appello.
Infatti,anche in questo caso, la Corte territoriale ha esaminato nel merito la censura evidenziandone l’infondatezza derivante dalla mancanza di una pattuizione circa la maggiore produttività del seme acquistato. La statuizione di infondatezza dei motivi ha Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 comportato che l’appello è stato rigettato e non dichiarato inammissibile. 2.2 Ciò premesso deve osservarsi che le censure di parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla tempestività della deduzione dei vizi di scarsa produttività del seme acquistato sia per l’erroneità della statuizione della Corte d’Appello di inammissibilità della nuova allegazione dell’implicito riconoscimento del vizio da parte di GTSsia per il fatto che il vizio sarebbe emerso solo all’esito del raccolto e,dunque, dovrebbe ritenersi tempestivo.
I ricorrenti, invece, non sviluppanoalcuna censura, se non in modo del tutto generico e, quindi inammissibile, rispetto alla parte della sentenza che ha confermato quanto statuito già in primo grado circa la mancanza di una pattuizione che garantisse una maggiore produttività del seme. Tale statuizione , secondo cui la mancanza di pattuizione esclude di per sé che tale qualità possa ritenersi in re ipsa per il solo fatto che il seme acquistato fosse di tipo “ibrido”, costituisce un’ a utonoma ratio decidendi che ha fondato tanto la decisione tanto di primo grado che di appello.
L’aver omesso di censurare specificatamente e dettagliatamente tale ratio rende all’evidenza inammissibili le restanti censure sulla tempestività del vizio che presuppone la sussistenza della promessa della qualità asseritamente difettosa del bene compravenduto. Nella specie, infatti, la Corte d’Appello nel dichiarare inammissibile perché nuova l’allegazione dell’appellante circa l’implicito riconoscimento dei vizi da parte di GTS mediante la sua denuncia alla Monsanto non ha inteso spogliarsi della propria potestas iudicandi, e ha indicato sia pure ad abundantiam una Ric. 2019n. 19575sez.
S2 - ud. 13 / 12 /202 3 ulteriore ragione che, entrando nel merito, accerta l’infondatezza della originaria domanda e del correlato motivo di appello. In tal modo, la Corte ha adottato una duplice statuizione, la seconda sulla base di una ragione alternativa di rigetto dell’appello per la mancanza della pattuizione della garanzia di un’alta produttivitàdel seme ibrido, sicché era onere de lla Verdi Praterie censurare efficacemente tale aspetto , logicamente preliminare rispetto alla tempestività della denuncia del vizio. D’altra parte, come si è prima evidenziato, la Corte d’Appello ha rigettato il gravame e non lo ha dichiarato inammissibile a riprova dell’autonoma statuizione sul punto idonea a reggere da sola decisione adottata di rigetto dell’appello e, dunque, della domanda.
Deve ribadirsi, infatti, che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza ( Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017 ) Nello stesso senso anche Sez. 3, Ord. n. 15399 del 2018 secondo cui:
Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima "ratio decidendi", esamini e rigetti l’appello anche per una seconda "ratio", al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della "potestas iudicandi", pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile.
Peraltro, la Corte d’Appello non ha ritenuto inammissibile l’eccezione perché proposta tardivamente quanto piuttosto che la stessa non fosse supportata da fatti o elementi già dedotti nel corso del giudizio di primo grado. Infatti, la Corte d’Appello ha preliminarmente ritenuto inammissibili i documenti prodotti a sostegno della stessa e, dunque, anche se rilevabile d'ufficio e sottratta al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., l’eccezione riguardava fatti non emergenti dalle prove acquisite in primo grado. Deve ribadirsi in proposito che leeccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo,(Sez. 3, Ordinanza n. 34053 del 05/12/2023, Rv. 669488 -01).
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dei principi sul contraddittorio in appello. Violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza ha disatte so il motivo di appello con cui si chiedeva, quanto meno , la compensazione delle spese di primo grado ovvero la loro quantificazione in maniera più lieve rispetto a quelle liquidate in favore in favore della Monsanto. Ciò, in quanto, Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 si rilevava nei motivi di appello che, mentre l'odierna ricorrente aveva parzialmente adempiuto all'obbligazione del pagamento del 50% in favore della Generai Trading, quest'ultima non lo aveva fatto a suavolta nei confronti della Monsanto, sicché equiparare le condanne alle speselegali rappresentava non solo una iniquità ma, addirittura, una paleseillegittimità anche alla luce della circostanza che la General Trading era stata condannata anche quale lite temeraria. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è in parte in fondato in parte inammissibile.
La ricorrente è stata integralmente soccombente tanto nel giudizio di primo grado che in quello di appello, di conseguenza quanto alla dedotta violazione dell'art. 91 c.p.c. è sufficiente richiamare il principio secondo il quale la soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 - 01). L a censura circa l’iniquità del criterio adottato per il diverso comportamento tenuto da Verdi Praterie rispetto a GTS è inammissibile rientrando tale aspetto nella valutazione discrezionale del giudice di merito.
4. Il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2019n. 19575sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Le Verdi Praterie srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della due parti controricorrent i che liquida in favore di General Trading Sud sasin euro 4000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge, e in favore di Monsanto Agricoltura Italia spa in euro 5000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.